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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 32878/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che í ricorsi proposti, con unitario atto di impugnazione, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano perché- i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precìsi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110-337 cod. pen.) e illecita contraffazione di targa (artt. 110,482- 477 cod. pen.), Poiché, per sottrarsi ad un controllo di polizia, ponevano in essere pericoloso condotte di guida andando a collidere contro un'auto in sosta; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2024 La Presidente relatrice [OSCURATO:PERSONA] io-Rdano SEZIONE VI PENALE21 AGO 2024 [OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIARIO Don.s seppici Cirimele [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che í ricorsi proposti, con unitario atto di impugnazione, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano perché- i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precìsi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110-337 cod. pen.) e illecita contraffazione di targa (artt. 110,482- 477 cod. pen.), Poiché, per sottrarsi ad un controllo di polizia, ponevano in essere pericoloso condotte di guida andando a collidere contro un'auto in sosta; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La Presidente relatrice [OSCURATO:PERSONA] io-Rdano SEZIONE VI PENALE21 AGO 2024 [OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIARIO Don.s seppici Cirimele [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ‘.\ , \ .)t;\ ))1. "_; /I i i •, l i,•• ();( " e" t r neitn Wt..0 • • 3 t (T) (-3 ve irytt,),:›,k LI t. \ ‘,‘ V Th \ -"T . u\'„ p ,
Sentenza Cassazione n. 32878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris