Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:248
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0338_RES
Causa C‑338/24
LF
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla cour d’appel de Rouen)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 13 – Rapporti con il regime della responsabilità per colpa – Colpa del produttore che presenta una connessione con la difettosità del prodotto – Articolo 10 – Dies a quo del termine di prescrizione di tre anni in caso di danno consistente in una malattia evolutiva – Nozione di “conoscenza del danno” – Articolo 11 – Estinzione dei diritti del danneggiato – Validità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso al giudice»
Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374 – Azione di risarcimento contro il produttore – Azione fondata sul regime generale della responsabilità per colpa – Deduzione di una condotta colpevole connessa a un difetto di sicurezza del prodotto difettoso – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/374, art. 13)
(v. punti 31‑35, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374 – Termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno – Dies a quo – Data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del produttore
(Direttiva del Consiglio 85/374, art. 10, § 1)
(v. punti 38‑44, 50, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374 – Termine di prescrizione dei diritti conferiti al danneggiato – Danno consistente in una malattia evolutiva – Violazione del diritto di accesso al giudice – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 85/374, art. 11)
(v. punti 61‑71, 74‑76, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen, Francia), la Corte si pronuncia sulla compatibilità del termine di prescrizione dei diritti conferiti ai danneggiati dal carattere difettoso di un prodotto, ai sensi della direttiva 85/374 (
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), con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella situazione eccezionale dei danneggiati vittime di una malattia evolutiva.
Dopo essere stata vaccinata nel 2003 con un vaccino prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], LF ha sofferto di effetti collaterali e nel 2008 le è stata diagnosticata una miofascite macrofagica. Nel 2020 ha avviato un procedimento giudiziario al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sulla base della responsabilità per danno da prodotti difettosi e della responsabilità per colpa della [OSCURATO:PERSONA]. Tale richiesta è stata respinta in primo grado e successivamente in appello, in quanto prescritta. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha successivamente cassato e annullato la sentenza del tribunale d’appello.
Investito del deferimento della causa, il giudice del rinvio domanda alla Corte se il danneggiato da un prodotto difettoso possa chiedere al produttore il risarcimento del danno subìto adducendo una condotta colpevole connessa a un difetto di sicurezza di tale prodotto sulla base del regime generale della responsabilità per colpa. Inoltre, esso si interroga sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, nonché sulla validità dell’articolo 11 di tale direttiva alla luce del diritto di accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte osserva che la condotta colpevole richiesta nell’ambito di un regime nazionale di responsabilità per colpa costituisce un fondamento diverso del difetto del prodotto ai sensi della direttiva 85/374. Orbene, proprio tale differenza consente di determinare, conformemente all’articolo 13 di tale direttiva, se un regime di responsabilità nazionale possa essere invocato parallelamente al regime di responsabilità previsto da detta direttiva. Pertanto, tale disposizione non osta a che il danneggiato, vittima di un prodotto difettoso, chieda al produttore il risarcimento del danno subìto sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, adducendo una condotta colpevole connessa a un difetto di sicurezza di tale prodotto.
In secondo luogo, la Corte dichiara che il dies a quo del termine di prescrizione triennale, previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, è fissato alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno, manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso, sia del difetto del prodotto e dell’identità del produttore, e non già alla data di consolidamento del danno. Infatti, anche nel caso di un danno consistente in una malattia evolutiva, ciò consente di garantire il rispetto del principio della certezza del diritto nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore.
Da ultimo, la Corte osserva che il termine di prescrizione decennale, alla scadenza del quale si estinguono i diritti conferiti al danneggiato dalla direttiva 85/374, è espressamente menzionato all’articolo 11 di tale direttiva.
La Corte rileva poi che l’essenza stessa del diritto di adire un giudice competente non è pregiudicata dal dispositivo istituito dalla direttiva 85/374. Infatti, quando il danno consiste in una malattia evolutiva, il danneggiato può adire un giudice competente per far riconoscere il danno subìto fondandosi su tale direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dal giorno in cui il danno si è manifestato in modo certo, di modo che esso ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza di tale danno, indipendentemente dalla sua evoluzione successiva. Inoltre, il fatto che il termine di prescrizione di tre anni, previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, sia limitato dal termine di dieci anni previsto all’articolo 11 di tale direttiva non pregiudica il diritto di adire un giudice competente, poiché quest’ultimo termine è interrotto quando il danneggiato avvia un procedimento giudiziario contro il produttore. Allo stesso modo, la suddetta direttiva non osta a che la vittima, dopo aver ottenuto un indennizzo iniziale, possa chiedere un risarcimento complementare per il danno subìto qualora esso dovesse evolvere, circostanza che spetta agli Stati membri prevedere.
Infine, la Corte osserva che l’uniformazione delle norme sulla prescrizione perseguita dalla direttiva 85/374 è stata voluta dal legislatore dell’Unione nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore.
Peraltro, per quanto riguarda la situazione specifica dei danneggiati vittime di una malattia evolutiva, la Corte sottolinea che, sebbene un siffatto danneggiato si trovi in una situazione di incertezza quanto all’evoluzione del suo stato, esso non è privato dell’accesso a un giudice poiché è possibile che il danno correlato in modo certo al difetto del prodotto si manifesti entro il termine decennale previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374. Di conseguenza, i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Svizzera (
2
) non possono essere addotti al riguardo.
Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che non è stato rilevato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374.
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1
) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (
GU 1985, L 210, pag. 29
).
(
2
) Corte EDU, 11 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Svizzera (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710, §§ 78 e 79).