CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 1961
Cassazione n. 12136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1961 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e ter, 189 comma 7 e 73 d. Ig. n. 159 del 2011, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel nunnerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento o all'applicazione di una pena meno grave di quella concordata. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso