CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ControComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del FriuliVenezia Giulia, n. 86/2023 depositata il 13/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 86/2023, depositata in data 13/04/2023, la Cortedi Giustizia di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorsoNumero registro generale 22699/2023Numero sezionale 2336/2026Numero di raccolta generale 18207/2026Data pubblicazione 05/06/2026proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP diTrieste n. 144/2019, confermando l’inammissibilità, per tardività,dell’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’IMU 2014emesso dal comune di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice d’appello riteneva che l’avviso di ricevimento in data12.5.2017 della raccomandata spedita dal comune fosse riferibile alsuddetto atto, sebbene protocollato ad uso interno dalla contribuente il18.5.2017, non essendo in contestazione né la materiale coincidenza tral’atto emesso e quello ricevuto ed impugnato, né la legittimità dellamodalità di comunicazione (spedizione diretta a mezzo servizio postale)prescelta dal comune e non potendo, diversamente da quanto sostenutodalla contribuente, ritenersi che, sul piano probatorio, l’assenza di unarelata di notifica impedisse di associare l’atto inviato dal comune ericevuto il 12.5.2017 a quello protocollato dalla società il 18.5.2017.Poiché l’atto depositato dall’appellante, recante il numero di protocollointerno, era proprio l’avviso emesso e non era stata avanzata alcunaragionevole ipotesi alternativa, per la Corte regionale doveva ritenersiprovato che l’atto impugnato fosse stato notificato il 12.5.2017,richiamando in tal senso, altresì, la presunzione di conoscenza, salvaprova contraria del destinatario, dell’atto impositivo inviato direttamente amezzo servizio postale.2. Avverso la sentenza n. 86/2023 proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, depositandoinoltre memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente rilevato che, in virtù del principio della“perpetuatio” dell’ufficio defensionale, di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.,il quale stabilisce che la rinuncia al mandato non ha effetto nei confrontidell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore,Numero registro generale 22699/2023Numero sezionale 2336/2026Numero di raccolta generale 18207/2026Data pubblicazione 05/06/2026alcuna efficacia può spiegare nel presente giudizio di cassazione(caratterizzato, oltretutto, dall’impulso d’ufficio) la sopravvenuta rinunciaal mandato in data 3.2.2026, depositata dal difensore della ricorrente inpari data, antecedentemente all’udienza camerale (v. Cass., n.12490/2026; Cass., n. 18914/2024; Cass. n. 7645/2018; Cass. n. S.U., n.11303/1995).Va altresì rilevato che non incide sul presente giudizio di legittimità laintervenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativadella SGR ricorrente, in virtù di decreto del MEF in data 4.6.2024 allegatoalla rinuncia al mandato del 3.2.2026, depositata dal difensore, atteso chenel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovanoapplicazione le cause di interruzione del processo previste in via generaledalla legge (v. con specifico riferimento alla liquidazione coattaamministrativa, Cass., n. 9461/2020; Cass., n. 5699/2004).1. Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ARTT.36 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 E 132 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]. 4 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 C.P.C. E ALL’ART. 62 DELLOSTESSO D.LGS. N. 546/1992”, assumendo la ricorrente che la CGT disecondo grado abbia “argomentato la propria decisione con una meraformula di stile e, di conseguenza, con una motivazione meramenteapparente”, sulla scorta di una supposizione, ovvero che “non sarebbeverosimile che il Comune di Duino abbia indirizzato a Serenissima SGRdue atti, di cui uno di contenuto sconosciuto, con diverse spedizioni di cuiuno in data non conoscibile”.Il motivo è infondato.Va preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delleNumero registro generale 22699/2023Numero sezionale 2336/2026Numero di raccolta generale 18207/2026Data pubblicazione 05/06/2026preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U., n. 19881/2014;Cass. Sez. U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n.23580/2025).Nel caso di specie, le ragioni della decisione e l’iter logico-giuridico adessa sotteso risultano chiaramente esplicitati e rispettosi del “minimocostituzionale”, laddove la sentenza impugnata, come si evincedall’esposizione in fatto cui si rimanda, fonda la tardivitàdell’impugnazione sul presupposto documentale costituito dagli avvisi diaccertamento e dall’avviso di ricevimento in atti, nonché sull’assunto chel’assenza di una relata di notifica non impedisca di associare gli attiricevuti il 12.5.2017 a quelli protocollati dalla medesima società il18.5.2017, valorizzando l’assenza di contestazione in merito allacoincidenza materiale tra avvisi inviati e avvisi ricevuti e ritenendoinverosimile l’ipotesi di un duplice invio dei medesimi atti, così facendoricorso ad argomentazioni di carattere logico-presuntivo piuttosto che aduna supposizione.2. Con il secondo motivo si denuncia “[OSCURATO:PERSONA].VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] 1335 E 2697 DELCODICE CIVILE, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, CO. 1, N. 3, C.P.C. EALL’ART. 62 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546” per avere la CGT diNumero registro generale 22699/2023Numero sezionale 2336/2026Numero di raccolta generale 18207/2026Data pubblicazione 05/06/2026secondo grado respinto l’appello affermando che non sarebbe “verosimileche il Comune di Duino abbia indirizzato a [OSCURATO:SOCIETA]. due atti,di cui uno a contenuto sconosciuto, con diverse spedizioni di cui uno indata non conoscibile” e ritenendo provato, in difetto di una “ragionevoleipotesi alternativa… seppure indiziaria,… che ciascun atto impugnato èstato ricevuto il 12.5.2017”, così addossando alla contribuente l’oneredella “prova della notifica disconosciuta”, di cui sarebbe invece onerato ilsoggetto notificante, stante la mancanza della relata di notifica, che “favenir meno proprio quel nesso che permetterebbe di stabilire la necessariacorrispondenza tra la raccomandata spedita dal Comune alla Società e gliaccertamenti IMU del 2012 e del 2013, non risultando di certo sufficientequanto prodotto dal Comune, limitato alla ricevuta di spedizione, ma nondi ricezione”, la quale sarebbe invece provata, nel caso di specie, daltimbro di protocollazione della società.Il motivo è inammissibile.Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che il Comune haprovveduto a documentare non solo la spedizione ma anche la ricezionedella raccomandata con cui ha inviato alla contribuente l’avviso diaccertamento impugnato (producendo l’avviso di ricevimento in data12.5.2017 nuovamente allegato al controricorso sub 5 e già allegato sub 1all’atto di costituzione nel giudizio di merito, avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento), il giudice d’appello haeffettuato un accertamento in fatto, operando una valutazione, in parte,delle risultanze documentali (segnatamente dell’avviso di ricevimentodepositato dal comune) ed in parte di tipo logico-presuntivo, addivenendoalla conclusione che la raccomandata ricevuta dalla società in data12.5.2017 contenesse proprio l’avviso di accertamento protocollato dallacontribuente in data 18.5.2017. Partendo dal presupposto che non eracontestato che l’atto effettivamente emesso coincidesse con quelloricevuto ed impugnato dalla contribuente e che la legittima notifica aNumero registro generale 22699/2023Numero sezionale 2336/2026Numero di raccolta generale 18207/2026Data pubblicazione 05/06/2026mezzo posta degli atti impositivi non prevede la redazione di una relata dinotifica, la CGT di II grado ha concluso nel senso che l’assenza di talerelata non impedisse di associare l’atto spedito dal Comune conraccomandata ricevuta dalla contribuente in data 12.5.2017 a quelloprotocollato dalla stessa in data 18.5.2017 e che quindi l’atto ricevuto dalcomune il 12.5.2017 fosse quello protocollato ed impugnato, nonreputando plausibile ipotizzare che il comune avesse effettuato unaduplice spedizione alla società, di cui una a contenuto sconosciuto e l’altracon modalità e in data non conosciute.Trattasi di una ricostruzione legittimamente operata dal giudice dimerito, sulla scorta di riscontri documentali in atti, che non comportaalcuna inversione dell’onere della prova e che non è censurabile in sede dilegittimità sotto il profilo della violazione di legge. La ricorrente ha inveceinammissibilmente ricondotto a tale paradigma censure afferenti ad undiverso apprezzamento delle circostanze fattuali e delle prove documentali(attribuendo rilevanza dirimente, ai fini della prova della data di ricezionedegli avvisi di accertamento, al timbro di protocollazione interna dellasocietà), nonostante le violazioni o false applicazioni di legge in relazioneai fatti siccome accertati dal giudice del merito possano trovare ingressosolo nei ristretti limiti consentiti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. o del vizioassoluto di motivazione nell’accezione sopra precisata (v., Cass., n.10927/2024), essendo riservato in via esclusiva al giudice di meritoindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le provee scegliere, tra esse, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass., n. 32505/2023; Cass., n. 30042/2021).Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in 8.000,00 euro per compensiNumero registro generale 22699/2023Numero sezionale 2336/2026Numero di raccolta generale 18207/2026Data pubblicazione 05/06/2026professionali, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto