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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13198/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 14/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artT. 110 e 642 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova che il sinistro sarebbe stato inscenato, con conseguente erronea valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, non è consentito poiché articolato esclusivamente in fatto e reiterativo dei motivi di appello, sostanzialmente teso ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). - attesa l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha logicamente ricostruito i fatti oggetto di imputazione in assenza di aporie (pag. 6 quanto piena utilizzabilità dei dispositivi satellitari usati come mezzo di rilievo dei sinistri, nonché sulla corretta acquisizione delle dichiarazioni rese dai protagonisti del sinistro ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come pure degli anomali referti medici); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.

M .

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 14/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artT. 110 e 642 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova che il sinistro sarebbe stato inscenato, con conseguente erronea valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, non è consentito poiché articolato esclusivamente in fatto e reiterativo dei motivi di appello, sostanzialmente teso ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). - attesa l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha logicamente ricostruito i fatti oggetto di imputazione in assenza di aporie (pag. 6 quanto piena utilizzabilità dei dispositivi satellitari usati come mezzo di rilievo dei sinistri, nonché sulla corretta acquisizione delle dichiarazioni rese dai protagonisti del sinistro ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come pure degli anomali referti medici); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023
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