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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25608/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno, in data 12/12/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Salerno; rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in termini in questa sede incensurabili; ritenuto in particolare che il diniego delle attenuanti generiche si è fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili (a nulla rilevando sia la scelta del rito sia - di per sé - lo stato di incensuratezza) e sul carattere sistematico ed insidioso della condotta, consistita nella presentazione di un prospetto all'[OSCURATO:PERSONA] connotato da plurime falsità; rilevato che tale più che adeguata motivazione è stata contrastata con riferimenti generici (di richiamo ad un comportamento resipiscente che i giudici di merito hanno espressamente escluso), privi di concreta rilevanza (quale la ristrettezza dell'arco temporale interessato dalla condotta) ovvero palesemente inconsistenti (la prospettata non eccessiva gravità della condotta, a fronte di una non contestata violazione dell'accisa pari a Euro 823.992,64, e dell'IVA pari a Euro 289.894,92); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, avendo la Corte d'Appello condiviso, con motivazione priva di criticità qui deducibili, lo scostamento dai minimi edittali operato dal primo giudice, attribuendo rilievo preponderante alla gravità del fatto comprovata dall'entità dell'evasione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle r:rnmende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno, in data 12/12/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Salerno; rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in termini in questa sede incensurabili; ritenuto in particolare che il diniego delle attenuanti generiche si è fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili (a nulla rilevando sia la scelta del rito sia - di per sé - lo stato di incensuratezza) e sul carattere sistematico ed insidioso della condotta, consistita nella presentazione di un prospetto all'[OSCURATO:PERSONA] connotato da plurime falsità; rilevato che tale più che adeguata motivazione è stata contrastata con riferimenti generici (di richiamo ad un comportamento resipiscente che i giudici di merito hanno espressamente escluso), privi di concreta rilevanza (quale la ristrettezza dell'arco temporale interessato dalla condotta) ovvero palesemente inconsistenti (la prospettata non eccessiva gravità della condotta, a fronte di una non contestata violazione dell'accisa pari a Euro 823.992,64, e dell'IVA pari a Euro 289.894,92); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, avendo la Corte d'Appello condiviso, con motivazione priva di criticità qui deducibili, lo scostamento dai minimi edittali operato dal primo giudice, attribuendo rilievo preponderante alla gravità del fatto comprovata dall'entità dell'evasione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle r:rnmende P.Q.M
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