Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22141/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità sul presupposto che la querela sia stata proposta in assenza di procura speciale è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui è valida la procura che conferisca al legale rappresentante di una persona giuridica il "potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria" in nome e per conto della società (vedi Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01), correttamente affermando che la procura in atti, ha attribuito al Morfino ed al Recagno il potere di sporgere querela per le condotte di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile -vedi pag. 5- che ha evidenziato la gravità del fatto, i plurimi precedenti del Biondo e l'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena (vedi Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità sul presupposto che la querela sia stata proposta in assenza di procura speciale è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui è valida la procura che conferisca al legale rappresentante di una persona giuridica il "potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria" in nome e per conto della società (vedi Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01), correttamente affermando che la procura in atti, ha attribuito al Morfino ed al Recagno il potere di sporgere querela per le condotte di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile -vedi pag. 5- che ha evidenziato la gravità del fatto, i plurimi precedenti del Biondo e l'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena (vedi Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa del