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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38318/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3RANCACCIO; OSSERVA

1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per furto aggravato in continuazione con il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, entrambi dedicati a contestare il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria sanzionatori, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nella specie, la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il bilanciamento in equivalenza rappresenta una equilibrata valutazione delle condizioni di marginalità dell'imputato, da un lato, e del disvalore oggettivo della sua condotta, dall'altro.

Inoltre, il trattamento sanzionatorio prescelto è comunque prossimo al minimo edittale e, pertanto, può essere sostenuto da una motivazione sintetica, per quanto ampiamente precisa, come detto.

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per furto aggravato in continuazione con il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, entrambi dedicati a contestare il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria sanzionatori, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il bilanciamento in equivalenza rappresenta una equilibrata valutazione delle condizioni di marginalità dell'imputato, da un lato, e del disvalore oggettivo della sua condotta, dall'altro. Inoltre, il trattamento sanzionatorio prescelto è comunque prossimo al minimo edittale e, pertanto, può essere sostenuto da una motivazione sintetica, per quanto ampiamente precisa, come detto. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 se
Sentenza Cassazione n. 38318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris