CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 10939/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10939/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3777/2025* * CC 18/12/2025* * Relatore R G N 29203/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestol annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna in funzione di giudicedell esecuzione ha parzialmente accolto l istanza presentata nell interesse di * *di riconoscimento della continuazione ai sensi dell art 671 cod proc pen in relazione aireati separatamente giudicati in sede di cognizione* i ha ritenuto sussistente l unitaria e anticipata ideazione criminosa tra leviolazioni della disciplina in materia di stupefacenti rispettivamente commessi il 19 luglio2020 e il 16 ottobre 2020 giudicati con le sentenze di cui ai n 1 e 2 del provvedimentoimpugnato in quanto omogenei commessi a pochi mesi di distanza l uno dall altro e nelmedesimo contesto spaziale Bologna ii ha del pari ritenuto unificati per continuazione ifatti di resistenza a pubblico ufficiale e di violazione della disciplina degli stupefacenti e dellearmi rispettivamente giudicati con le sentenze di cui ai n 5 e 6 del provvedimentoimpugnato commessi nella stessa giornata del 16 giugno 2021 e secondo quanto emersodalle motivazioni delle sentenze di merito teleologicamente orientati al comune fine disfuggire ai controlli delle * dell ordine Per tali reati ha rideterminato la penacomplessiva inflitta in sei mesi e venti giorni di reclusione iii ha invece respinto l istanza aisensi dell art 81 cod pen tra i fatti di rissa resistenza e lesioni commessi il 9 e il 10 ottobre2021 giudicati con la sentenza sub 3 e il tentato furto di bicicletta commesso il 12 marzo2021 giudicatio con la sentenza sub 4 attesa l eterogeneità dei beni giuridici tutelati el estemporaneità dell impulso criminoso non potendosi attribuire rilievo al pur dedotto statodi tossicodipendenza elemento reputato non sufficiente quale elemento unificatore inassenza degli altri elementi richiesti per il riconoscimento della continuazione2 Ricorre * per cassazione a mezzo del difensore di fiducia avv * edenuncia due motivi2 1 Con il primo denuncia la violazione degli artt 81 comma 2 cod pen e 671 codproc pen e vizio di motivazioneIl Giudice dell esecuzione avrebbe trascurato che la continuazione tra le sentenze di cuiai n 5 e 6 era già stata riconosciuta dal Giudice di merito e che la pena di nove mesi direclusione inflitta con la seconda delle sentenze appena menzionata era già comprensivadell aumento ex art 81 cod pen per il fatto giudicato con la sentenza di cui al n 5 Il giudicedell esecuzione pertanto nel riconoscere la continuazione tra le due sentenze avrebbeapplicato una pena maggiore rispetto a quello parametrata dal Giudice di merito2 2 Con il secondo motivo lamenta il vizio di illogicità e carenza della motivazione inpunto di ritenuta insussistenza dell unitaria e anticipata deliberazione criminosa tra i reati dicui alle sentenze sub 3 e 4Il Tribunale non avrebbe svolto una concreta disamina degli indici rivelatori dallacontinuazione invece sussistente e avrebbe completamente omesso di considerare qualeelemento unificatore lo stato di tossicodipendenza come risultante dalla certificazioneallegata e dal tenore delle sentenze di merito* infine stato trascurato il principio espresso in sede di legittimità secondo cuiin tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice non puòtrascurare una precedente valutazione positiva operata in fase di esecuzione relativamentead alcuni dei reati per i quali sia chiesta l unificazione potendo prescinderne solo previadimostrazione dell esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto dellarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno Sez 1 n 6224 del 13/10/2023dep 2024 * Rv 285790 – 01 avendo nel caso in esame trascurato l avvenutoriconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 5 e 63 [OSCURATO:PERSONA] generale * * * intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 4 novembre 2025 ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnataCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s indicano di seguito1 Il secondo motivo di ricorso logicamente preliminare con il quale il ricorrente lamentail mancato riconoscimento dell istituto della continuazione tra le sentenze sub 3 e 4 èinfondato1 1 * è noto il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede diesecuzione non diversamente che nel processo di cognizione di un approfondita e rigorosaverifica per riscontrare se effettivamente al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali Sez U n 28659 del18/05/2017 * Rv 270074 e che l omogeneità delle violazioni e del bene protettononché la contiguità spazio temporale degli illeciti rappresentano solo alcuni degli indici intal senso rivelatori i quali seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale nonconsentono di per sé soli di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazionivolitive risalenti ad un unica deliberazione di fondo Sez 3 n 3111 del 20/11/2013 dep2014 P Rv 259094Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l unicità di disegnocriminoso – serie potenzialmente includente le singole causali le modalità della condotta lasistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita e ogni altro aspetto in grado diriflettere l unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all apprezzamento delgiudice di merito insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua senza vizi logici e travisamenti di fatto Sez 1 n 354 del 28/01/1991 * Rv 1877401 2 Nel caso di specie il Giudice dell esecuzione ha fatto buon governo degli anzidettiprincipi e ha dato sintetico ma adeguato conto della loro applicazioneInvero ha posto in risalto come la condotta di rissa cui erano seguite quella diresistenza e lesioni giudicate dalla sentenza di cui al n 3 e quella di tentato furto dibicicletta giudicata con la sentenza sub 4 apparissero ricollegabili ciascuna a un iniziativaestemporanea del condannato ciò che escludeva in radice l unitaria anticipata deliberazioneNon coglie poi nel segno la censura che addebita al Giudice dell esecuzione l omessaconsiderazione dell incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso deldedotto stato di tossicodipendenzaIn materia di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva inveronon viola l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice chenon prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato sologenericamente dedotto e che non sia accompagnato da alcun elemento che lo rendaplausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenze acquisiteanche di ufficio ex art 186 disp att cod proc pen Sez 1 Sentenza n 881 del29/09/2015 dep 2016 * Rv 265716 01Nel caso in esame il ricorrente assume l omessa considerazione del suo stato ditossicodipendenza senza però contraddire – se non assertivamente – l affermazione delGiudice dell esecuzione secondo cui non vi erano nelle sentenze di merito elementi sullascorta dei quali inferire che il dedotto stato avesse inciso sulla commissione dei reati* dunque il provvedimento a fronte di una situazione di tossicomaniasolo genericamente dedotta non ha riservato ad essa alcuna considerazione motivando ilrigetto della domanda sulla base degli altri elementi effettivamente rilevanti ai fini delladecisione E tanto ha fatto in conformità di lezione giurisprudenziale da ritenersi applicabileanche nel procedimento di esecuzione secondo la quale una richiesta difensiva che appaiaimproponibile sia per genericità sia per manifesta infondatezza non vincola il giudice amotivarne il mancato accoglimento Sez 2 n 49007 del 16/09/2014 * Rv 261423Sez 5 n 4415 del 05/03/1999 * Rv 213114 Sez 5 n 7728 del 17/05/1993* Rv 194868 e neppure ad attivare i poteri istruttori anche d ufficio previstidall art 666 comma 5 cod proc pen2 È invece fondato il primo motivo di ricorso in punto di dosimetria della pena* consultazione degli atti cui il Collegio è autorizzato in quanto giudice del fattoprocessuale Sez U n 42792 del 31/10/2001 * Rv 220092 – 01 emerge che lasituazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] nella propria requisitoria scritta ossia che i la continuazione tra le sentenze sub 5e 6 era stata già ritenuta dal giudice di merito in occasione della seconda delle indicatepronunce 6 ii quella di nove mesi di reclusione è la pena complessiva per i fatti delle duesentenze unificati ai sensi dell art 81 cod penIl Giudice dell esecuzione non avvedutosi di tale circostanza dopo avere replicatol affermazione di una unitaria e anticipata deliberazione dei fatti giudicati con le indicatesentenze ritenuto più grave quello di cui alla sentenza sub 6 a ragione del quantum di penacomminata in concreto nove mesi di reclusione ha applicato quale porzione di pena per ifatti di cui alla sentenza sub 5 quella di 1 mese e dieci giorni di reclusioneL errore si è dunque tradotto in una immotivatareformatio in peius essendo statairrogata per i reati giudicati una pena maggiore rispetto a quello parametrata dal Giudice dimerito3 Per le ragioni sin qui espresse l ordinanza impugnata dev essere annullata con rinviolimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] resto il ricorso dev essere respintoIn caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10939/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3777/2025* * CC 18/12/2025* * Relatore R G N 29203/2025* ** **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestol annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna in funzione di giudicedell esecuzione ha parzialmente accolto l istanza presentata nell interesse di * *di riconoscimento della continuazione ai sensi dell art 671 cod proc pen in relazione aireati separatamente giudicati in sede di cognizione* i ha ritenuto sussistente l unitaria e anticipata ideazione criminosa tra leviolazioni della disciplina in materia di stupefacenti rispettivamente commessi il 19 luglio2020 e il 16 ottobre 2020 giudicati con le sentenze di cui ai n 1 e 2 del provvedimentoimpugnato in quanto omogenei commessi a pochi mesi di distanza l uno dall altro e nelmedesimo contesto spaziale Bologna ii ha del pari ritenuto unificati per continuazione ifatti di resistenza a pubblico ufficiale e di violazione della disciplina degli stupefacenti e dellearmi rispettivamente giudicati con le sentenze di cui ai n 5 e 6 del provvedimentoimpugnato commessi nella stessa giornata del 16 giugno 2021 e secondo quanto emersodalle motivazioni delle sentenze di merito teleologicamente orientati al comune fine disfuggire ai controlli delle * dell ordine Per tali reati ha rideterminato la penacomplessiva inflitta in sei mesi e venti giorni di reclusione iii ha invece respinto l istanza aisensi dell art 81 cod pen tra i fatti di rissa resistenza e lesioni commessi il 9 e il 10 ottobre2021 giudicati con la sentenza sub 3 e il tentato furto di bicicletta commesso il 12 marzo2021 giudicatio con la sentenza sub 4 attesa l eterogeneità dei beni giuridici tutelati el estemporaneità dell impulso criminoso non potendosi attribuire rilievo al pur dedotto statodi tossicodipendenza elemento reputato non sufficiente quale elemento unificatore inassenza degli altri elementi richiesti per il riconoscimento della continuazione2 Ricorre * per cassazione a mezzo del difensore di fiducia avv * edenuncia due motivi2 1 Con il primo denuncia la violazione degli artt 81 comma 2 cod pen e 671 codproc pen e vizio di motivazioneIl Giudice dell esecuzione avrebbe trascurato che la continuazione tra le sentenze di cuiai n 5 e 6 era già stata riconosciuta dal Giudice di merito e che la pena di nove mesi direclusione inflitta con la seconda delle sentenze appena menzionata era già comprensivadell aumento ex art 81 cod pen per il fatto giudicato con la sentenza di cui al n 5 Il giudicedell esecuzione pertanto nel riconoscere la continuazione tra le due sentenze avrebbeapplicato una pena maggiore rispetto a quello parametrata dal Giudice di merito2 2 Con il secondo motivo lamenta il vizio di illogicità e carenza della motivazione inpunto di ritenuta insussistenza dell unitaria e anticipata deliberazione criminosa tra i reati dicui alle sentenze sub 3 e 4Il Tribunale non avrebbe svolto una concreta disamina degli indici rivelatori dallacontinuazione invece sussistente e avrebbe completamente omesso di considerare qualeelemento unificatore lo stato di tossicodipendenza come risultante dalla certificazioneallegata e dal tenore delle sentenze di merito* infine stato trascurato il principio espresso in sede di legittimità secondo cuiin tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice non puòtrascurare una precedente valutazione positiva operata in fase di esecuzione relativamentead alcuni dei reati per i quali sia chiesta l unificazione potendo prescinderne solo previadimostrazione dell esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto dellarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno Sez 1 n 6224 del 13/10/2023dep 2024 * Rv 285790 – 01 avendo nel caso in esame trascurato l avvenutoriconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 5 e 63 [OSCURATO:PERSONA] generale * * * intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 4 novembre 2025 ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnataCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s indicano di seguito1 Il secondo motivo di ricorso logicamente preliminare con il quale il ricorrente lamentail mancato riconoscimento dell istituto della continuazione tra le sentenze sub 3 e 4 èinfondato1 1 * è noto il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede diesecuzione non diversamente che nel processo di cognizione di un approfondita e rigorosaverifica per riscontrare se effettivamente al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali Sez U n 28659 del18/05/2017 * Rv 270074 e che l omogeneità delle violazioni e del bene protettononché la contiguità spazio temporale degli illeciti rappresentano solo alcuni degli indici intal senso rivelatori i quali seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale nonconsentono di per sé soli di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazionivolitive risalenti ad un unica deliberazione di fondo Sez 3 n 3111 del 20/11/2013 dep2014 P Rv 259094Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l unicità di disegnocriminoso – serie potenzialmente includente le singole causali le modalità della condotta lasistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita e ogni altro aspetto in grado diriflettere l unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all apprezzamento delgiudice di merito insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua senza vizi logici e travisamenti di fatto Sez 1 n 354 del 28/01/1991 * Rv 1877401 2 Nel caso di specie il Giudice dell esecuzione ha fatto buon governo degli anzidettiprincipi e ha dato sintetico ma adeguato conto della loro applicazioneInvero ha posto in risalto come la condotta di rissa cui erano seguite quella diresistenza e lesioni giudicate dalla sentenza di cui al n 3 e quella di tentato furto dibicicletta giudicata con la sentenza sub 4 apparissero ricollegabili ciascuna a un iniziativaestemporanea del condannato ciò che escludeva in radice l unitaria anticipata deliberazioneNon coglie poi nel segno la censura che addebita al Giudice dell esecuzione l omessaconsiderazione dell incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso deldedotto stato di tossicodipendenzaIn materia di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva inveronon viola l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice chenon prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato sologenericamente dedotto e che non sia accompagnato da alcun elemento che lo rendaplausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenze acquisiteanche di ufficio ex art 186 disp att cod proc pen Sez 1 Sentenza n 881 del29/09/2015 dep 2016 * Rv 265716 01Nel caso in esame il ricorrente assume l omessa considerazione del suo stato ditossicodipendenza senza però contraddire – se non assertivamente – l affermazione delGiudice dell esecuzione secondo cui non vi erano nelle sentenze di merito elementi sullascorta dei quali inferire che il dedotto stato avesse inciso sulla commissione dei reati* dunque il provvedimento a fronte di una situazione di tossicomaniasolo genericamente dedotta non ha riservato ad essa alcuna considerazione motivando ilrigetto della domanda sulla base degli altri elementi effettivamente rilevanti ai fini delladecisione E tanto ha fatto in conformità di lezione giurisprudenziale da ritenersi applicabileanche nel procedimento di esecuzione secondo la quale una richiesta difensiva che appaiaimproponibile sia per genericità sia per manifesta infondatezza non vincola il giudice amotivarne il mancato accoglimento Sez 2 n 49007 del 16/09/2014 * Rv 261423Sez 5 n 4415 del 05/03/1999 * Rv 213114 Sez 5 n 7728 del 17/05/1993* Rv 194868 e neppure ad attivare i poteri istruttori anche d ufficio previstidall art 666 comma 5 cod proc pen2 È invece fondato il primo motivo di ricorso in punto di dosimetria della pena* consultazione degli atti cui il Collegio è autorizzato in quanto giudice del fattoprocessuale Sez U n 42792 del 31/10/2001 * Rv 220092 – 01 emerge che lasituazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] nella propria requisitoria scritta ossia che i la continuazione tra le sentenze sub 5e 6 era stata già ritenuta dal giudice di merito in occasione della seconda delle indicatepronunce 6 ii quella di nove mesi di reclusione è la pena complessiva per i fatti delle duesentenze unificati ai sensi dell art 81 cod penIl Giudice dell esecuzione non avvedutosi di tale circostanza dopo avere replicatol affermazione di una unitaria e anticipata deliberazione dei fatti giudicati con le indicatesentenze ritenuto più grave quello di cui alla sentenza sub 6 a ragione del quantum di penacomminata in concreto nove mesi di reclusione ha applicato quale porzione di pena per ifatti di cui alla sentenza sub 5 quella di 1 mese e dieci giorni di reclusioneL errore si è dunque tradotto in una immotivatareformatio in peius essendo statairrogata per i reati giudicati una pena maggiore rispetto a quello parametrata dal Giudice dimerito3 Per le ragioni sin qui espresse l ordinanza impugnata dev essere annullata con rinviolimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] resto il ricorso dev essere respintoIn caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge P Q MAnnulla l ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel resto il ricorsoCosì è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MAnnulla l ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel resto il ricorsoCosì è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]