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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 33617/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TRENTOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] C:UNACCIA e dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di TURRONI :STEFANIA, hanno concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento che, in sede di riesame, ha annullato il decreto di perquisizione e il sequestro del contenuto del device e del contenuto del computer in uso dell'[OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di concorso in tentativo di truffa e per il reato di cui all'art. 137 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.Deduce:

1.1. Violazione dell'art. 103 cod.proc.pen..

Il pubblico ministero ricorrente premette che il Tribunale del Riesame ha ritenuto che la perquisizione fosse stata effettuata in violazione dell'art. 103 cod.proc.pen. in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] aveva anche la veste di legale del coindagato Moiola, «legale rappresentante della ditta apparentemente beneficiaria della polizza assicurativa alterata, in relazione a presunte attiv tà criminose poste in essere proprio nello svolgimento della veste di legale della ditta che fa capo al coindagato [OSCURATO:PERSONA]».

Secondo il pubblico ministero il tribunale confonde la nozione di "difensore" con quella di "legale" equiparandole.

Precisa che dagli atti delle indagini preliminari emerge soltanto che l'indagata ha svolto un'attività di assistenza legale a favore di [OSCURATO:PERSONA] (quale legale rappresentante della F.11i Moiola s.r.I.) nei rapporti intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] di Ledro, presso la quale veniva prodotta in garanzia la polizza assicurativa contraffatta al fine di ottenere un finanziamento dal predetto istituto di credito.

Da ciò deduce la mancanza di un'attività difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in favore di Maiola, visto che non risulta che quella assistesse questo in alcun procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La questione sollevata dal pubblico ministero chiede di stabilire se le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod.proc.pen. siano riferibili ai soli avvocati che assumono l'ufficio di difensore nel procedimento nel quale vengono disposti la perquisizione o il sequestro o anche ai legali che svolgano o abbiano svolto l'ufficio in favore dell'investigato, ma in diversi affari o procedimenti.

La questione è già stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con sentenza risalente, ma mai contrastata (Sez.

U, Sentenza n. 25 del 12/11/1993, dep. 1994, Grollino, Rv. 195627), che ha avallato l'orientamento che giunge alla conclusione che tali garanzie «non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta», valorizzando all'uopo le chiare indicazioni provenienti dalla Relazione al Progetto preliminare del 1978 e segnalando l'inesistenza di ragioni logico sistematiche a sostegno del difforme indirizzo, inteso a limitare la garanzia al difensore dell'indagato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca sequestro o intercettazione.

Nella sentenza di questa Corte n. 44892 del 25/10/2022 (sez. 2, Morgantini, Rv. 283822 — 01) vengono illustrati contenuti della sentenza delle Sezioni Unite ora menzionata e si spiega che «i giudici della sentenza Grollino segnalavano come siffatta limitazione risulterebbe ingiustificata perché darebbe "la possibilità di incidere sulla sfera riservata al difensore attraverso attività investigative formalmente estranee al procedimento de quo, ma che potrebbero far acquisire indirettamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero notizie ed elementi utili ai fini dell'indagine".

Veniva, peraltro, chiarito che l'interpretazione avallata risponde all'esigenza di garantire il libero ed ampio dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p.), che trovano diretto supporto nell'art. 24 Cost., il quale sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona.

La latitudine e pregnanza interpretativa di Sez.

U. Grollino, che muovendo dall'analisi testuale dell'art. 103 e confutando in via logica e sistematica il contrario orientamento, ha concluso "che la norma prende in considerazione l'attività difensiva e non il rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova" non è efficacemente contrastata dalla successiva giurisprudenza, solo apparememente unanime nell'escludere le garanzie dell'art. 103 cod.proc.pen. al difensore indagato, dal momento che le decisioni evocate dal ricorrente hanno esaminato casi in cui non constava l'esistenza di un rapporto professionale tra il soggetto investigato e il legale (Sez. 2, n. 32909/2012, cit.), ovvero si riferiscono ad ipotesi in cui il difensore era indagato per reati commessi in danno dell'assistito (Sez 2, n. 31177 del 16/05/2006, Rv. 234858); o, ancora, concernono specificamente le prerogative accordate agli investigatori privati (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 275091-02).

Nel segno della continuità con Sez.

U. Grollino si pongono altre pronunzie che evidenziano come le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non riguardano solo il difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgerle attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento «de quo» che in altro procedimento, anche del tutto estraneo rispetto a quello in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro venga compiuta, atteso che non si tratta di privilegi di categoria, finalizzati alla «tutela» della dignità dei suoi appartenenti, ma del riflesso dell'inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 24 della Costituzione. (Sez. 6, n. 20295 del 12/03/2001, Rv. 218841; Sez. 4, n. 23002 del 03/04/2014, Rv. 262235; in tema di sequestro presso difensore indagato, Sez. 5, n. 27988 del 21/09/2020, Rv. 280665-01; Sez. 2, n. 19255 del 30/03/2017, Rv. 269660)».

L'ordinanza impugnata è conforme ai parametri sin qui enunciati.

Il Tribunale, invero, ha valorizzato una circostanza pacifica -in quanto ribadita nel ricorso dallo stesso pubblico ministero-, ossia che l'[OSCURATO:PERSONA] ha assunto attività difensiva in favore dei coindagati, in altri procedimenti.

Deve pertanto concludersi che nel caso in esame la valutazione dell'ordinanza impugnata risponde ad una corretta esegesi dell'art.103 codice di rito, postulando l'attività di ricerca della prova effettuata dal pubblico ministero, a norma del quarto comma della disposizione in esame, l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari e, in esito, il rispetto delle ulteriori garanzie stabilite a pena di nullità dal terzo comma.

Il contrario avviso dell'ufficio ricorrente si mostra, perciò, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con un orientamento di legittimità assolutamente consolidato.

A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TRENTOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] C:UNACCIA e dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di TURRONI :STEFANIA, hanno concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento che, in sede di riesame, ha annullato il decreto di perquisizione e il sequestro del contenuto del device e del contenuto del computer in uso dell'[OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di concorso in tentativo di truffa e per il reato di cui all'art. 137 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 103 cod.proc.pen.. Il pubblico ministero ricorrente premette che il Tribunale del Riesame ha ritenuto che la perquisizione fosse stata effettuata in violazione dell'art. 103 cod.proc.pen. in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] aveva anche la veste di legale del coindagato Moiola, «legale rappresentante della ditta apparentemente beneficiaria della polizza assicurativa alterata, in relazione a presunte attiv tà criminose poste in essere proprio nello svolgimento della veste di legale della ditta che fa capo al coindagato [OSCURATO:PERSONA]». Secondo il pubblico ministero il tribunale confonde la nozione di "difensore" con quella di "legale" equiparandole. Precisa che dagli atti delle indagini preliminari emerge soltanto che l'indagata ha svolto un'attività di assistenza legale a favore di [OSCURATO:PERSONA] (quale legale rappresentante della F.11i Moiola s.r.I.) nei rapporti intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] di Ledro, presso la quale veniva prodotta in garanzia la polizza assicurativa contraffatta al fine di ottenere un finanziamento dal predetto istituto di credito. Da ciò deduce la mancanza di un'attività difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in favore di Maiola, visto che non risulta che quella assistesse questo in alcun procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La questione sollevata dal pubblico ministero chiede di stabilire se le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod.proc.pen. siano riferibili ai soli avvocati che assumono l'ufficio di difensore nel procedimento nel quale vengono disposti la perquisizione o il sequestro o anche ai legali che svolgano o abbiano svolto l'ufficio in favore dell'investigato, ma in diversi affari o procedimenti. La questione è già stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con sentenza risalente, ma mai contrastata (Sez. U, Sentenza n. 25 del 12/11/1993, dep. 1994, Grollino, Rv. 195627), che ha avallato l'orientamento che giunge alla conclusione che tali garanzie «non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta», valorizzando all'uopo le chiare indicazioni provenienti dalla Relazione al Progetto preliminare del 1978 e segnalando l'inesistenza di ragioni logico sistematiche a sostegno del difforme indirizzo, inteso a limitare la garanzia al difensore dell'indagato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca sequestro o intercettazione. Nella sentenza di questa Corte n. 44892 del 25/10/2022 (sez. 2, Morgantini, Rv. 283822 — 01) vengono illustrati contenuti della sentenza delle Sezioni Unite ora menzionata e si spiega che «i giudici della sentenza Grollino segnalavano come siffatta limitazione risulterebbe ingiustificata perché darebbe "la possibilità di incidere sulla sfera riservata al difensore attraverso attività investigative formalmente estranee al procedimento de quo, ma che potrebbero far acquisire indirettamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero notizie ed elementi utili ai fini dell'indagine". Veniva, peraltro, chiarito che l'interpretazione avallata risponde all'esigenza di garantire il libero ed ampio dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p.), che trovano diretto supporto nell'art. 24 Cost., il quale sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona. La latitudine e pregnanza interpretativa di Sez. U. Grollino, che muovendo dall'analisi testuale dell'art. 103 e confutando in via logica e sistematica il contrario orientamento, ha concluso "che la norma prende in considerazione l'attività difensiva e non il rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova" non è efficacemente contrastata dalla successiva giurisprudenza, solo apparememente unanime nell'escludere le garanzie dell'art. 103 cod.proc.pen. al difensore indagato, dal momento che le decisioni evocate dal ricorrente hanno esaminato casi in cui non constava l'esistenza di un rapporto professionale tra il soggetto investigato e il legale (Sez. 2, n. 32909/2012, cit.), ovvero si riferiscono ad ipotesi in cui il difensore era indagato per reati commessi in danno dell'assistito (Sez 2, n. 31177 del 16/05/2006, Rv. 234858); o, ancora, concernono specificamente le prerogative accordate agli investigatori privati (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 275091-02). Nel segno della continuità con Sez. U. Grollino si pongono altre pronunzie che evidenziano come le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non riguardano solo il difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgerle attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento «de quo» che in altro procedimento, anche del tutto estraneo rispetto a quello in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro venga compiuta, atteso che non si tratta di privilegi di categoria, finalizzati alla «tutela» della dignità dei suoi appartenenti, ma del riflesso dell'inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 24 della Costituzione. (Sez. 6, n. 20295 del 12/03/2001, Rv. 218841; Sez. 4, n. 23002 del 03/04/2014, Rv. 262235; in tema di sequestro presso difensore indagato, Sez. 5, n. 27988 del 21/09/2020, Rv. 280665-01; Sez. 2, n. 19255 del 30/03/2017, Rv. 269660)». L'ordinanza impugnata è conforme ai parametri sin qui enunciati. Il Tribunale, invero, ha valorizzato una circostanza pacifica -in quanto ribadita nel ricorso dallo stesso pubblico ministero-, ossia che l'[OSCURATO:PERSONA] ha assunto attività difensiva in favore dei coindagati, in altri procedimenti. Deve pertanto concludersi che nel caso in esame la valutazione dell'ordinanza impugnata risponde ad una corretta esegesi dell'art.103 codice di rito, postulando l'attività di ricerca della prova effettuata dal pubblico ministero, a norma del quarto comma della disposizione in esame, l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari e, in esito, il rispetto delle ulteriori garanzie stabilite a pena di nullità dal terzo comma. Il contrario avviso dell'ufficio ricorrente si mostra, perciò, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con un orientamento di legittimità assolutamente consolidato. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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