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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 22254/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 novembre 2021, con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 20 d.lvo n. 30/2007, commesso il 25 aprile 2020, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza; ritenuto che il 'motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 11 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 novembre 2021, con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 20 d.lvo n. 30/2007, commesso il 25 aprile 2020, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza; ritenuto che il 'motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 2023