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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45677/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata).

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..

3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza imor; 1A,r4 emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestanddril trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -al). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equítativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata). 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen.. 3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza imor; 1A,r4 emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestanddril trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -al). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equítativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L
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