CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Chieti del 25 ottobre 2022 - resa all'esito di giudizio abbreviato - con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e pene accessorie, per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titolare di una ditta individuale, a fini di evasione, occultava o comunque distruggeva quattro fatture emesse nell'anno 2017, per un importo complessivo di euro 9.600,00. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la violazione dei principi del giusto processo in relazione alla terzietà del giudice, sul rilievo che il Gup, pur essendosi già espresso nell'ambito di altro procedimento penale a carico del ricorrente per fatti del tutto coincidenti e temporalmente ancorati a quelli oggetto del presente procedimento, dai quali si diversificano unicamente per la diversa dominazione della ditta individuale, non abbia ritenuto la propria incompatibilità, giungendo ad acquisire il verbale di fonoregistrazione contenente l'esame dell'imputato nell'ambito dell'altro procedimento, in conseguenza del quale ha rigettato la richiesta di nuovo esame/avanzata, ritenendo che, l'imputato avesse già chiarito in tale altro procedimento la sua posizione. Detta incompatibilità, evidenziata dal difensore all'udienza del 19 luglio 2022, sarebbe fondata sui principi fissati dall'art. 34 cod. proc. pen. Si lamenta, inoltre, che la Corte di appello, non avrebbe sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 richiamato, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non si prevede per il giudice l'obbligo di astenersi laddove si sia già pronunciato, come nel caso di specie, nell'ambito di altro giudizio avente identità soggettiva e connessione oggettiva rispetto ai fatti, avvinti dal vincolo della continuazione. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione della disposizione incriminatrice, oltre a vizi della motivazione, in relazione al mancato accertamento dell'effettiva tenuta della contabilità obbligatoria, essendosi la polizia giudiziaria limitata a reperire le fatture censurate. La difesa ricorda che la mancata istituzione della contabilità è sanzionata non in via penale, ma in via amministrativa, dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si denunciano la violazione degli artt.25 Cost., 7 Cedu e 2 cod. pen., nonché il vizio motivazionale, in relazione alla contestazione alternativa delle due condotte di distruzione e occultamento, non avendo l'accusa chiarito l'oggetto dell'imputazione e non essendosi potuto difendere l'imputato sul punto. La difesa sostiene che la condol:ta sarebbe iniziata nei mesi nei primi mesi del 2015 - come evidenziato nel già richiamato procedimento al quale il presente è connesso e che il pubblico ministero avrebbe arbitrariamente escluso la distruzione delle fatture, non consentendo l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio vigente prima della riforma operata con il d.lgs. n. 158 del 2015.2.4. Si lamenta, in quarto luogo, il vizio di motivazionale, oltre alla violazione dell'art. 62 cod. pen., in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie si sarebbero dovuti valutare positivamente l'attiva collaborazione con gli organi inquirenti ai fini dell'accertamento e la confessione spontanea del reato «pur se riferibile ad altra condotta secondo quanto diversamente riferito dal prevenuto». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Anche a voler ritenere rispondenti alla realtà processuale le affermazioni difensive riferite ad una pretesa connessione tra il presente procedimento ed altro procedimento giudicato in primo grado di fronte allo stesso magistrato persona fisica, deve essere ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello, secondo cui nel caso di specie non si è verificata alcuna nullità. La stessa difesa asserisce che il precedente procedimento, a carico del medesimo imputato, aveva per oggetto altra ditta e altre fatture e sostanzialmente ammette che nessuna dichiarazione di ricusazione è stata proposta, tale non essendo il sollecito che il difensore sostiene di avere formulato all'udienza del 19 luglio 2022. Al fine di consentire la verifica della situazione di fatto alla luce dell'art. 34 cod. proc. pen. e di eventualmente proporre questioni di legittimità costituzionale di tale disposizione, la parte avrebbe dovuto formulare formale dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. pen.; dichiarazione che, per la sua significativa incidenza sul processo, non può trovare equipollenti nel sistema codicistico. Ne conseguono la manifesta infondatezza del motivo di doglianza e l'irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, a prescindere da ogni considerazione circa la manifesta infondatezza della stessa. 1.2. La seconda doglianza, relativa alla mancata prova della istituzione delle scritture contabili, è manifestamente infondata. La difesa richiama astrattamente l'applicabilità della disciplina, sanzionatoria amministrativa circa l'omessa istituzione delle scritture (art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997), senza considerare che, nel caso di specie, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018; Rv. 274862 - 01; Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Rv. 263050 - 01). E deve precisarsi che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non è esclusa per il sol fatto dell'acquisibilità presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 132:12 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269258 - 01). Tali principi si attagliano pienamente al caso di specie, in cui vi sono fatture, non esibite dall'imputato ma rinvenute presso l'impresa cliente White, la cui emissione sarebbe stata possibile solo in duplice esemplare. 1.3. La terza censura è formulata in modo ipotetico. La difesa, da un lato sostiene che l'imputazione richiama alternativamente la distruzione o l'occultamento delle scritture e dall'altro afferma che il pubblico ministero avrebbe implicitamente escluso la distruzione delle fatture stesse, non ritenendo l'unicità del disegno criminoso fra i fatti del presente procedimento e quelli di analogo procedimento già richiamato sub 1.1. Né il ricorrente propone una specifica ricostruzione dei fatti o lamenta concreti pregiudizi rispetto alla formulazione dell'imputazione e a quanto ritenuto in sentenza circa il dato, inequivocabile, della mancata presenza presso la ditta della necessaria documentazione fiscale. 1.4. Inammissibile è anche la quarta doglianza, riferita al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di mere asserzioni difensive di segno contrario, la Corte di appello ha correttamente ribadito la già ritenuta mancanza di elementi positivi di giudizio, valorizzando in senso negativo la non occasionalità della condotta. Del resto, l'atteggiamento collaborativo che l'imputato sostiene di avere tenuto nel presente procedimento trova smentita nella sua linea difensiva, tesa alla sostanziale negazione dell'evidenza della sua responsabilità, mentre la sua pretesa confessione è riferibile - per stessa ammissione del ricorrente - ad altro procedimento. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc