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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 655/2022

ECLI:EU:C:2022:819
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0291

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 ottobre 2022 ( 1 ) Causa C‑291/21

[OSCURATO:SOCIETA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Nozioni di “decisione giudiziaria” e di “decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito” – Decisione giudiziaria che ordina il pagamento di una penalità per violazione di un ordine inibitorio»

I. Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale trae origine da un procedimento in cui la società di diritto belga [OSCURATO:SOCIETA] chiede di essere autorizzata a procedere al sequestro conservativo europeo di un conto bancario sulle somme potenzialmente presenti sul conto bancario francese di una società di diritto irlandese.

2. Con tale procedimento, la ricorrente nel procedimento principale mira a garantire il credito avente ad oggetto penalità dovute da tale società di diritto irlandese sulla base di una decisione giudiziaria emessa in Belgio che le impone, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria di EUR 2500 per ogni violazione, di cessare determinati comportamenti.

3. Come precisato dalla Corte, il regolamento (UE) n. 655/2014 ( 2 ) prevede requisiti diversi per l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in prosieguo: l’«OESC») a seconda che il creditore abbia già ottenuto o meno un titolo che impone al debitore di pagare il credito da esso vantato nello Stato membro di origine.

Nel primo caso, il creditore deve dimostrare soltanto il carattere urgente della misura in ragione dell’esistenza di un pericolo imminente, mentre, nel secondo caso, esso deve anche convincere il giudice del fumus boni iuris ( 3 ).

4. Nel presente procedimento si pone la questione se il creditore, il quale ha ottenuto una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio imposto da tale decisione, disponga di un titolo che soddisfi i requisiti di cui al regolamento n. 655/2014 e se sia quindi esentato dall’obbligo richiesto in tale seconda ipotesi.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. Ai sensi dell’articolo 4, punti 5 e 8, del regolamento n. 655/2014, si intende per: «5) “credito”: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria; (...) 8) “decisione giudiziaria”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

6. L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo», così prevede: «Il creditore può avvalersi dell’[OESC] nei casi seguenti: a) prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria; b) dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore».

7. L’articolo 7 di detto regolamento, che enuncia le condizioni di emissione di un’OESC, prevede quanto segue: «1.

L’autorità giudiziaria emette l’[OESC] allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di [OESC] in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

2. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito».

8. Il regolamento (UE) n. 1215/2012/CE ( 4 ) dispone, all’articolo 55, che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine».

B. Diritto belga

9. Nel diritto belga, la penalità è disciplinata dagli articoli da 1385 bis a 1385 nonies del code judiciaire (codice di procedura civile) ( 5 ).

Tali disposizioni discendono dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1973 sulla legge uniforme in materia di penalità ( 6 ).

10. Ai sensi dell’articolo 1385 bis di tale codice: «Il giudice può, su domanda di una delle parti, condannare l’altra parte, qualora quest’ultima non adempia l’obbligo imposto nella condanna principale (...), al pagamento di una somma di denaro, denominata penalità, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. (...)».

11. A termini dell’articolo 1385 ter di detto codice: «Il giudice può stabilire che la penalità consista in una somma unica oppure in una somma determinata per unità di tempo o per ciascuna violazione.

In questi ultimi due casi, il giudice può anche fissare un importo oltre il quale la condanna alle penalità cesserà di avere effetto».

12. Ai sensi dell’articolo 1385 quater del medesimo codice, il titolo esecutivo che consente la riscossione della penalità è costituito dalla decisione giudiziaria che la commina e il beneficiario non deve ottenere, prima dell’esecuzione, la liquidazione della penalità.

13. L’onere probatorio riguardo al soddisfacimento delle condizioni di esigibilità della penalità incombe al beneficiario.

In caso di contestazione da parte del debitore, il beneficiario deve fornire la prova degli inadempimenti dedotti.

In tal caso, spetta al giudice dell’esecuzione accertare se le condizioni della penalità siano soddisfatte.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

14. Con sentenza del 3 settembre 2013, resa dal tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio) nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:SOCIETA] a due società (in prosieguo: la «sentenza del 3 settembre 2013»), successivamente confermata con sentenza della cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) del 6 gennaio 2015 (in prosieguo: la «sentenza del 6 gennaio 2015») ( 7 ), è stato ingiunto alle due società suddette, pena una sanzione pecuniaria di EUR 2500 per ogni violazione ( 8 ), in particolare, di cessare qualsiasi commercializzazione nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] dei loro prodotti e servizi con il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA].

15. Il 27 aprile 2021, la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto eseguire un’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 86694,22, di cui EUR 85000 a titolo di penalità per il periodo dal 24 marzo al 27 aprile 2021.

16. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) il 3 maggio 2021, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di essere autorizzata a effettuare un sequestro conservativo europeo su un conto bancario per una somma pari a EUR 85000 su tutte le somme potenzialmente presenti sul conto bancario di una delle società coinvolte nella controversia, la cui sede sociale è ubicata in Irlanda.

17. Il giudice del rinvio sottolinea che una decisione che ingiunge il pagamento di penalità in caso di inottemperanza all’ordine inibitorio non indica l’importo esatto di tali penalità.

Per definizione, tale importo non è quindi noto al momento dell’adozione di detta decisione.

18. Inoltre, ai sensi del diritto belga, non è necessario che l’importo delle penalità sia determinato prima del sequestro conservativo.

Come risulta dalle informazioni fornite dagli interessati, l’inottemperanza all’ordine inibitorio è accertata solo da un ufficiale giudiziario.

Pertanto, secondo il diritto belga, se la decisione di condanna è esecutiva e notificata, è solo nell’ambito di un procedimento di opposizione al sequestro effettuato che il giudice si pronuncia, tra l’altro, sulla questione se tali penalità siano dovute con riferimento agli obblighi imposti.

19. Chiamato a pronunciarsi su una domanda di OESC, il giudice del rinvio deve esaminare se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al regolamento n. 655/2014.

20. Detto giudice riconosce che, in base al regolamento n. 655/2014 ( 9 ), la situazione di un creditore che disponga di un titolo relativo a un credito che egli mira a garantire, quale una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, è molto diversa da quella di un creditore che non ne dispone.

21. In tale contesto il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine all’interpretazione del regolamento n. 655/2014.

22. Più precisamente, in primo luogo, poiché il «credito» è definito, all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 come «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria», il giudice del rinvio si chiede se la penalità, il cui principio e il cui importo di base sono fissati in una decisione giudiziaria ma il cui importo esigibile dipende dagli eventuali futuri inadempimenti del debitore, possa essere considerata come un «credito» ai sensi di tale disposizione.

23. Il giudice del rinvio ritiene che, in caso affermativo, la decisione giudiziaria che dispone una penalità possa essere considerata una decisione che «impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014.

Esso osserva che, se così fosse, si priverebbe il giudice dell’esecuzione competente ad autorizzare il sequestro conservativo europeo su un conto bancario di qualsiasi potere di controllare l’«apparenza» del credito in questione.

Orbene, secondo il giudice del rinvio, tale controllo consente all’autorità giudiziaria adita di verificare che la penalità richiesta sia effettivamente dovuta, che non si debba applicare un’eventuale prescrizione e che siano rispettate tutte le norme di procedura.

24. In secondo luogo, facendo riferimento all’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio sembra voler attirare l’attenzione della Corte sul fatto che, in base a tale regolamento, una decisione che impone una penalità, pur essendo esecutiva nello Stato membro d’origine, è esecutiva nello Stato membro richiesto soltanto se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine ( 10 ).

Detto giudice si chiede se ciò debba valere anche per quanto riguarda il regolamento n. 655/2014 e la liquidazione della penalità debba quindi essere necessaria per poter qualificare una decisione che infligge una penalità come «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, di detto regolamento.

25. In tali circostanze il tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi), con decisione del 6 maggio 2021, pervenuta alla Corte il 7 maggio 2021, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla valutazione della Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una decisione giudiziaria notificata che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del [regolamento n. 655/2014]. 2) Se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità, benché esecutiva nel paese d’origine, rientri nella nozione di “decisione giudiziaria” ai sensi dell’articolo 4 del [regolamento n. 655/2014], sebbene il suo ammontare non sia stato fissato conformemente all’articolo 55 del [regolamento n. 1215/12]».

26. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:SOCIETA], i governi belga e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione. [OSCURATO:PERSONA], il governo belga e la Commissione erano rappresentati all’udienza tenutasi il 16 giugno 2022.

IV. Analisi

27. Le questioni pregiudiziali vertono, la prima, sul punto se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 e, la seconda, sul punto se tale decisione rientri nella nozione di «decisione giudiziaria» quale definita all’articolo 4, punto 8, di tale regolamento.

28. Sembra più appropriato invertire l’ordine delle questioni pregiudiziali, come proposto dal governo belga, o esaminarle congiuntamente, come proposto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA].

Sono favorevole a tale seconda proposta.

29. Infatti, la risposta data dalla Corte alle questioni pregiudiziali consentirà al giudice del rinvio di stabilire la portata dell’esame che esso deve effettuare per emettere un’OESC.

30. A questo proposito, dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 risulta che un’autorità giudiziaria cui è presentata una domanda di OESC deve esaminare se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al menzionato regolamento.

Occorre sottolineare, in tale contesto, che le due questioni pregiudiziali riguardano il medesimo punto oggetto di detto esame, vale a dire se un’autorità giudiziaria cui è presentata una domanda di OESC possa verificare, in particolare, l’esistenza e l’importo del credito che il creditore mira a garantire con la misura cautelare.

31. Inoltre, in base al regolamento n. 655/2014, il fatto di disporre di una «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, di detto regolamento, che è l’ipotesi prevista nella seconda questione pregiudiziale, non modifica sostanzialmente, per quanto riguarda tale punto dell’esame svolto dal giudice adito, la situazione del creditore rispetto a quella di un creditore che non disponga di alcuna decisione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento citato, la situazione di un creditore appare diversa solo quando quest’ultimo abbia ottenuto una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», che è la fattispecie considerata nella prima questione pregiudiziale.

32. Pertanto, si deve ritenere che, con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che una decisione giudiziaria notificata che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi di detta disposizione, cosicché l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC mediante la quale il creditore mira a garantire il pagamento del credito relativo a detta penalità non possa verificare l’esistenza e l’importo di tale credito.

A. Posizioni degli interessati

33. Solo la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che occorre rispondere in senso affermativo a entrambe le questioni pregiudiziali.

34. Dalle sue osservazioni scritte relative alla prima questione pregiudiziale risulta che, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], il credito costituito dalla penalità è un «credito» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014.

Essa afferma che l’importo della penalità è chiaramente determinabile e deriva da un evento già verificatosi, ossia l’inottemperanza all’ordine inibitorio durante un certo periodo, posto che tale importo è reso determinabile dalla sentenza del 6 gennaio 2015.

35. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, in primo luogo, che un’OESC non costituisce un provvedimento esecutivo, bensì una misura cautelare che viene richiesta al fine di garantire l’effettiva esecuzione successiva della decisione nazionale pronunciata.

A suo avviso, il regolamento n. 655/2014 si applica in una fase precedente all’esecuzione e non può essere interpretato alla luce del regolamento n. 1215/2012.

36. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che è materialmente impossibile applicare l’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 nella fase cautelare in quanto il diritto belga non prevede, per il creditore, alcuna azione né ricorso che gli consenta di far liquidare una penalità.

37. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ai sensi dell’articolo 48, lettera b), del regolamento n. 655/2014, tale disposizione lascia impregiudicato il regolamento n. 1215/2012.

A suo avviso, anche il sequestro conservativo europeo su conti bancari rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento, dato che esso si applica in materia civile e commerciale.

Pertanto, detto governo sostiene che, poiché il regolamento n. 655/2014 fa riferimento a una «decisione giudiziaria (…) che impon[e] al debitore di pagare il credito», tale espressione deve essere interpretata tenendo conto dell’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012.

A suo parere, da detta interpretazione risulta che una decisione che condanna a una penalità per eventuali future violazioni di un ordine inibitorio non costituisce una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito».

38. Nelle sue osservazioni scritte relative alla seconda questione pregiudiziale, il governo belga ricorda che la Corte ha già precisato che un titolo deve essere esecutivo nello Stato membro di origine affinché il creditore che ne è titolare possa avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 ( 11 ).

Tuttavia, a suo avviso, tale precisazione andrebbe letta congiuntamente agli articoli 39 e 55 del regolamento n. 1215/2012.

Secondo il governo belga, una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento della penalità in caso di inadempimento dell’obbligo principale, quando essa non è stata liquidata, non costituisce una «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, del regolamento n. 655/2014.

39. Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, il governo belga sottolinea, in aggiunta, che la penalità costituisce una sanzione accessoria alla condanna a un obbligo principale di fare o di non fare il cui scopo è garantire l’adempimento di tale obbligo principale.

L’inadempimento di detto obbligo principale è tuttavia un evento che, per definizione, non si è ancora verificato nel momento in cui viene emessa la decisione che condanna una parte al pagamento della penalità in caso di inadempimento dell’obbligo principale.

40. Inoltre, secondo tale governo, una decisione giudiziaria che impone una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce una decisione che impone al debitore il pagamento del credito, in quanto il procedimento che ha portato a detta decisione giudiziaria non può essere considerato un «procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante» ai sensi del considerando 13 del regolamento n. 655/2014.

Infatti, detto governo sostiene che l’oggetto principale della condanna corredata da una penalità non è il credito della penalità in sé, bensì l’obbligo di fare o di non fare.

41. Senza proporre di invertire l’ordine delle questioni pregiudiziali, la Commissione afferma che, sebbene una decisione che condanna il debitore al pagamento di una penalità, in caso di inadempimento dell’obbligo imposto nella condanna principale, costituisca una «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, del regolamento n. 655/2014 (seconda questione pregiudiziale), tale decisione non costituisce tuttavia una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento (prima questione pregiudiziale).

B. Valutazione

1. Osservazioni preliminari

42. Affinché il creditore sia esentato dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris, tale creditore deve disporre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, di «una decisione giudiziaria (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito da esso vantato».

L’articolo 5, lettera b), di detto regolamento utilizza la medesima espressione.

43. Pertanto, per rispondere utilmente alle questioni pregiudiziali, occorre stabilire se il creditore disponga di una decisione che impone al debitore di pagare il «credito» da esso vantato quando è in possesso di una decisione giudiziaria che fissa un importo di base della penalità per ogni violazione di un ordine inibitorio imposto da tale decisione.

44. La definizione della nozione di «credito» di cui all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 sembra essere all’origine dei dubbi del giudice del rinvio ( 12 ).

45. Tale definizione è composta da due parti che riguardano ipotesi distinte, vale a dire quella di «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile» (prima parte della definizione) e quella di «un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria» (seconda parte della definizione).

46. In primo luogo, e per quanto riguarda la prima parte di tale definizione, si pone la questione se una decisione giudiziaria che fissa un importo di base della penalità per ogni violazione di un ordine inibitorio imposto da tale decisione costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile.

47. Ritengo che non sia così nel caso di specie.

48. Una decisione giudiziaria, quale la sentenza del 3 settembre 2013 o la sentenza del 6 gennaio 2015, che fissa l’importo di base di una penalità, non determina l’importo che il debitore deve pagare al creditore.

Quest’ultimo importo non è noto al momento dell’adozione della decisione giudiziaria e dipende da eventi successivi ad essa.

Secondo il diritto belga, detto importo è invece determinato sulla base delle constatazioni effettuate da un ufficiale giudiziario ( 13 ), successivamente all’adozione di una decisione giudiziaria.

49. In secondo luogo, e con riferimento alla seconda parte di detta definizione, si pone la questione se, per ritenere che il creditore disponga di una decisione che impone al debitore il pagamento del credito da esso vantato, sia sufficiente che l’importo che il creditore mira a garantire mediante un’OESC sia «da determinarsi», ai sensi della seconda parte della definizione di cui all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014.

50. Orbene, il punto di partenza è se il termine «credito», utilizzato nell’espressione «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», debba essere interpretato nel senso di cui alla seconda parte della suddetta definizione, secondo la quale un credito costituisce «un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria».

51. Interrogate su questo punto in udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] e la Commissione hanno affermato che tale termine deve essere inteso nel senso di cui alla seconda parte della definizione fornita dall’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 ( 14 ), mentre il governo belga ha affermato che il termine in questione deve essere inteso esclusivamente nel senso di cui alla prima parte di tale definizione.

52. Occorre rilevare che il termine «credito» è utilizzato a più riprese nel regolamento n. 655/2014 e in contesti diversi.

53. In linea di principio, una nozione deve avere il medesimo significato in uno stesso testo normativo, a prescindere dal contesto nel quale appare in detto testo.

In tale logica, si può presumere l’identità di significato di nozioni uguali utilizzate in uno stesso atto dell’Unione ( 15 ).

54. A questo proposito, da un lato, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 665/2014, un’OESC consente di impedire che sia compromessa la successiva esecuzione di un «credito» ( 16 ).

Di conseguenza, un’OESC deve sempre riguardare un «credito» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del menzionato regolamento e le due parti della definizione della nozione in parola sono perfettamente applicabili in tale contesto.

55. Tuttavia, dall’altro lato, tenuto conto delle caratteristiche di un «credito» quale definito nella seconda parte della definizione di detta nozione, appare dubbio che tale parte della definizione sia pertinente quando il creditore intenda avvalersi di una decisione che determina un importo di base della penalità per essere esentato dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris.

56. Occorre quindi esaminare tali caratteristiche alla luce dei requisiti enunciati dal regolamento n. 655/2014 per le situazioni nelle quali il creditore è esentato dall’obbligo di convincere il giudice del fumus boni iuris.

Detti requisiti riguardano, da un lato, la necessità di specificare, nella decisione che il creditore ha ottenuto, l’importo del credito che il suddetto creditore mira a garantire mediante un’OESC e, dall’altro, la necessità di ottenere tale decisione nell’ambito di un procedimento riguardante detto credito.

2. Sulla necessità di specificare l’importo del credito che il creditore mira a garantire mediante un’OESC

57. Affinché un credito corrisponda alle caratteristiche indicate nella seconda parte della definizione della nozione di «credito» che figura all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014, è sufficiente che detto credito riguardi il pagamento di un importo di denaro «da determinarsi».

58. Orbene, come ha sostenuto il governo belga in udienza, l’espressione «una decisione giudiziaria (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», che figura sia all’articolo 5, lettera b), sia all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, dev’essere interpretata in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), ii), di detto regolamento.

59. Sulla scia di tale argomento, dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), ii), del regolamento n. 655/2014 ( 17 ), letto alla luce del considerando 12 dello stesso ( 18 ), risulta che il creditore può chiedere che venga emessa un’OESC per «l’importo del [suo] credito principale specificato nella decisione giudiziaria», o per «parte di esso».

Analogamente, l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento prevede che «[o]ve il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria (...), sono competenti per l’emissione dell’[OESC] per il credito specificato nella decisione giudiziaria (...) le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria» ( 19 ).

60. In tale ottica, secondo le indicazioni contenute nel modulo che deve essere utilizzato ( 20 ) nell’ambito di una domanda di OESC ( 21 ), il creditore che dispone di un titolo che impone al debitore il pagamento del credito da esso vantato indica, ai sensi della sezione 8 di tale modulo, oltre alle informazioni sul titolo, l’importo da conservare, che è l’importo indicato nel titolo, ossia il «[c]apitale riconosciuto dalla decisione giudiziaria», o un importo inferiore ( 22 ).

Inoltre, detto modulo precisa che «l’importo [per il quale è richiesta un’OESC] dovrebbe in linea di massima essere l’importo stabilito nella decisione giudiziaria».

61. Nel caso di specie, l’unico importo stabilito nella decisione giudiziaria fatta valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] è l’importo di base per ogni violazione dell’ordine inibitorio ( 23 ).

L’importo corrispondente a un multiplo dell’importo di base di una penalità per ogni violazione dell’ordine inibitorio, che tale società mira a garantire mediante un’OESC, è quindi necessariamente superiore a qualsiasi importo che possa essere considerato «specificato» da detta decisione giudiziaria.

Orbene, il regolamento n. 655/2014 prevede che un’OESC può essere emessa per l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria o per un importo inferiore.

62. Aspetto ancor più importante, benché teoricamente sia «da determinarsi», l’importo corrispondente a un multiplo dell’importo di base di una penalità per ogni violazione dell’ordine inibitorio non è specificato nella decisione giudiziaria che impone detto ordine.

Tale importo non è nemmeno riconosciuto della decisione giudiziaria e non è stabilito da essa.

63. Pertanto, una decisione giudiziaria di cui il creditore intende avvalersi per essere esentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris deve avere ad oggetto non già un credito relativo a un importo di denaro da determinarsi, bensì un importo specificato da tale decisione.

Orbene, così non è quando si tratti di una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio imposto da detta decisione.

3. Sulla necessità di ottenere la decisione nell’ambito di un procedimento che riguarda un credito sottostante

64. Quand’anche si volesse intendere il termine «credito» nell’espressione «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi della seconda parte della definizione contenuta nell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014, si dovrebbe tenere conto del fatto che, secondo tale parte della definizione, il credito deve derivare da un’«operazione» o da un «evento già verificatosi».

65. In udienza, il governo belga ha sostenuto che la seconda parte di tale definizione del termine «credito» può riferirsi solo a crediti che derivano da eventi, quali «un’operazione» o «un evento già verificatosi», che precedono l’adozione di una decisione giudiziaria [«credito (...) azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria»] di cui il creditore intende avvalersi per essere esentato dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris.

66. Per quanto riguarda la dottrina, essa ritiene che la seconda parte della suddetta definizione di «credito» debba essere interpretata nel senso che il termine «operazione» si riferisce ai contratti o alle attività commerciali dalle quali può derivare la responsabilità contrattuale, mentre, a suo avviso, l’espressione «evento già verificatosi» si riferisce agli illeciti dai quali deriva la responsabilità extracontrattuale ( 24 ).

Tale interpretazione è avvalorata dal considerando 12 del regolamento n. 655/2014, ai sensi del quale «[c]i si dovrebbe poter avvalere dell’[OESC] (...) per crediti non ancora esigibili, purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale» ( 25 ).

67. A questo proposito, una penalità per l’inottemperanza a un ordine inibitorio imposto da una decisione giudiziaria non precede detta decisione.

Infatti, l’ordine inibitorio stesso è imposto da tale decisione.

Di conseguenza, ciò significa che il giudice che ha emesso la decisione giudiziaria in questione non ha esaminato i fatti per i quali è dovuta la penalità.

68. Devo rilevare, in tale contesto, che, distinguendo la situazione di un creditore che deve convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC della fondatezza della sua domanda nel merito da quella di un creditore che dispone di un titolo che lo esonera da tale obbligo, l’articolo 5 del regolamento n. 655/2014 descrive la prima situazione come quella di un creditore prima che il medesimo «avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro» e «in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria» ( 26 ).

Ne consegue che, per trovarsi nella seconda situazione, il creditore deve disporre di un titolo risultante da un tale procedimento di merito.

69. Sebbene la nozione di «procedimento di merito» abbia una portata ampia ( 27 ), il considerando 13 del regolamento n. 655/2014 precisa tuttavia che, per rientrare in tale nozione, un procedimento deve essere inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante ( 28 ).

70. Deve quindi trattarsi di un credito che è stato esaminato nel corso di un procedimento di merito e la cui fondatezza è stata valutata al termine di questo, vale a dire che è già stato azionato dinanzi a un’autorità giudiziaria Di conseguenza, non è sufficiente che si tratti, come previsto dalla seconda parte della definizione di «credito» contenuta nell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014, di un credito azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria.

Infatti, è questo il motivo per il quale, secondo la logica dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, non è più necessario, quando il creditore abbia già ottenuto un titolo, esaminare la fondatezza del credito che ne costituisce l’oggetto.

71. In tale logica, la dottrina, in riferimento alla precisazione che figura al considerando 13 del regolamento n. 655/2014, ha osservato che i procedimenti che non sono intesi a ottenere un titolo esecutivo che condanni il debitore al pagamento del credito pecuniario che l’OESC dovrebbe tutelare non devono rientrare nella nozione di «procedimento di merito».

Secondo questa interpretazione dottrinale, vanno quindi escluse da detta nozione «le misure provvisorie e cautelari finalizzate all’acquisizione di prove, i provvedimenti di congelamento di beni e le misure nazionali equivalenti, quale il sequestro conservativo di diritto francese» ( 29 ).

72. Analogamente, una penalità imposta in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce un credito sottostante cui si riferisce una decisione giudiziaria che impone tale ordine.

73. Infatti, se la penalità è dovuta per l’inottemperanza a un ordine inibitorio, il credito non sussiste al momento dell’adozione della decisione giudiziaria che la dispone.

A fortiori, il giudice che ha emesso tale decisione giudiziaria non ha esaminato se, e per quali violazioni, sia dovuta la penalità.

Di conseguenza, una penalità imposta in caso di inottemperanza a un ordine inibitorio non costituisce un credito sottostante al procedimento in cui è stata emessa una decisione giudiziaria che impone tale penalità ( 30 ).

Il creditore non può quindi avvalersi di detta decisione giudiziaria per essere esentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, dall’obbligo di convincere l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris della sua pretesa relativa alla penalità.

74. Tale lettura dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 è avvalorata dall’interpretazione sistematica e teleologica di detto regolamento, dalla quale risulta che esso mira a stabilire un equilibrio tra l’interesse del creditore e quello del debitore.

4. Sull’equilibrio tra l’interesse del creditore e quello del debitore

75. Come conferma il considerando 14 del regolamento n. 655/2014, le condizioni di emissione dell’OESC dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore, che mira a ottenere un’OESC, e quello del debitore, che mira a prevenire ogni abuso della stessa.

Orbene, tale equilibrio sarebbe messo in discussione qualora si seguisse l’interpretazione secondo cui una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisce una «decisione giudiziaria (…) che impon[e] al debitore il pagamento del credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014.

76. Infatti, come osserva il giudice del rinvio, seguire questa interpretazione implicherebbe che l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC mediante la quale il creditore mira a garantire il credito relativo a tale penalità sarebbe privata di qualsiasi potere di controllare l’apparenza del credito fatto valere.

Se il creditore fornisce elementi di prova sufficienti a convincere l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC che è urgente adottare una misura cautelare, detta autorità giudiziaria è tenuta ad emettere l’OESC richiesta dal creditore stesso.

77. Inoltre, in tale ipotesi, il debitore non sarebbe in grado di ottenere un controllo dell’«apparenza» del credito fatto valere.

78. Infatti, gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 655/2014 prevedono ricorsi avverso l’OESC e avverso l’esecuzione di tale ordinanza.

Detti ricorsi hanno carattere tassativo.

Il debitore non può quindi ottenere la revoca di un’OESC né con un’azione fondata sulle norme nazionali, né per motivi diversi da quelli previsti da detto regolamento.

79. Il regolamento n. 655/2014 non prevede la possibilità per il debitore di far valere che l’importo che il creditore mirava a garantire, mediante un’OESC basata su una decisione che impone al debitore di pagare tale credito, non era dovuto.

80. Dal momento che non esiste alcuna decisione di merito che specifichi che il creditore ha il diritto di reclamare un multiplo dell’importo di base della penalità, il debitore non può ottenere l’annullamento di tale decisione nello Stato membro d’origine, al fine di potersi successivamente avvalere del ricorso previsto all’articolo 33, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 655/2014 ( 31 ).

81. In siffatte circostanze, l’esigenza di liquidare la penalità prima dell’emissione di un’OESC potrebbe essere giustificata in ragione del rispetto dell’opportuno equilibrio da mantenere tra gli interessi del creditore e quelli del debitore.

Rilevo che la Corte ha seguito tale linea di ragionamento in un contesto diverso, relativo a un regolamento che, al pari del regolamento n. 655/2014, non contiene una disposizione equivalente all’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 ( 32 ).

82. Per scrupolo di completezza, preciso che la conclusione secondo cui una decisione giudiziaria notificata che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», e non esenta il creditore dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris, non implica che tale decisione sia priva di qualsiasi rilevanza per il creditore.

83. Infatti, il creditore può allegare alla sua domanda di OESC detta decisione giudiziaria, corredata dai documenti di un ufficiale giudiziario con i quali quest’ultimo constata le violazioni dell’ordine inibitorio, per tentare di convincere l’autorità giudiziaria cui è stata presentata detta domanda della fondatezza della propria pretesa relativa alla penalità.

V. Conclusione

84. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio): L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: una decisione giudiziaria notificata che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi di tale disposizione, cosicché l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari con la quale il creditore mira a garantire il pagamento del credito relativo a tale penalità deve esaminare l’esistenza e l’importo del credito in questione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale ( GU 2014, L 189, pag. 59 ). ( 3 ) Sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K (Sequestro conservativo su conti bancari) ( C‑555/18 , EU:C:2019:937 , punto 40 ). ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 5 ) Moniteur belge del 31 ottobre 1967. ( 6 ) Rilevo che il tenore letterale delle disposizioni nazionali pertinenti non figura nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

Esso figura tuttavia nelle osservazioni scritte del governo belga e della Commissione europea. ( 7 ) Dalle osservazioni scritte degli interessati risulta che il procedimento in cui sono state adottate tali decisioni non era stato avviato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto le sue domande come domande riconvenzionali nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti e nei confronti del suo amministratore dalle due società interessate.

Queste ultime hanno chiesto al giudice di primo grado di dichiarare «nullo e in malafede» il deposito dei marchi e di altri loghi nonché di dichiarare l’uso di alcuni marchi contrario alle corrette pratiche di mercato.

Nell’ambito di tali domande riconvenzionali, la [OSCURATO:SOCIETA] e il suo amministratore hanno chiesto, tra l’altro, che sia accertata la violazione dei loro diritti esclusivi e dei loro diritti d’autore, che sia adottato un ordine di cessazione delle violazioni, pena una sanzione pecuniaria, e che dette società siano condannate al risarcimento dei danni. ( 8 ) Più precisamente, dagli allegati presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA] risulta che il giudice di primo grado ha fissato l’importo della penalità in «EUR 1000 per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo», mentre il giudice di secondo grado ha fissato tale importo in «EUR 2500 per ogni violazione».

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio indica che la [OSCURATO:SOCIETA] fonda il suo credito su penalità dovute in applicazione della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado. ( 9 )

V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Infatti, il regolamento n. 1215/2012 prevede, da un lato, all’articolo 39, che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività» e, dall’altro, all’articolo 55, che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine». ( 11 ) Sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K (Sequestro conservativo su conti bancari) ( C‑555/18 , EU:C:2019:937 ). ( 12 )

V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. ( 13 )

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 14 ) Devo rilevare che la prima parte di tale definizione riguarda i crediti relativi a un importo divenuto esigibile e la seconda parte quelli di un importo che non è ancora esigibile, come risulta dal considerando 12 del regolamento n. 655/2014.

Sebbene la [OSCURATO:SOCIETA] sostenga che la seconda parte di tale definizione è parimenti pertinente, essa non sembra tuttavia affermare che il suo credito relativo ad un multiplo di un importo di base della penalità non sia ancora divenuto esigibile. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punto 67 ). ( 16 ) In tale ottica, la nozione di «credito» è utilizzata, nello stesso senso, all’articolo 4, punti 6 e 7, del regolamento n. 655/2014 per definire le nozioni di «creditore» e di «debitore», rispettivamente, come una persona che richiede o ha già ottenuto un’OESC riguardante un credito e una persona contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, una tale ordinanza riguardante un credito. ( 17 ) Tale disposizione prevede che, «qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, [la domanda di OESC comprende] l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell’atto pubblico, o parte di esso, e l’importo degli interessi e delle spese recuperabili ai sensi dell’articolo 15».

Il corsivo è mio. ( 18 ) La terza frase di tale considerando precisa che «[i]l creditore dovrebbe poter chiedere che l’[OESC] sia emessa per l’importo del credito principale o per un importo inferiore». ( 19 ) Il corsivo è mio. ( 20 )

V. Cuniberti, G., Migliorini, S., L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires: commentaire du règlement UE n . 655/2014 .

Belgique, France, Luxembourg , Legitech, 2021, pag.

130. ( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al [regolamento n. 655/2014] ( GU 2016, L 283, pag. 1 ). ( 22 ) Cuniberti, G., Migliorini, S., op. cit., pag.

137. ( 23 ) Per scrupolo di completezza, devo rammentare che, ai sensi della normativa belga, in tale decisione giudiziaria può essere determinata, oltre all’importo di base, solo la soglia oltre la quale la condanna alle penalità non avrà effetto (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni).

Orbene, in udienza, il governo belga ha confermato che, nella fattispecie di cui al procedimento principale, i giudici nazionali non avevano esercitato tale facoltà. ( 24 ) [OSCURATO:PERSONA], M. L., «Article 4: Definition», [OSCURATO:PERSONA].

A Commentary on Regulation (EU) N . 655/2014 , D’Alessandro, E., [OSCURATO:PERSONA], F. (dir.), 2022, pagg. 53 e

54. ( 25 ) Il corsivo è mio. ( 26 ) Per quanto riguarda tale prima situazione, il considerando 11 del regolamento n. 655/2014 la descrive come la situazione di un «creditore che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell’avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento». ( 27 )

V. sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) ( C‑555/18 , EU:C:2019:937 , punto 47 ). ( 28 ) Il considerando 13, seconda e terza frase, del regolamento n. 655/2014 precisa che, «[a]i fini del presente regolamento, la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la “procédure de référé” francese.

Qualora il debitore sia un consumatore domiciliato in uno Stato membro, la competenza ad emettere l’ordinanza dovrebbe spettare unicamente alle autorità giudiziarie di tale Stato membro». ( 29 ) Cuniberti, G., Migliorini, S., op. cit., pagg. 151 e

152. ( 30 ) Per scrupolo di completezza, si deve rilevare che il procedimento nell’ambito del quale sono state emesse le sentenze del 3 settembre 2013 e del 6 gennaio 2015 era volto a ottenere, in particolare, un ordine inibitorio e una condanna al risarcimento dei danni.

V. nota 7 delle presenti conclusioni. ( 31 ) L’articolo 33, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 655/2014 prevede che, «[s]u domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l’[OESC] è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi: (...) la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati». ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Bohez ( C‑4/14 , EU:C:2015:563 , punto 57 ), che riguardava l’esecuzione di una penalità disposta da un giudice belga nel contesto delle disposizioni concernenti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0291 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 ottobre 2022 ( 1 ) Causa C‑291/21 [OSCURATO:SOCIETA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Nozioni di “decisione giudiziaria” e di “decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito” – Decisione giudiziaria che ordina il pagamento di una penalità per violazione di un ordine inibitorio» I. Introduzione 1. Il presente rinvio pregiudiziale trae origine da un procedimento in cui la società di diritto belga [OSCURATO:SOCIETA] chiede di essere autorizzata a procedere al sequestro conservativo europeo di un conto bancario sulle somme potenzialmente presenti sul conto bancario francese di una società di diritto irlandese. 2. Con tale procedimento, la ricorrente nel procedimento principale mira a garantire il credito avente ad oggetto penalità dovute da tale società di diritto irlandese sulla base di una decisione giudiziaria emessa in Belgio che le impone, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria di EUR 2500 per ogni violazione, di cessare determinati comportamenti. 3. Come precisato dalla Corte, il regolamento (UE) n. 655/2014 ( 2 ) prevede requisiti diversi per l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in prosieguo: l’«OESC») a seconda che il creditore abbia già ottenuto o meno un titolo che impone al debitore di pagare il credito da esso vantato nello Stato membro di origine. Nel primo caso, il creditore deve dimostrare soltanto il carattere urgente della misura in ragione dell’esistenza di un pericolo imminente, mentre, nel secondo caso, esso deve anche convincere il giudice del fumus boni iuris ( 3 ). 4. Nel presente procedimento si pone la questione se il creditore, il quale ha ottenuto una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio imposto da tale decisione, disponga di un titolo che soddisfi i requisiti di cui al regolamento n. 655/2014 e se sia quindi esentato dall’obbligo richiesto in tale seconda ipotesi. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. Ai sensi dell’articolo 4, punti 5 e 8, del regolamento n. 655/2014, si intende per: «5) “credito”: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria; (...) 8) “decisione giudiziaria”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere». 6. L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo», così prevede: «Il creditore può avvalersi dell’[OESC] nei casi seguenti: a) prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria; b) dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore». 7. L’articolo 7 di detto regolamento, che enuncia le condizioni di emissione di un’OESC, prevede quanto segue: «1.   L’autorità giudiziaria emette l’[OESC] allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di [OESC] in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. 2.   Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito». 8. Il regolamento (UE) n. 1215/2012/CE ( 4 ) dispone, all’articolo 55, che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine». B. Diritto belga 9. Nel diritto belga, la penalità è disciplinata dagli articoli da 1385 bis a 1385 nonies del code judiciaire (codice di procedura civile) ( 5 ). Tali disposizioni discendono dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1973 sulla legge uniforme in materia di penalità ( 6 ). 10. Ai sensi dell’articolo 1385 bis di tale codice: «Il giudice può, su domanda di una delle parti, condannare l’altra parte, qualora quest’ultima non adempia l’obbligo imposto nella condanna principale (...), al pagamento di una somma di denaro, denominata penalità, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. (...)». 11. A termini dell’articolo 1385 ter di detto codice: «Il giudice può stabilire che la penalità consista in una somma unica oppure in una somma determinata per unità di tempo o per ciascuna violazione. In questi ultimi due casi, il giudice può anche fissare un importo oltre il quale la condanna alle penalità cesserà di avere effetto». 12. Ai sensi dell’articolo 1385 quater del medesimo codice, il titolo esecutivo che consente la riscossione della penalità è costituito dalla decisione giudiziaria che la commina e il beneficiario non deve ottenere, prima dell’esecuzione, la liquidazione della penalità. 13. L’onere probatorio riguardo al soddisfacimento delle condizioni di esigibilità della penalità incombe al beneficiario. In caso di contestazione da parte del debitore, il beneficiario deve fornire la prova degli inadempimenti dedotti. In tal caso, spetta al giudice dell’esecuzione accertare se le condizioni della penalità siano soddisfatte. III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 14. Con sentenza del 3 settembre 2013, resa dal tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio) nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:SOCIETA] a due società (in prosieguo: la «sentenza del 3 settembre 2013»), successivamente confermata con sentenza della cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) del 6 gennaio 2015 (in prosieguo: la «sentenza del 6 gennaio 2015») ( 7 ), è stato ingiunto alle due società suddette, pena una sanzione pecuniaria di EUR 2500 per ogni violazione ( 8 ), in particolare, di cessare qualsiasi commercializzazione nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] dei loro prodotti e servizi con il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]. 15. Il 27 aprile 2021, la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto eseguire un’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 86694,22, di cui EUR 85000 a titolo di penalità per il periodo dal 24 marzo al 27 aprile 2021. 16. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) il 3 maggio 2021, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di essere autorizzata a effettuare un sequestro conservativo europeo su un conto bancario per una somma pari a EUR 85000 su tutte le somme potenzialmente presenti sul conto bancario di una delle società coinvolte nella controversia, la cui sede sociale è ubicata in Irlanda. 17. Il giudice del rinvio sottolinea che una decisione che ingiunge il pagamento di penalità in caso di inottemperanza all’ordine inibitorio non indica l’importo esatto di tali penalità. Per definizione, tale importo non è quindi noto al momento dell’adozione di detta decisione. 18. Inoltre, ai sensi del diritto belga, non è necessario che l’importo delle penalità sia determinato prima del sequestro conservativo. Come risulta dalle informazioni fornite dagli interessati, l’inottemperanza all’ordine inibitorio è accertata solo da un ufficiale giudiziario. Pertanto, secondo il diritto belga, se la decisione di condanna è esecutiva e notificata, è solo nell’ambito di un procedimento di opposizione al sequestro effettuato che il giudice si pronuncia, tra l’altro, sulla questione se tali penalità siano dovute con riferimento agli obblighi imposti. 19. Chiamato a pronunciarsi su una domanda di OESC, il giudice del rinvio deve esaminare se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al regolamento n. 655/2014. 20. Detto giudice riconosce che, in base al regolamento n. 655/2014 ( 9 ), la situazione di un creditore che disponga di un titolo relativo a un credito che egli mira a garantire, quale una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, è molto diversa da quella di un creditore che non ne dispone. 21. In tale contesto il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine all’interpretazione del regolamento n. 655/2014. 22. Più precisamente, in primo luogo, poiché il «credito» è definito, all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 come «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria», il giudice del rinvio si chiede se la penalità, il cui principio e il cui importo di base sono fissati in una decisione giudiziaria ma il cui importo esigibile dipende dagli eventuali futuri inadempimenti del debitore, possa essere considerata come un «credito» ai sensi di tale disposizione. 23. Il giudice del rinvio ritiene che, in caso affermativo, la decisione giudiziaria che dispone una penalità possa essere considerata una decisione che «impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014. Esso osserva che, se così fosse, si priverebbe il giudice dell’esecuzione competente ad autorizzare il sequestro conservativo europeo su un conto bancario di qualsiasi potere di controllare l’«apparenza» del credito in questione. Orbene, secondo il giudice del rinvio, tale controllo consente all’autorità giudiziaria adita di verificare che la penalità richiesta sia effettivamente dovuta, che non si debba applicare un’eventuale prescrizione e che siano rispettate tutte le norme di procedura. 24. In secondo luogo, facendo riferimento all’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio sembra voler attirare l’attenzione della Corte sul fatto che, in base a tale regolamento, una decisione che impone una penalità, pur essendo esecutiva nello Stato membro d’origine, è esecutiva nello Stato membro richiesto soltanto se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine ( 10 ). Detto giudice si chiede se ciò debba valere anche per quanto riguarda il regolamento n. 655/2014 e la liquidazione della penalità debba quindi essere necessaria per poter qualificare una decisione che infligge una penalità come «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, di detto regolamento. 25. In tali circostanze il tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi), con decisione del 6 maggio 2021, pervenuta alla Corte il 7 maggio 2021, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla valutazione della Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una decisione giudiziaria notificata che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del [regolamento n. 655/2014]. 2) Se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità, benché esecutiva nel paese d’origine, rientri nella nozione di “decisione giudiziaria” ai sensi dell’articolo 4 del [regolamento n. 655/2014], sebbene il suo ammontare non sia stato fissato conformemente all’articolo 55 del [regolamento n. 1215/12]». 26. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:SOCIETA], i governi belga e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione. [OSCURATO:PERSONA], il governo belga e la Commissione erano rappresentati all’udienza tenutasi il 16 giugno 2022. IV. Analisi 27. Le questioni pregiudiziali vertono, la prima, sul punto se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 e, la seconda, sul punto se tale decisione rientri nella nozione di «decisione giudiziaria» quale definita all’articolo 4, punto 8, di tale regolamento. 28. Sembra più appropriato invertire l’ordine delle questioni pregiudiziali, come proposto dal governo belga, o esaminarle congiuntamente, come proposto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA]. Sono favorevole a tale seconda proposta. 29. Infatti, la risposta data dalla Corte alle questioni pregiudiziali consentirà al giudice del rinvio di stabilire la portata dell’esame che esso deve effettuare per emettere un’OESC. 30. A questo proposito, dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 risulta che un’autorità giudiziaria cui è presentata una domanda di OESC deve esaminare se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al menzionato regolamento. Occorre sottolineare, in tale contesto, che le due questioni pregiudiziali riguardano il medesimo punto oggetto di detto esame, vale a dire se un’autorità giudiziaria cui è presentata una domanda di OESC possa verificare, in particolare, l’esistenza e l’importo del credito che il creditore mira a garantire con la misura cautelare. 31. Inoltre, in base al regolamento n. 655/2014, il fatto di disporre di una «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, di detto regolamento, che è l’ipotesi prevista nella seconda questione pregiudiziale, non modifica sostanzialmente, per quanto riguarda tale punto dell’esame svolto dal giudice adito, la situazione del creditore rispetto a quella di un creditore che non disponga di alcuna decisione. Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento citato, la situazione di un creditore appare diversa solo quando quest’ultimo abbia ottenuto una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», che è la fattispecie considerata nella prima questione pregiudiziale. 32. Pertanto, si deve ritenere che, con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che una decisione giudiziaria notificata che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi di detta disposizione, cosicché l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC mediante la quale il creditore mira a garantire il pagamento del credito relativo a detta penalità non possa verificare l’esistenza e l’importo di tale credito. A. Posizioni degli interessati 33. Solo la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che occorre rispondere in senso affermativo a entrambe le questioni pregiudiziali. 34. Dalle sue osservazioni scritte relative alla prima questione pregiudiziale risulta che, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], il credito costituito dalla penalità è un «credito» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014. Essa afferma che l’importo della penalità è chiaramente determinabile e deriva da un evento già verificatosi, ossia l’inottemperanza all’ordine inibitorio durante un certo periodo, posto che tale importo è reso determinabile dalla sentenza del 6 gennaio 2015. 35. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, in primo luogo, che un’OESC non costituisce un provvedimento esecutivo, bensì una misura cautelare che viene richiesta al fine di garantire l’effettiva esecuzione successiva della decisione nazionale pronunciata. A suo avviso, il regolamento n. 655/2014 si applica in una fase precedente all’esecuzione e non può essere interpretato alla luce del regolamento n. 1215/2012. 36. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che è materialmente impossibile applicare l’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 nella fase cautelare in quanto il diritto belga non prevede, per il creditore, alcuna azione né ricorso che gli consenta di far liquidare una penalità. 37. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ai sensi dell’articolo 48, lettera b), del regolamento n. 655/2014, tale disposizione lascia impregiudicato il regolamento n. 1215/2012. A suo avviso, anche il sequestro conservativo europeo su conti bancari rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento, dato che esso si applica in materia civile e commerciale. Pertanto, detto governo sostiene che, poiché il regolamento n. 655/2014 fa riferimento a una «decisione giudiziaria (…) che impon[e] al debitore di pagare il credito», tale espressione deve essere interpretata tenendo conto dell’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012. A suo parere, da detta interpretazione risulta che una decisione che condanna a una penalità per eventuali future violazioni di un ordine inibitorio non costituisce una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito». 38. Nelle sue osservazioni scritte relative alla seconda questione pregiudiziale, il governo belga ricorda che la Corte ha già precisato che un titolo deve essere esecutivo nello Stato membro di origine affinché il creditore che ne è titolare possa avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 ( 11 ). Tuttavia, a suo avviso, tale precisazione andrebbe letta congiuntamente agli articoli 39 e 55 del regolamento n. 1215/2012. Secondo il governo belga, una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento della penalità in caso di inadempimento dell’obbligo principale, quando essa non è stata liquidata, non costituisce una «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, del regolamento n. 655/2014. 39. Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, il governo belga sottolinea, in aggiunta, che la penalità costituisce una sanzione accessoria alla condanna a un obbligo principale di fare o di non fare il cui scopo è garantire l’adempimento di tale obbligo principale. L’inadempimento di detto obbligo principale è tuttavia un evento che, per definizione, non si è ancora verificato nel momento in cui viene emessa la decisione che condanna una parte al pagamento della penalità in caso di inadempimento dell’obbligo principale. 40. Inoltre, secondo tale governo, una decisione giudiziaria che impone una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce una decisione che impone al debitore il pagamento del credito, in quanto il procedimento che ha portato a detta decisione giudiziaria non può essere considerato un «procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante» ai sensi del considerando 13 del regolamento n. 655/2014. Infatti, detto governo sostiene che l’oggetto principale della condanna corredata da una penalità non è il credito della penalità in sé, bensì l’obbligo di fare o di non fare. 41. Senza proporre di invertire l’ordine delle questioni pregiudiziali, la Commissione afferma che, sebbene una decisione che condanna il debitore al pagamento di una penalità, in caso di inadempimento dell’obbligo imposto nella condanna principale, costituisca una «decisione giudiziaria» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, del regolamento n. 655/2014 (seconda questione pregiudiziale), tale decisione non costituisce tuttavia una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento (prima questione pregiudiziale). B. Valutazione 1. Osservazioni preliminari 42. Affinché il creditore sia esentato dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris, tale creditore deve disporre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, di «una decisione giudiziaria (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito da esso vantato». L’articolo 5, lettera b), di detto regolamento utilizza la medesima espressione. 43. Pertanto, per rispondere utilmente alle questioni pregiudiziali, occorre stabilire se il creditore disponga di una decisione che impone al debitore di pagare il «credito» da esso vantato quando è in possesso di una decisione giudiziaria che fissa un importo di base della penalità per ogni violazione di un ordine inibitorio imposto da tale decisione. 44. La definizione della nozione di «credito» di cui all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 sembra essere all’origine dei dubbi del giudice del rinvio ( 12 ). 45. Tale definizione è composta da due parti che riguardano ipotesi distinte, vale a dire quella di «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile» (prima parte della definizione) e quella di «un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria» (seconda parte della definizione). 46. In primo luogo, e per quanto riguarda la prima parte di tale definizione, si pone la questione se una decisione giudiziaria che fissa un importo di base della penalità per ogni violazione di un ordine inibitorio imposto da tale decisione costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile. 47. Ritengo che non sia così nel caso di specie. 48. Una decisione giudiziaria, quale la sentenza del 3 settembre 2013 o la sentenza del 6 gennaio 2015, che fissa l’importo di base di una penalità, non determina l’importo che il debitore deve pagare al creditore. Quest’ultimo importo non è noto al momento dell’adozione della decisione giudiziaria e dipende da eventi successivi ad essa. Secondo il diritto belga, detto importo è invece determinato sulla base delle constatazioni effettuate da un ufficiale giudiziario ( 13 ), successivamente all’adozione di una decisione giudiziaria. 49. In secondo luogo, e con riferimento alla seconda parte di detta definizione, si pone la questione se, per ritenere che il creditore disponga di una decisione che impone al debitore il pagamento del credito da esso vantato, sia sufficiente che l’importo che il creditore mira a garantire mediante un’OESC sia «da determinarsi», ai sensi della seconda parte della definizione di cui all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014. 50. Orbene, il punto di partenza è se il termine «credito», utilizzato nell’espressione «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», debba essere interpretato nel senso di cui alla seconda parte della suddetta definizione, secondo la quale un credito costituisce «un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria». 51. Interrogate su questo punto in udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] e la Commissione hanno affermato che tale termine deve essere inteso nel senso di cui alla seconda parte della definizione fornita dall’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 ( 14 ), mentre il governo belga ha affermato che il termine in questione deve essere inteso esclusivamente nel senso di cui alla prima parte di tale definizione. 52. Occorre rilevare che il termine «credito» è utilizzato a più riprese nel regolamento n. 655/2014 e in contesti diversi. 53. In linea di principio, una nozione deve avere il medesimo significato in uno stesso testo normativo, a prescindere dal contesto nel quale appare in detto testo. In tale logica, si può presumere l’identità di significato di nozioni uguali utilizzate in uno stesso atto dell’Unione ( 15 ). 54. A questo proposito, da un lato, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 665/2014, un’OESC consente di impedire che sia compromessa la successiva esecuzione di un «credito» ( 16 ). Di conseguenza, un’OESC deve sempre riguardare un «credito» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del menzionato regolamento e le due parti della definizione della nozione in parola sono perfettamente applicabili in tale contesto. 55. Tuttavia, dall’altro lato, tenuto conto delle caratteristiche di un «credito» quale definito nella seconda parte della definizione di detta nozione, appare dubbio che tale parte della definizione sia pertinente quando il creditore intenda avvalersi di una decisione che determina un importo di base della penalità per essere esentato dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris. 56. Occorre quindi esaminare tali caratteristiche alla luce dei requisiti enunciati dal regolamento n. 655/2014 per le situazioni nelle quali il creditore è esentato dall’obbligo di convincere il giudice del fumus boni iuris. Detti requisiti riguardano, da un lato, la necessità di specificare, nella decisione che il creditore ha ottenuto, l’importo del credito che il suddetto creditore mira a garantire mediante un’OESC e, dall’altro, la necessità di ottenere tale decisione nell’ambito di un procedimento riguardante detto credito. 2. Sulla necessità di specificare l’importo del credito che il creditore mira a garantire mediante un’OESC 57. Affinché un credito corrisponda alle caratteristiche indicate nella seconda parte della definizione della nozione di «credito» che figura all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014, è sufficiente che detto credito riguardi il pagamento di un importo di denaro «da determinarsi». 58. Orbene, come ha sostenuto il governo belga in udienza, l’espressione «una decisione giudiziaria (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», che figura sia all’articolo 5, lettera b), sia all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, dev’essere interpretata in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), ii), di detto regolamento. 59. Sulla scia di tale argomento, dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), ii), del regolamento n. 655/2014 ( 17 ), letto alla luce del considerando 12 dello stesso ( 18 ), risulta che il creditore può chiedere che venga emessa un’OESC per «l’importo del [suo] credito principale specificato nella decisione giudiziaria», o per «parte di esso». Analogamente, l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento prevede che «[o]ve il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria (...), sono competenti per l’emissione dell’[OESC] per il credito specificato nella decisione giudiziaria (...) le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria» ( 19 ). 60. In tale ottica, secondo le indicazioni contenute nel modulo che deve essere utilizzato ( 20 ) nell’ambito di una domanda di OESC ( 21 ), il creditore che dispone di un titolo che impone al debitore il pagamento del credito da esso vantato indica, ai sensi della sezione 8 di tale modulo, oltre alle informazioni sul titolo, l’importo da conservare, che è l’importo indicato nel titolo, ossia il «[c]apitale riconosciuto dalla decisione giudiziaria», o un importo inferiore ( 22 ). Inoltre, detto modulo precisa che «l’importo [per il quale è richiesta un’OESC] dovrebbe in linea di massima essere l’importo stabilito nella decisione giudiziaria». 61. Nel caso di specie, l’unico importo stabilito nella decisione giudiziaria fatta valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] è l’importo di base per ogni violazione dell’ordine inibitorio ( 23 ). L’importo corrispondente a un multiplo dell’importo di base di una penalità per ogni violazione dell’ordine inibitorio, che tale società mira a garantire mediante un’OESC, è quindi necessariamente superiore a qualsiasi importo che possa essere considerato «specificato» da detta decisione giudiziaria. Orbene, il regolamento n. 655/2014 prevede che un’OESC può essere emessa per l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria o per un importo inferiore. 62. Aspetto ancor più importante, benché teoricamente sia «da determinarsi», l’importo corrispondente a un multiplo dell’importo di base di una penalità per ogni violazione dell’ordine inibitorio non è specificato nella decisione giudiziaria che impone detto ordine. Tale importo non è nemmeno riconosciuto della decisione giudiziaria e non è stabilito da essa. 63. Pertanto, una decisione giudiziaria di cui il creditore intende avvalersi per essere esentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris deve avere ad oggetto non già un credito relativo a un importo di denaro da determinarsi, bensì un importo specificato da tale decisione. Orbene, così non è quando si tratti di una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio imposto da detta decisione. 3. Sulla necessità di ottenere la decisione nell’ambito di un procedimento che riguarda un credito sottostante 64. Quand’anche si volesse intendere il termine «credito» nell’espressione «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi della seconda parte della definizione contenuta nell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014, si dovrebbe tenere conto del fatto che, secondo tale parte della definizione, il credito deve derivare da un’«operazione» o da un «evento già verificatosi». 65. In udienza, il governo belga ha sostenuto che la seconda parte di tale definizione del termine «credito» può riferirsi solo a crediti che derivano da eventi, quali «un’operazione» o «un evento già verificatosi», che precedono l’adozione di una decisione giudiziaria [«credito (...) azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria»] di cui il creditore intende avvalersi per essere esentato dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris. 66. Per quanto riguarda la dottrina, essa ritiene che la seconda parte della suddetta definizione di «credito» debba essere interpretata nel senso che il termine «operazione» si riferisce ai contratti o alle attività commerciali dalle quali può derivare la responsabilità contrattuale, mentre, a suo avviso, l’espressione «evento già verificatosi» si riferisce agli illeciti dai quali deriva la responsabilità extracontrattuale ( 24 ). Tale interpretazione è avvalorata dal considerando 12 del regolamento n. 655/2014, ai sensi del quale «[c]i si dovrebbe poter avvalere dell’[OESC] (...) per crediti non ancora esigibili, purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale» ( 25 ). 67. A questo proposito, una penalità per l’inottemperanza a un ordine inibitorio imposto da una decisione giudiziaria non precede detta decisione. Infatti, l’ordine inibitorio stesso è imposto da tale decisione. Di conseguenza, ciò significa che il giudice che ha emesso la decisione giudiziaria in questione non ha esaminato i fatti per i quali è dovuta la penalità. 68. Devo rilevare, in tale contesto, che, distinguendo la situazione di un creditore che deve convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC della fondatezza della sua domanda nel merito da quella di un creditore che dispone di un titolo che lo esonera da tale obbligo, l’articolo 5 del regolamento n. 655/2014 descrive la prima situazione come quella di un creditore prima che il medesimo «avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro» e «in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria» ( 26 ). Ne consegue che, per trovarsi nella seconda situazione, il creditore deve disporre di un titolo risultante da un tale procedimento di merito. 69. Sebbene la nozione di «procedimento di merito» abbia una portata ampia ( 27 ), il considerando 13 del regolamento n. 655/2014 precisa tuttavia che, per rientrare in tale nozione, un procedimento deve essere inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante ( 28 ). 70. Deve quindi trattarsi di un credito che è stato esaminato nel corso di un procedimento di merito e la cui fondatezza è stata valutata al termine di questo, vale a dire che è già stato azionato dinanzi a un’autorità giudiziaria Di conseguenza, non è sufficiente che si tratti, come previsto dalla seconda parte della definizione di «credito» contenuta nell’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014, di un credito azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria. Infatti, è questo il motivo per il quale, secondo la logica dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, non è più necessario, quando il creditore abbia già ottenuto un titolo, esaminare la fondatezza del credito che ne costituisce l’oggetto. 71. In tale logica, la dottrina, in riferimento alla precisazione che figura al considerando 13 del regolamento n. 655/2014, ha osservato che i procedimenti che non sono intesi a ottenere un titolo esecutivo che condanni il debitore al pagamento del credito pecuniario che l’OESC dovrebbe tutelare non devono rientrare nella nozione di «procedimento di merito». Secondo questa interpretazione dottrinale, vanno quindi escluse da detta nozione «le misure provvisorie e cautelari finalizzate all’acquisizione di prove, i provvedimenti di congelamento di beni e le misure nazionali equivalenti, quale il sequestro conservativo di diritto francese» ( 29 ). 72. Analogamente, una penalità imposta in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce un credito sottostante cui si riferisce una decisione giudiziaria che impone tale ordine. 73. Infatti, se la penalità è dovuta per l’inottemperanza a un ordine inibitorio, il credito non sussiste al momento dell’adozione della decisione giudiziaria che la dispone. A fortiori, il giudice che ha emesso tale decisione giudiziaria non ha esaminato se, e per quali violazioni, sia dovuta la penalità. Di conseguenza, una penalità imposta in caso di inottemperanza a un ordine inibitorio non costituisce un credito sottostante al procedimento in cui è stata emessa una decisione giudiziaria che impone tale penalità ( 30 ). Il creditore non può quindi avvalersi di detta decisione giudiziaria per essere esentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, dall’obbligo di convincere l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris della sua pretesa relativa alla penalità. 74. Tale lettura dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 è avvalorata dall’interpretazione sistematica e teleologica di detto regolamento, dalla quale risulta che esso mira a stabilire un equilibrio tra l’interesse del creditore e quello del debitore. 4. Sull’equilibrio tra l’interesse del creditore e quello del debitore 75. Come conferma il considerando 14 del regolamento n. 655/2014, le condizioni di emissione dell’OESC dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore, che mira a ottenere un’OESC, e quello del debitore, che mira a prevenire ogni abuso della stessa. Orbene, tale equilibrio sarebbe messo in discussione qualora si seguisse l’interpretazione secondo cui una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisce una «decisione giudiziaria (…) che impon[e] al debitore il pagamento del credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014. 76. Infatti, come osserva il giudice del rinvio, seguire questa interpretazione implicherebbe che l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC mediante la quale il creditore mira a garantire il credito relativo a tale penalità sarebbe privata di qualsiasi potere di controllare l’apparenza del credito fatto valere. Se il creditore fornisce elementi di prova sufficienti a convincere l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC che è urgente adottare una misura cautelare, detta autorità giudiziaria è tenuta ad emettere l’OESC richiesta dal creditore stesso. 77. Inoltre, in tale ipotesi, il debitore non sarebbe in grado di ottenere un controllo dell’«apparenza» del credito fatto valere. 78. Infatti, gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 655/2014 prevedono ricorsi avverso l’OESC e avverso l’esecuzione di tale ordinanza. Detti ricorsi hanno carattere tassativo. Il debitore non può quindi ottenere la revoca di un’OESC né con un’azione fondata sulle norme nazionali, né per motivi diversi da quelli previsti da detto regolamento. 79. Il regolamento n. 655/2014 non prevede la possibilità per il debitore di far valere che l’importo che il creditore mirava a garantire, mediante un’OESC basata su una decisione che impone al debitore di pagare tale credito, non era dovuto. 80. Dal momento che non esiste alcuna decisione di merito che specifichi che il creditore ha il diritto di reclamare un multiplo dell’importo di base della penalità, il debitore non può ottenere l’annullamento di tale decisione nello Stato membro d’origine, al fine di potersi successivamente avvalere del ricorso previsto all’articolo 33, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 655/2014 ( 31 ). 81. In siffatte circostanze, l’esigenza di liquidare la penalità prima dell’emissione di un’OESC potrebbe essere giustificata in ragione del rispetto dell’opportuno equilibrio da mantenere tra gli interessi del creditore e quelli del debitore. Rilevo che la Corte ha seguito tale linea di ragionamento in un contesto diverso, relativo a un regolamento che, al pari del regolamento n. 655/2014, non contiene una disposizione equivalente all’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 ( 32 ). 82. Per scrupolo di completezza, preciso che la conclusione secondo cui una decisione giudiziaria notificata che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito», e non esenta il creditore dall’obbligo di convincere il giudice cui è presentata la domanda di OESC del fumus boni iuris, non implica che tale decisione sia priva di qualsiasi rilevanza per il creditore. 83. Infatti, il creditore può allegare alla sua domanda di OESC detta decisione giudiziaria, corredata dai documenti di un ufficiale giudiziario con i quali quest’ultimo constata le violazioni dell’ordine inibitorio, per tentare di convincere l’autorità giudiziaria cui è stata presentata detta domanda della fondatezza della propria pretesa relativa alla penalità. V. Conclusione 84. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio): L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: una decisione giudiziaria notificata che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio non costituisce una «decisione (...) che impon[e] al debitore di pagare il credito» ai sensi di tale disposizione, cosicché l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari con la quale il creditore mira a garantire il pagamento del credito relativo a tale penalità deve esaminare l’esistenza e l’importo del credito in questione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale ( GU 2014, L 189, pag. 59 ). ( 3 ) Sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K (Sequestro conservativo su conti bancari) ( C‑555/18 , EU:C:2019:937 , punto 40 ). ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 5 ) Moniteur belge del 31 ottobre 1967. ( 6 ) Rilevo che il tenore letterale delle disposizioni nazionali pertinenti non figura nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso figura tuttavia nelle osservazioni scritte del governo belga e della Commissione europea. ( 7 ) Dalle osservazioni scritte degli interessati risulta che il procedimento in cui sono state adottate tali decisioni non era stato avviato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto le sue domande come domande riconvenzionali nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti e nei confronti del suo amministratore dalle due società interessate. Queste ultime hanno chiesto al giudice di primo grado di dichiarare «nullo e in malafede» il deposito dei marchi e di altri loghi nonché di dichiarare l’uso di alcuni marchi contrario alle corrette pratiche di mercato. Nell’ambito di tali domande riconvenzionali, la [OSCURATO:SOCIETA] e il suo amministratore hanno chiesto, tra l’altro, che sia accertata la violazione dei loro diritti esclusivi e dei loro diritti d’autore, che sia adottato un ordine di cessazione delle violazioni, pena una sanzione pecuniaria, e che dette società siano condannate al risarcimento dei danni. ( 8 ) Più precisamente, dagli allegati presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA] risulta che il giudice di primo grado ha fissato l’importo della penalità in «EUR 1000 per ogni violazione accertata e per ogni giorno di ritardo», mentre il giudice di secondo grado ha fissato tale importo in «EUR 2500 per ogni violazione». Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio indica che la [OSCURATO:SOCIETA] fonda il suo credito su penalità dovute in applicazione della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado. ( 9 ) V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Infatti, il regolamento n. 1215/2012 prevede, da un lato, all’articolo 39, che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività» e, dall’altro, all’articolo 55, che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine». ( 11 ) Sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K (Sequestro conservativo su conti bancari) ( C‑555/18 , EU:C:2019:937 ). ( 12 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. ( 13 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 14 ) Devo rilevare che la prima parte di tale definizione riguarda i crediti relativi a un importo divenuto esigibile e la seconda parte quelli di un importo che non è ancora esigibile, come risulta dal considerando 12 del regolamento n. 655/2014. Sebbene la [OSCURATO:SOCIETA] sostenga che la seconda parte di tale definizione è parimenti pertinente, essa non sembra tuttavia affermare che il suo credito relativo ad un multiplo di un importo di base della penalità non sia ancora divenuto esigibile. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punto 67 ). ( 16 ) In tale ottica, la nozione di «credito» è utilizzata, nello stesso senso, all’articolo 4, punti 6 e 7, del regolamento n. 655/2014 per definire le nozioni di «creditore» e di «debitore», rispettivamente, come una persona che richiede o ha già ottenuto un’OESC riguardante un credito e una persona contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, una tale ordinanza riguardante un credito. ( 17 ) Tale disposizione prevede che, «qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, [la domanda di OESC comprende] l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell’atto pubblico, o parte di esso, e l’importo degli interessi e delle spese recuperabili ai sensi dell’articolo 15». Il corsivo è mio. ( 18 ) La terza frase di tale considerando precisa che «[i]l creditore dovrebbe poter chiedere che l’[OESC] sia emessa per l’importo del credito principale o per un importo inferiore». ( 19 ) Il corsivo è mio. ( 20 ) V. Cuniberti, G., Migliorini, S., L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires: commentaire du règlement UE n . 655/2014 . Belgique, France, Luxembourg , Legitech, 2021, pag. 130. ( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al [regolamento n. 655/2014] ( GU 2016, L 283, pag. 1 ). ( 22 ) Cuniberti, G., Migliorini, S., op. cit., pag. 137. ( 23 ) Per scrupolo di completezza, devo rammentare che, ai sensi della normativa belga, in tale decisione giudiziaria può essere determinata, oltre all’importo di base, solo la soglia oltre la quale la condanna alle penalità non avrà effetto (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni). Orbene, in udienza, il governo belga ha confermato che, nella fattispecie di cui al procedimento principale, i giudici nazionali non avevano esercitato tale facoltà. ( 24 ) [OSCURATO:PERSONA], M. L., «Article 4: Definition», [OSCURATO:PERSONA]. A Commentary on Regulation (EU) N . 655/2014 , D’Alessandro, E., [OSCURATO:PERSONA], F. (dir.), 2022, pagg. 53 e 54. ( 25 ) Il corsivo è mio. ( 26 ) Per quanto riguarda tale prima situazione, il considerando 11 del regolamento n. 655/2014 la descrive come la situazione di un «creditore che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell’avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento». ( 27 ) V. sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) ( C‑555/18 , EU:C:2019:937 , punto 47 ). ( 28 ) Il considerando 13, seconda e terza frase, del regolamento n. 655/2014 precisa che, «[a]i fini del presente regolamento, la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la “procédure de référé” francese. Qualora il debitore sia un consumatore domiciliato in uno Stato membro, la competenza ad emettere l’ordinanza dovrebbe spettare unicamente alle autorità giudiziarie di tale Stato membro». ( 29 ) Cuniberti, G., Migliorini, S., op. cit., pagg. 151 e 152. ( 30 ) Per scrupolo di completezza, si deve rilevare che il procedimento nell’ambito del quale sono state emesse le sentenze del 3 settembre 2013 e del 6 gennaio 2015 era volto a ottenere, in particolare, un ordine inibitorio e una condanna al risarcimento dei danni. V. nota 7 delle presenti conclusioni. ( 31 ) L’articolo 33, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 655/2014 prevede che, «[s]u domanda del debitore all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l’[OESC] è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi: (...) la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l’ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati». ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Bohez ( C‑4/14 , EU:C:2015:563 , punto 57 ), che riguardava l’esecuzione di una penalità disposta da un giudice belga nel contesto delle disposizioni concernenti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris