Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 19033/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce lasussistenza della violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza oerronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., nellasentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, che ha confermato ladecisione del Tribunale di Ragusa del 14/11/2024, la quale aveva a sua volta dichiaratol’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 –perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno,– si poneva alla guida di un veicolo essendo privo di patente, in quantomai conseguita - e per l’effetto, previa esclusione della contestata recidiva e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto, oltreche al pagamento delle spese processuali;considerato che la doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantoriproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere l’invocato beneficio, inragione della natura non tenue della lesione prodottasi al bene giuridico tutelato dalla norma;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce lasussistenza della violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza oerronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., nellasentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, che ha confermato ladecisione del Tribunale di Ragusa del 14/11/2024, la quale aveva a sua volta dichiaratol’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 –perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno,– si poneva alla guida di un veicolo essendo privo di patente, in quantomai conseguita - e per l’effetto, previa esclusione della contestata recidiva e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto, oltreche al pagamento delle spese processuali;considerato che la doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantoriproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere l’invocato beneficio, inragione della natura non tenue della lesione prodottasi al bene giuridico tutelato dalla norma;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]