Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18927/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8893/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio e rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Mari ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via F. [OSCURATO:PERSONA], n. 55. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 19. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 13/2013, depositata in data15 gennaio 2013.

Cart.

Pag.

ILORUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 12maggio 2004, alla societ à̀ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. – estinta , a seguito di cancellazione dal registro delle imprese,in data 28 gennaio 2002 – , veniva notificato un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 1997, avente ad oggetto, quale esito della rideterminazione del reddito operata dall’Ufficio finanziario in sede accertativa, la maggiore ILOR dovuta dalla detta società.

Contestualmente, nel periodo 12 e 13 maggio 2004, anche i soci Antonio, Ciro, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano distinti avvisi di accertamento mediante cui si ripartiva tra gli stessi, pro quota, il maggior reddito accertato in capo alla societàe, conseguentemente, si rideterminava la maggiore imposta personale da questi dovuta.

L’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società estinta, impugnava in proprio e per conto della società e dei germani tutti gli avvisi di accertamento dinanzi la C.t.p. di Napoli.

L’ufficio si costituiva; tale Commissione, con sentenza n. 74/2005 accoglieva il ricorso, senza tuttavia lasciar intendere se la pronuncia potesse spiegare effetti anche nei confronti dei fratelli del ricorrente, dallo stesso rappresentati.

Di conseguenza, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia di prime cure dinanzi la C.t.r. della Campania, in proprio e come legale rappresentante della società estinta, mentre i fratelli Luigi, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano personalmente la pronuncia, tutti al solo scopo di comprenderne l’efficacia soggettiva; l’ufficio si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] adita , con sentenza n. 164/29/2006, respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prime cure .

Avverso tale pronuncia la società estinta ed i suoi soci proponevano ricorso per cassazione, pur tuttavia rinunciandovi successivamente, per carenza d’interesse, data la sopravvenienza della pronuncia 19 febbraio 2008, n. 14815 delle SS.UU.

2. Nelle more, l’allora concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Napoli ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), provvedeva ad iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, un terzo delle maggiori imposte accertate, oltre interessi, e a notificare la cartella di pagamento n. 0712007014895447300.

Il ricorrente, nelle dette qualità, presentava istanza di sgravio di quel ruolo, in virtù del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 164/29/2006 che confermava le statuizioni di prime cure.

3. Avverso detta cartella di pagamento, la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento mai notificata nonché́ relativa ad un debito inesistente dato il giudicato formatosi sulla pronuncia anzidetta che, pur respingendo il gravame specifico degli appellanti in ordine alla estensibilità degli effetti della pronun cia ai soci Ciro, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], confermava la statuizione di prime cure circa l’annullamento dell’avviso di accertamento limitatamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al socio [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo, con ricorso incidentale, la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva, dovendosi addebitare all’agente della riscossione la mancata notifica della cartella; costuinon si costituiva.

4. La C.t.p., con sentenza n. 106/05/2011, depositata in data 11/02/2011, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto impugnato, richiamando i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 2008.

5. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente nelle predette qualità.

6. Con sentenza n. 13/46/2013, depositata in data 15 gennaio 2013, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Sia l’Agenzia delle Entrate che l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.hanno resistito con controricorso.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 806 del 12 gennaio 2023, questa Corte - preso atto che con memoria depositata in data 15 settembre 2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che il socio [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della cartella n. 07120070148954473, nonchéprovveduto al pagamento di tutte le rate dell’importo indicato da Equitalia servizi di riscossione S.p.A. nonché instava affinché venisse pronunciata dichiarazione di estinzione del giudizio, riguardante appunto la cartella n. 0712007014895447300 – disponeva che la documentazione venisse notificata ex art. 372, secondo comma, cod. proc . civ. all’Agenzia delle Entrate, a cura della difesa dei contribuenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanzamedesima.

9. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 36, primo comma e, piùin generale, dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dato risposta alle doglianze dedotte in appello circa l’inammissibilità dell’appello medesimo perché proposto nei confronti d i societ à cancellata – e, quindi, di soggetto inesistente – e perch é inosservante dell’obbligo di specificitàdei motivi.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per inammissibilità dell’appello dell’Uffici o perché proposto nei confronti di un soggetto non pi ù esistente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’effetto irreversibile dell’estinzione della società anche in presenza di rapporti giuridici non definiti.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per inosservanza dell’obbligo di specificità dei motivi d’appello, in violazione dell’art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, più in generale, dell’art. 342 del Codice di procedura civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato l’inammissibilità dell’appello per la sua genericit à , limitandosi a riprodurre i motivi delle difese svolte in primogrado.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per insufficiente nonché erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha inteso estendere gli effetti della sentenza resa nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA] ai soci Ciro, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello dell’ufficio sul presupposto che il ruolo emesso,oggetto dell'odierno contendere e degli eventuali atti ad esso collegati , ̀ la logica conseguenza dell'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione ex articolo 390 cod. proc. civ. prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e da suoi soci avverso la sentenza della C.t.r. n. 164/29/2006, favorevole all'ufficio e passata in giudicato.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per erronea e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sotto altro profilo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che legittimamente l'ufficio finanziario ha e messo la cartella di pagamento notificata in data 02/04/2009 perchéera intervenuta la comunicazione di rinuncia al ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate - D irezione C entrale normativa e contenzioso - in data 17/10/2008.

2. Preliminarmente, va rilevato che, con nota depositata in data 26 gennaio 2023, la difesa del ricorrente dichiarava di aver ottemperato all’ordinanza interlocutoria n. 806 del 2023 allegando la prova dell’avvenuta notificazione e consegna all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato dei documenti depositati ossia copia dell’istanza di estinzione del giudizio, copia dell’istanza ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, copia del prospetto di sintesi, copia delle 5 quietanze di versamento.

2.1. I documenti depositati provano l’entità della somma (€ 56.214,18) comunicata da Equitalia servizi di riscossione s.p.a., le cinque rate pagate attraverso bonifici, la cartella per cui è intervenuta la definizione agevolata ossia, quella oggetto del presente contenzioso, n. 07120070148954473; il tutto notificato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, all’Avvocatura Generale dello Stato, per come dimostrato dalla nota depositata in data26 gennaio 2023.

3. Per tanto può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8893/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio e rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Mari ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via F. [OSCURATO:PERSONA], n. 55. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 19. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 13/2013, depositata in data15 gennaio 2013. Cart. Pag. ILORUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 12maggio 2004, alla societ à̀ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. – estinta , a seguito di cancellazione dal registro delle imprese,in data 28 gennaio 2002 – , veniva notificato un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 1997, avente ad oggetto, quale esito della rideterminazione del reddito operata dall’Ufficio finanziario in sede accertativa, la maggiore ILOR dovuta dalla detta società. Contestualmente, nel periodo 12 e 13 maggio 2004, anche i soci Antonio, Ciro, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano distinti avvisi di accertamento mediante cui si ripartiva tra gli stessi, pro quota, il maggior reddito accertato in capo alla societàe, conseguentemente, si rideterminava la maggiore imposta personale da questi dovuta. L’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società estinta, impugnava in proprio e per conto della società e dei germani tutti gli avvisi di accertamento dinanzi la C.t.p. di Napoli. L’ufficio si costituiva; tale Commissione, con sentenza n. 74/2005 accoglieva il ricorso, senza tuttavia lasciar intendere se la pronuncia potesse spiegare effetti anche nei confronti dei fratelli del ricorrente, dallo stesso rappresentati. Di conseguenza, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia di prime cure dinanzi la C.t.r. della Campania, in proprio e come legale rappresentante della società estinta, mentre i fratelli Luigi, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano personalmente la pronuncia, tutti al solo scopo di comprenderne l’efficacia soggettiva; l’ufficio si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] adita , con sentenza n. 164/29/2006, respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prime cure . Avverso tale pronuncia la società estinta ed i suoi soci proponevano ricorso per cassazione, pur tuttavia rinunciandovi successivamente, per carenza d’interesse, data la sopravvenienza della pronuncia 19 febbraio 2008, n. 14815 delle SS.UU. 2. Nelle more, l’allora concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Napoli ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), provvedeva ad iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, un terzo delle maggiori imposte accertate, oltre interessi, e a notificare la cartella di pagamento n. 0712007014895447300. Il ricorrente, nelle dette qualità, presentava istanza di sgravio di quel ruolo, in virtù del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 164/29/2006 che confermava le statuizioni di prime cure. 3. Avverso detta cartella di pagamento, la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento mai notificata nonché́ relativa ad un debito inesistente dato il giudicato formatosi sulla pronuncia anzidetta che, pur respingendo il gravame specifico degli appellanti in ordine alla estensibilità degli effetti della pronun cia ai soci Ciro, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], confermava la statuizione di prime cure circa l’annullamento dell’avviso di accertamento limitatamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al socio [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo, con ricorso incidentale, la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva, dovendosi addebitare all’agente della riscossione la mancata notifica della cartella; costuinon si costituiva. 4. La C.t.p., con sentenza n. 106/05/2011, depositata in data 11/02/2011, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto impugnato, richiamando i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 2008. 5. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente nelle predette qualità. 6. Con sentenza n. 13/46/2013, depositata in data 15 gennaio 2013, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Sia l’Agenzia delle Entrate che l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.hanno resistito con controricorso. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 806 del 12 gennaio 2023, questa Corte - preso atto che con memoria depositata in data 15 settembre 2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che il socio [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della cartella n. 07120070148954473, nonchéprovveduto al pagamento di tutte le rate dell’importo indicato da Equitalia servizi di riscossione S.p.A. nonché instava affinché venisse pronunciata dichiarazione di estinzione del giudizio, riguardante appunto la cartella n. 0712007014895447300 – disponeva che la documentazione venisse notificata ex art. 372, secondo comma, cod. proc . civ. all’Agenzia delle Entrate, a cura della difesa dei contribuenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanzamedesima. 9. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 36, primo comma e, piùin generale, dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dato risposta alle doglianze dedotte in appello circa l’inammissibilità dell’appello medesimo perché proposto nei confronti d i societ à cancellata – e, quindi, di soggetto inesistente – e perch é inosservante dell’obbligo di specificitàdei motivi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per inammissibilità dell’appello dell’Uffici o perché proposto nei confronti di un soggetto non pi ù esistente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’effetto irreversibile dell’estinzione della società anche in presenza di rapporti giuridici non definiti. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per inosservanza dell’obbligo di specificità dei motivi d’appello, in violazione dell’art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, più in generale, dell’art. 342 del Codice di procedura civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato l’inammissibilità dell’appello per la sua genericit à , limitandosi a riprodurre i motivi delle difese svolte in primogrado. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per insufficiente nonché erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha inteso estendere gli effetti della sentenza resa nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA] ai soci Ciro, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello dell’ufficio sul presupposto che il ruolo emesso,oggetto dell'odierno contendere e degli eventuali atti ad esso collegati , ̀ la logica conseguenza dell'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione ex articolo 390 cod. proc. civ. prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e da suoi soci avverso la sentenza della C.t.r. n. 164/29/2006, favorevole all'ufficio e passata in giudicato. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullit à dell’impugnata sentenza per erronea e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sotto altro profilo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che legittimamente l'ufficio finanziario ha e messo la cartella di pagamento notificata in data 02/04/2009 perchéera intervenuta la comunicazione di rinuncia al ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate - D irezione C entrale normativa e contenzioso - in data 17/10/2008. 2. Preliminarmente, va rilevato che, con nota depositata in data 26 gennaio 2023, la difesa del ricorrente dichiarava di aver ottemperato all’ordinanza interlocutoria n. 806 del 2023 allegando la prova dell’avvenuta notificazione e consegna all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato dei documenti depositati ossia copia dell’istanza di estinzione del giudizio, copia dell’istanza ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, copia del prospetto di sintesi, copia delle 5 quietanze di versamento. 2.1. I documenti depositati provano l’entità della somma (€ 56.214,18) comunicata da Equitalia servizi di riscossione s.p.a., le cinque rate pagate attraverso bonifici, la cartella per cui è intervenuta la definizione agevolata ossia, quella oggetto del presente contenzioso, n. 07120070148954473; il tutto notificato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, all’Avvocatura Generale dello Stato, per come dimostrato dalla nota depositata in data26 gennaio 2023. 3. Per tanto può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 19
Sentenza Cassazione n. 18927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris