CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37612/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2019 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 61 n. 2) e 11), 640 e 485, 491 cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, dell'assegno bancario n. 0260487037-05 Credem, sottraendolo dal carnet della convivente [OSCURATO:PERSONA], e per avere successivamente indotto in errore, al fine di trarne profitto, il gioielliere [OSCURATO:PERSONA] il quale e accettava l'assegno dell'importo di euro cinquemila, compilato da Giacone, che vi apponeva la firma falsa di [OSCURATO:PERSONA], a garanzia del pagamento di una crocetta con diamanti, di una collana e di un bracciale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo. 3. Lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 464-bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per avere il giudice dell'impugnazione ritenuto insussistenti i presupposti per l'ammissione del Giacone all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Osserva che la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame con cui si censurava l'ordinanza del giudice di prima cura di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., sulla base di argomenti apodittici, senza tenere in considerazione che la situazione creatasi non consentiva il rigetto dell'istanza. Infatti, l'imputato non aveva potuto risarcire integralmente il danno a [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'impegno assunto, a causa della perdita dell'occupazione lavorativa, ma aveva inequivocannente espresso la volontà di provvedere al residuo pagamento-sulla base degli accordi intervenuti con la persona offesa- e di svolgere il programma predisposto per lo svolgimento della messa alla prova -tanto che il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza al fine di verificare la permanente disponibilità della cooperativa 'Liberamente'. Peraltro, in assenza della predisposizione effettiva del programma da parte della medesima cooperativa, l'UEPE non si era attivata nella ricerca di progetti alternativi, mentre solo in data 27 ottobre 2015, l'interessato aveva comunicato all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna di intendere trasferirsi a Milano, dove aveva avuto una proposta di lavoro. Ciononostante già il 23 ottobre 2015 -e quindi in data precedente- l'Ufficio aveva comunicato al giudice di prima cura l'impossibilità di elaborare il programma di messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen.. Assume che alla successiva udienza del 16 novembre 2015 l'imputato aveva ribadito la propria intenzione di accedere alla messa alla prova, circostanza non valutata dall'ordinanza di rigetto dell'istanza emessa all'udienza del 11 gennaio 2016, benché la difesa avesse fatto presente che, essendo tramontata la possibilità di trovare lavoro a Milano, l'imputato era rimasto a Palermo ed era ancora disoccupato. La ritenuta scelta processuale di non accedere alla messa alla prova, desunta dalle asserite 'dichiarazioni ondivaghe' del medesimo, non trova alcun fondamento nelle manifestazioni di volontà dell'imputato e rende illegittima la decisione di procedere alla celebrazione del processo. Sostiene che siffatta decisione non tiene in considerazione i presupposti per l'ammissibilità della restituzione nel termine une disciplinati dai primi due commi dell'art. 175 cod. proc. pen.. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.1 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione dei reati di cui all'art. 640 cod. pen. ed agli artt. 485 e 491 cod. pen., per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen... 3. Il motivo è fondato. 4. La sentenza della Corte territoriale basa il rigetto del motivo con cui era impugnato il diniego dell'ammissione alla prova facendo riferimento al disposto dell'art. 464, comma 3 cod. proc. pen., ritenendo insussistenti i presupposti applicativi dell'istituto, da un lato, per il mancato assolvimento da parte dell'interessato dell'obbligo risarcitorio nei confronti della persona offesa - circostanza questa posta a base della comunicazione da parte dell'UEPE circa l'impossibilità di redigere il programma di messa alla prova ai sensi dell'art. 464- bis comma 4 cod. proc. pen.- dall'altro, sulla base della prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato. 5. Per dare risposta alla doglianza proposta in questa sede, conviene, innanzitutto, ricordare che la formulazione dell'istanza di messa alla prova deve, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 3 cod. proc. pen. essere accompagnata, alternativamente, da un programma di trattamento redatto d'intesa con l'Ufficio dell'[OSCURATO:PERSONA], o, allorquando ciò non sia stato possibile, dalla richiesta di elaborazione del medesimo programma, il quale dovrà contenere: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato nel processo di reinserimento sociale; b) le prescrizioni comportamentali al fine di elidere le conseguenze del reato, a questo fine rilevando il risarcimento del danno, le restituzioni e le condotte riparatorie, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità; c) le condotte rivolte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. Ai fini della decisione sull'ammissibilità, secondo il successivo quarto comma, il giudice può richiedere ai servizi sociali o ad altri enti pubblici le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare ed economica dell'imputato. Solo successivamente, una volta verificata la volontarietà della richiesta, eventualmente tramite la comparizione dell'imputato, il giudice, in assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., se ritiene idoneo il programma di trattamento, ammette l'imputato alla messa alla prova, disponendo la sospensione del procedimento per il termine previsto dall'art. 464-quater cod. proc. pen.. 6. Va rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non è mai stato ammesso alla prova, nonostante la ritualità della richiesta, per difetto di elaborazione del programma definitivo da parte dell'UEPE, che dopo avere trasmesso il programma con cui si prevedeva il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la cooperativa 'Libera. .mente', e comunicata la disponibilità dell'imputato al risarcimento del danno, era stato investito dal giudice dell'individuazione delle modalità dell'assolvimento dell'obbligazione. Cionondimeno, il programma definitivo non veniva redatto dall'UEPE, che comunicava al giudice l'indisponibilità dell'imputato a risarcire il danno. A fronte di ciò, il giudice ritenuto il contrasto fra quanto contenuto nella nota dell'UEPE e quanto dichiarato dall'imputato, nelle more, avanti al giudice, in ordine al parziale intervenuto risarcimento -sulla scorta degli accordi assunti con la persona offesa- ed alla difficoltà di provvedervi a causa dello stato di disoccupazione in cui era ricaduto, nonché all'impegno di cercare un nuovo impiego per assolvere il debito, ha disposto la prosecuzione del procedimento, ritenendo l'assenza di serietà della richiesta di ammissione alla prova. Confermando il negativo giudizio del primo giudice la Corte territoriale ha dato atto che fino a quel momento il danno non era stato risarcito. 7. Ora, dalla lettura della disposizione di cui all'art. 464-bis, comma 3, lett. c) cod. proc. pen., si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non è preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendo eventualmente l'assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delle prescrizioni previste. Dall'altro, che, proprio per la medesima ragione, il risarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensi dell'art.464 quinquies, comma 1 cod. proc. pen., solo con l'ordinanza di sospensione stabilire il termine -prorogabile su istanza dell'imputato, per gravi motivi, ancorché per una sola volta- entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti, adempiuti, anchevmodalità rateale ove si acquisisca il consenso della persona offesa. E ciò perché, nel verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione, il giudice deve tenere conto delle informazioni acquisite, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5 cod. proc. pen., sulle condizioni anche economiche del richiedente, in modo da modulare proprio su quelle il termine dell'adempimento. D'altro canto, che la condizione economica dell'interessato rilevi al fine della previsione delle modalità stesse di redazione del programma si trae dal testo dell'art. 168 bis cod. pen., che laddove stabilisce quale presupposto applicativo la previsione di condotte rivolte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato ed al risarcimento del danno, con l'inciso 'ove è possibile', subordina quest'ultimo alla possibilità di adempiervi integralmente. Questa Corte, affrontando l'argomento ha, infatti, chiarito che "In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070). E' proprio, dunque, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell'integralità e dell'immediatezza del risarcimento. Ed è a questo scopo che il legislatore, con l'art. 464-bis comma 5 cod. proc. pen., ha conferito al giudice i poteri di acquisire informazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcitorie, sì da commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economica dell'imputato. Da ciò, consegue, nondimeno, che a fronte della manifestazione di disponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi. 8. Risulta, allora, l'erroneità del ragionamento della Corte - e del giudice di prima cura- che elude il dovere di individuare quale impegno economico ed in quali termini temporali può essere richiesto all'imputato di adempiere all'obbligo risarcitorio, nonostante la manifestata volontà di provvedervi. 9. Né può ritenersi validamente sostenere il rigetto del motivo di appello la considerazione della Corte territoriale sulla negativa prognosi del futuro comportamento dell'imputato, posto che il lungo iter che ha preceduto, in primo grado, il diniego dell'ammissione per difetto della possibilità di risarcire il danno, come attestata dall'UEPE, dava per presupposta una prognosi di segno contrario. 10. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui rispettivamente all'art. 640 cod. pen. ed agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché estinti per prescrizione, e con rinvio limitatamente al reato di furto aggravato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui rispettivamente all'art. 640 cod. pen. ed agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al reato di f