Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31863/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di- [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita nomina a sostituto processuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso per plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza del tipo marijuana, attuati nella piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] in Castellammare di Stabia, con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio criminoso denominato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e al fine di agevolare la predetta associazione camorristica, rideterminando al ribasso la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in ragione del buon comportamento processuale tenuto e della necessità di adeguarla alla gravità del fatto.

2. I suddetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale.

Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso denunciando violazione di legge con riferimento all'aggravante contestata del metodo mafioso, in assenza di concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell'agire di tipo mafioso e finalizzate ad agevolare l'attività di associazioni mafiose.

Richiama il ricorrente il principio espresso dalle Sezioni Unite che afferma che l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, clep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278734 - 01).

Si ricorda in ricorso, ancora, come le Sezioni Unite abbiano escluso la natura oggettiva della aggravante in quanto si correrebbe il rischio di attrarre ex post nell'orbita del gruppo criminale tutte le condotte illecite che apportino una concreta utilità per l'associazione.

Rileva che, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in alcun atto processuale emerge il ruolo di soggetto che abbia agito per conto o con modalità agevolativa del clan D'Alessandro, essendo stata ritenuta la sussistenza della aggravante solo sulla base dello strettissimo legame con l'Onorato, gestore della piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA].

Contesta, infine, che dalle prove acquisite sia emerso il dato del pagamento di un "dazio" all'associazione mafiosa per la gestione della piazza di spaccio nel territorio di influenza del clan D'Alessandro.

2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso denunciando anch'essa violazione di legge con riferimento all'aggravante contestata del metodo mafioso, in assenza di concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell'agire di tipo mafioso e finalizzate ad agevolare l'attività di associazioni mafiose.

Rileva che l'aggravante in questione è stata ritenuta nonostante la intervenuta assoluzione dalla ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Denuncia la carenza di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen. alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei due soggetti colloboranti (Cavaliere e Rapicano, già appartenenti al clan D'Alessandro) circa l'obbligo di versare una quota parte al clan egemone da parte degli altri gruppi operanti sul territorio.

2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, carenza di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del delitto di cui al capo F nella fattispecie di lieve entità.

Deduce che la fattispecie contestata è desunta esclusivamente dai risultati delle intercettazioni telefoniche e, quindi, priva di qualsivoglia accertamento di tipo tecnico tale da determinare la consistenza qualitativa della sostanza che sarebbe stato oggetto di cessione.

In difetto di prova in ordine alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente, deve quindi essere riconosciuto il trattamento più favorevole all'imputato.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis.1 c.p., motivazione è carente illogica e contraddittoria in relazione alla richiesta di esclusione della citata circostanza aggravante.

Denuncia come generiche e non aderenti alle emergenze probatorie le motivazioni della Corte, laddove ha ritenuto lo Staiano consapevole dell'organico inserimento dei suoi interlocutori nel clan D'Alessandro, e quindi l'aggravante nell'accezione di agevolazione dell'attività di associazione camorristica denominata clan D'Alessandro, in assenza di indicazioni utili da parte dei collaboratori di giustizia - ex appartenenti al citato clan - a delineare un inserimento dello Staiano nel sodalizio camorristico o in una parallela struttura dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Denuncia ancora come apodittica la conoscenza, per i legami familiari, da parte dello Staiano delle dinamiche del clan nell'ambito del traffico di stupefacenti.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 proposti motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno rigettati.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Onorato sono imputati del reato di concorso in plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza del tipo marijuana, attuati nella gestione della piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], in Castellammare di Stabia, con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio criminoso denominato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e comunque al fine di agevolare la predetta associazione camorristica (capi h- k- I per Onorato, capo h per [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] del reato di concorso in plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui riceva in consegna un quantitativo di gr. 500 (capo f).

Come indicato nella sentenza impugnata Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per una serie di condotte di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti aggravati dall'essersi gli stessi avvalsi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio criminoso denominato clan D'Alessandro ricostruiti dal giudice di primo grado e dalla Corte d'appello attraverso il dato risultante delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte e i verbali di perquisizione e sequestro dai quali emerge una massiccia attività nel traffico di sostanze stupefacenti sul territorio di Castellammare coordinata in modo tale da favorire e agevolare l'attività del clan camorristico operante sul territorio.

In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante, sotto il duplice profilo dell'essere le condotte illecite finalizzate a favorire l'attività del citato clan camorristico e dell'essersi gli imputati avvalsi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al suddetto sodalizio criminoso, sulla base delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ex affiliati al clan D'Alessandro, che indicano il concorrente [OSCURATO:PERSONA] come soggetto organicamente inserito nel clan. [OSCURATO:PERSONA] figura in tutti gli episodi partitamente contestati ai ricorrenti come soggetto che, unitamente al Delle Donne, riforniva la piazza di spaccio della marijuana distribuendola nelle varie occasioni, tra gli altri, all'Onorato, che, in relazione all'episodio di cui al capo h), per una fornitura di kg. 2 di marijuana, opera unitamente al [OSCURATO:PERSONA].

I suddetti propalanti dichiarano, inoltre, che il clan D'Alessandro imponeva un dazio su ogni traffico di stupefacente che avveniva sul territorio che controllava somme poi destinate al pagamento degli stipendi degli affiliati.

4. Giova premettere, in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che questa Corte ha affermato che, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284199 — 02, in una fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata riconosciuta detta aggravante valorizzando unicamente l'appartenenza dell'imputato ad entrambi i sodalizi e la sovrapponibilità operativa di essi).

Il medesimo principio è affermato da Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile e altri, Rv. 266464 - 01, ove si precisa l'elemento soggettivo doloso della consapevolezza non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso.

Si è poi precisato che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, Sentenza n. 5136 del 02/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282602 - 02). 5.Alla stregua delle citate coordinate ermeneutiche infondati sono i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], tutti incentrati sulla configurabilità della aggravante in questione.

Nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d.

«doppia conforme», nella struttura argomentativa della sentenza di appello sono esposti gli elementi che fondano la ritenuta sussistenza degli elementi che ricollegano alla agevolazione delle finalità del clan l'attività di gestione della piazza di spaccio.

6. Rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., la volontà degli imputati di agevolare mediante i reati in materia di stupefacenti in esame il clan mafioso D'Alessandro si ricava dagli stretti rapporti intessuti con lo Spagnuolo, affiliato alla predetta associazione mafiosa, nella fornitura dello stupefacente da impiegare nella piazza di spaccio organizzata all'interno del territorio di influenza del clan.

La Corte sul punto richiama le chiare indicazioni provenienti dai due collaboratori di giustizia, circa il ruolo rivestito nel clan da [OSCURATO:PERSONA], fornitore della marijuana nei traffici di stupefacente contestati, ed il pagamento di un "dazio" per ogni fornitura di stupefacente da impiegare nella piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], cadente nel territorio di influenza del clan D'Alessandro.

Le dichiarazioni sono state riscontrate attraverso le operazioni di intercettazione telefonica attraverso le quali sono state ricostruite le operazioni di fornitura dello stupefacente da destinare alla cessione al minuto nella "piazza".

Ed in particolare, quanto alla posizione dell'Onorato, la Corte, con motivazione coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto ininfluente il fatto che lo stesso perseguisse ulteriori finalità rispetto a quelle dell'associazione mafiosa, ossia di trarre un vantaggio personale dal fatto che criminoso o di depistare i sospetti sulla programmazione di un conflitto con il clan, non essendo le due finalità tra loro inconciliabili (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile e altri, Rv. 266464 - 01)- Del pari per la dedotta inconciliabilità logica tra la ritenuta insussistenza della ipotesi associativa finalizzata al traffico di stupefacenti e la configurabilità dell'aggravante, nella specie contestata anche in relazione alla agevolazione dell'associazione mafiosa.

7. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa individua come servente rispetto a quella di Onorato, per denunciare la carenza di consapevolezza della finalità agevolatrice, nella sentenza si indica il suo ruolo attivo nel mantenere i contatti, per conto di Onorato, con i soggetti fornitori Delle Donne e Spagnuolo, emergente dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dagli incontri avuti con i suddetti fornitori (pag. 17-19 della sentenza).

Tali circostanze rendono palese che egli intrattenesse direttamente rapporti con lo Spagnuolo, esponente del clan D'Alessandro. nel traffico di stupefacenti nella zona di influenza del clan, e che tale attività incrementasse le casse della predetta organizzazione criminale.

8. Infine, quanto alla configurabilità dell'aggravante in relazione all'imputazione di cui al capo f), contestata allo Staiano, il diniego della richiesta di esclusione si fonda sui rapporti da questi intessuti con Delle Donne e Spagnuolo per rifornirsi di 1 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana ("un coso") da cedere poi ad un terzo.

La consapevolezza di tali rapporti è qualificata dal legame familiare con i vertici del clan D'Alessandro (Staiano è nipote di D'[OSCURATO:PERSONA] fratello di D'[OSCURATO:PERSONA] fondatore del clan), di cui è esponente lo Spagnuolo, diretto interlocutore nella fornitura dello stupefacente.

Lungi dal presentarsi come una pura deduzione priva di sostrato strutturale, la Corte ancora il proprio assunto emergente dalle intercettazioni che indicano una piena consapevolezza dello Staiano circa le dinamiche del clan e i rapporti di affari nella gestione della piazza di spaccio (pagina 24 della sentenza) e dalle quali emergono le nozioni professionali e la sua competenza sul mercato degli stupefacenti, laddove discute dei prezzi eccessivamente alti praticati da qualcuno.

Di conseguenza, poiché é pacifico che l'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva nella configurazione dell'avvalersi della forza intimidativa del clan, correttamente la si é ritenuta estesa agli imputati, quali concorrenti materiali nei singoli episodi di traffico illecito con soggetti fornitori esponenti del clan camorristico, ritenendoli a conoscenza della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per i pagamenti delle forniture di stupefacente.

9. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa dello Staiano è infondato. .

La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale argomenta adeguatamente, in conformità ai principi giurisprudenziali in materia, il mancato riconoscimento dell'ipotesi "lieve".

A questo proposito, nel rispetto dei parametri previsti ex lege, sottolinea come i fatti non possano essere ricondotti in un ambito di minima offensività in considerazione delle modalità dell'azione (non episodicità del traffico, come indicata a pag. 25 della sentenza impugnata) e dell'indicato indice di professionalità del traffico di stupefacenti dello Staiano.

L'episodio contestato è preceduto da altri contatti per la fornitura di stupefacente avuti con Delle Donne e Spagnuolo.

La difesa non si confronta realmente con tali argomentazioni, ribadendo nel ricorso che, trattandosi di cessioni aventi ad oggetto quantitativi indefiniti di sostanza stupefacente, di qualità non determinata„ i giudici avrebbero dovuto per ciò solo ravvisare nei fatti l'ipotesi di lieve entità.

Ebbene, la configurazione sostenuta in motivazione è fondata su argomentazioni conformi ai principi stabiliti in questa sede, avendo la Corte attribuito preponderante rilevanza alla professinalità dimostrata nell'approvvigionamento per la piazza di spaccio, avvenute nell'allarmante contesto promanante dall'associazione.

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione).

Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 -- 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto.

Sebbene la giurisprudenza di questa Corte affermi che non è incompatibile con il riconoscimento della fattispecie della lieve entità lo svolgimento di attività di spaccio continuativa, si è comunque osservato che è legittimo il mancato riconoscimento di detta qualificazione ove le singole cessioni di una quantità modesta, o non accertata, di droga costituiscano manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore o degli autori di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01:"In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità cP sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquista, e da incassi ingenti); Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529:"In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, la valutazione dell'offensività della c:ondotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente").

Manifestamente infondato, oltre che generico è il terzo motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Giova ricordare che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1 - , Sentenza n. 33951 del 19/05/2021 , Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 86 del 1990, Rv. 182959 - 01).

Nel caso di specie, la Corte richiamando i citati i profili di professionalità dell'imputato nel traffico di stupefacenti, ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in conformità alla decisione di primo grado, non ravvisando elementi di segno positivo cui ancorarle in ragione della pervicacia dimostrativa nella realizzazione dell'illecito attività delittuosa e della personalità altamente trasgressiva dimostrata con i passaggi di mano di ingenti quantitativi di stupefacenti.

Come sopra accennato, sul tema si presentano del tutto generiche le censure difensive che fanno riferimento ad "un unico episodio" contestato allo Staiano, omettendo in ciò di confrontarsi con la complessa ricostruzione delle dinamiche criminali in cui lo stesso è inserito e ha preso parte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di- [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita nomina a sostituto processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso per plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza del tipo marijuana, attuati nella piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] in Castellammare di Stabia, con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio criminoso denominato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e al fine di agevolare la predetta associazione camorristica, rideterminando al ribasso la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in ragione del buon comportamento processuale tenuto e della necessità di adeguarla alla gravità del fatto. 2. I suddetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso denunciando violazione di legge con riferimento all'aggravante contestata del metodo mafioso, in assenza di concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell'agire di tipo mafioso e finalizzate ad agevolare l'attività di associazioni mafiose. Richiama il ricorrente il principio espresso dalle Sezioni Unite che afferma che l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, clep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278734 - 01). Si ricorda in ricorso, ancora, come le Sezioni Unite abbiano escluso la natura oggettiva della aggravante in quanto si correrebbe il rischio di attrarre ex post nell'orbita del gruppo criminale tutte le condotte illecite che apportino una concreta utilità per l'associazione. Rileva che, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in alcun atto processuale emerge il ruolo di soggetto che abbia agito per conto o con modalità agevolativa del clan D'Alessandro, essendo stata ritenuta la sussistenza della aggravante solo sulla base dello strettissimo legame con l'Onorato, gestore della piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA]. Contesta, infine, che dalle prove acquisite sia emerso il dato del pagamento di un "dazio" all'associazione mafiosa per la gestione della piazza di spaccio nel territorio di influenza del clan D'Alessandro. 2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso denunciando anch'essa violazione di legge con riferimento all'aggravante contestata del metodo mafioso, in assenza di concrete e specifiche manifestazioni tipiche dell'agire di tipo mafioso e finalizzate ad agevolare l'attività di associazioni mafiose. Rileva che l'aggravante in questione è stata ritenuta nonostante la intervenuta assoluzione dalla ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Denuncia la carenza di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen. alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei due soggetti colloboranti (Cavaliere e Rapicano, già appartenenti al clan D'Alessandro) circa l'obbligo di versare una quota parte al clan egemone da parte degli altri gruppi operanti sul territorio. 2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, carenza di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del delitto di cui al capo F nella fattispecie di lieve entità. Deduce che la fattispecie contestata è desunta esclusivamente dai risultati delle intercettazioni telefoniche e, quindi, priva di qualsivoglia accertamento di tipo tecnico tale da determinare la consistenza qualitativa della sostanza che sarebbe stato oggetto di cessione. In difetto di prova in ordine alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente, deve quindi essere riconosciuto il trattamento più favorevole all'imputato. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis.1 c.p., motivazione è carente illogica e contraddittoria in relazione alla richiesta di esclusione della citata circostanza aggravante. Denuncia come generiche e non aderenti alle emergenze probatorie le motivazioni della Corte, laddove ha ritenuto lo Staiano consapevole dell'organico inserimento dei suoi interlocutori nel clan D'Alessandro, e quindi l'aggravante nell'accezione di agevolazione dell'attività di associazione camorristica denominata clan D'Alessandro, in assenza di indicazioni utili da parte dei collaboratori di giustizia - ex appartenenti al citato clan - a delineare un inserimento dello Staiano nel sodalizio camorristico o in una parallela struttura dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Denuncia ancora come apodittica la conoscenza, per i legami familiari, da parte dello Staiano delle dinamiche del clan nell'ambito del traffico di stupefacenti. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 proposti motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno rigettati.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Onorato sono imputati del reato di concorso in plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza del tipo marijuana, attuati nella gestione della piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], in Castellammare di Stabia, con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio criminoso denominato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e comunque al fine di agevolare la predetta associazione camorristica (capi h- k- I per Onorato, capo h per [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] del reato di concorso in plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui riceva in consegna un quantitativo di gr. 500 (capo f). Come indicato nella sentenza impugnata Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per una serie di condotte di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti aggravati dall'essersi gli stessi avvalsi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio criminoso denominato clan D'Alessandro ricostruiti dal giudice di primo grado e dalla Corte d'appello attraverso il dato risultante delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte e i verbali di perquisizione e sequestro dai quali emerge una massiccia attività nel traffico di sostanze stupefacenti sul territorio di Castellammare coordinata in modo tale da favorire e agevolare l'attività del clan camorristico operante sul territorio. In particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante, sotto il duplice profilo dell'essere le condotte illecite finalizzate a favorire l'attività del citato clan camorristico e dell'essersi gli imputati avvalsi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al suddetto sodalizio criminoso, sulla base delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ex affiliati al clan D'Alessandro, che indicano il concorrente [OSCURATO:PERSONA] come soggetto organicamente inserito nel clan. [OSCURATO:PERSONA] figura in tutti gli episodi partitamente contestati ai ricorrenti come soggetto che, unitamente al Delle Donne, riforniva la piazza di spaccio della marijuana distribuendola nelle varie occasioni, tra gli altri, all'Onorato, che, in relazione all'episodio di cui al capo h), per una fornitura di kg. 2 di marijuana, opera unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. I suddetti propalanti dichiarano, inoltre, che il clan D'Alessandro imponeva un dazio su ogni traffico di stupefacente che avveniva sul territorio che controllava somme poi destinate al pagamento degli stipendi degli affiliati. 4. Giova premettere, in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che questa Corte ha affermato che, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284199 — 02, in una fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata riconosciuta detta aggravante valorizzando unicamente l'appartenenza dell'imputato ad entrambi i sodalizi e la sovrapponibilità operativa di essi). Il medesimo principio è affermato da Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile e altri, Rv. 266464 - 01, ove si precisa l'elemento soggettivo doloso della consapevolezza non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso. Si è poi precisato che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, Sentenza n. 5136 del 02/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282602 - 02). 5.Alla stregua delle citate coordinate ermeneutiche infondati sono i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], tutti incentrati sulla configurabilità della aggravante in questione. Nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d. «doppia conforme», nella struttura argomentativa della sentenza di appello sono esposti gli elementi che fondano la ritenuta sussistenza degli elementi che ricollegano alla agevolazione delle finalità del clan l'attività di gestione della piazza di spaccio. 6. Rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., la volontà degli imputati di agevolare mediante i reati in materia di stupefacenti in esame il clan mafioso D'Alessandro si ricava dagli stretti rapporti intessuti con lo Spagnuolo, affiliato alla predetta associazione mafiosa, nella fornitura dello stupefacente da impiegare nella piazza di spaccio organizzata all'interno del territorio di influenza del clan. La Corte sul punto richiama le chiare indicazioni provenienti dai due collaboratori di giustizia, circa il ruolo rivestito nel clan da [OSCURATO:PERSONA], fornitore della marijuana nei traffici di stupefacente contestati, ed il pagamento di un "dazio" per ogni fornitura di stupefacente da impiegare nella piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], cadente nel territorio di influenza del clan D'Alessandro. Le dichiarazioni sono state riscontrate attraverso le operazioni di intercettazione telefonica attraverso le quali sono state ricostruite le operazioni di fornitura dello stupefacente da destinare alla cessione al minuto nella "piazza". Ed in particolare, quanto alla posizione dell'Onorato, la Corte, con motivazione coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto ininfluente il fatto che lo stesso perseguisse ulteriori finalità rispetto a quelle dell'associazione mafiosa, ossia di trarre un vantaggio personale dal fatto che criminoso o di depistare i sospetti sulla programmazione di un conflitto con il clan, non essendo le due finalità tra loro inconciliabili (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile e altri, Rv. 266464 - 01)- Del pari per la dedotta inconciliabilità logica tra la ritenuta insussistenza della ipotesi associativa finalizzata al traffico di stupefacenti e la configurabilità dell'aggravante, nella specie contestata anche in relazione alla agevolazione dell'associazione mafiosa. 7. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa individua come servente rispetto a quella di Onorato, per denunciare la carenza di consapevolezza della finalità agevolatrice, nella sentenza si indica il suo ruolo attivo nel mantenere i contatti, per conto di Onorato, con i soggetti fornitori Delle Donne e Spagnuolo, emergente dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dagli incontri avuti con i suddetti fornitori (pag. 17-19 della sentenza). Tali circostanze rendono palese che egli intrattenesse direttamente rapporti con lo Spagnuolo, esponente del clan D'Alessandro. nel traffico di stupefacenti nella zona di influenza del clan, e che tale attività incrementasse le casse della predetta organizzazione criminale. 8. Infine, quanto alla configurabilità dell'aggravante in relazione all'imputazione di cui al capo f), contestata allo Staiano, il diniego della richiesta di esclusione si fonda sui rapporti da questi intessuti con Delle Donne e Spagnuolo per rifornirsi di 1 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana ("un coso") da cedere poi ad un terzo. La consapevolezza di tali rapporti è qualificata dal legame familiare con i vertici del clan D'Alessandro (Staiano è nipote di D'[OSCURATO:PERSONA] fratello di D'[OSCURATO:PERSONA] fondatore del clan), di cui è esponente lo Spagnuolo, diretto interlocutore nella fornitura dello stupefacente. Lungi dal presentarsi come una pura deduzione priva di sostrato strutturale, la Corte ancora il proprio assunto emergente dalle intercettazioni che indicano una piena consapevolezza dello Staiano circa le dinamiche del clan e i rapporti di affari nella gestione della piazza di spaccio (pagina 24 della sentenza) e dalle quali emergono le nozioni professionali e la sua competenza sul mercato degli stupefacenti, laddove discute dei prezzi eccessivamente alti praticati da qualcuno. Di conseguenza, poiché é pacifico che l'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva nella configurazione dell'avvalersi della forza intimidativa del clan, correttamente la si é ritenuta estesa agli imputati, quali concorrenti materiali nei singoli episodi di traffico illecito con soggetti fornitori esponenti del clan camorristico, ritenendoli a conoscenza della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per i pagamenti delle forniture di stupefacente. 9. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa dello Staiano è infondato. . La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale argomenta adeguatamente, in conformità ai principi giurisprudenziali in materia, il mancato riconoscimento dell'ipotesi "lieve". A questo proposito, nel rispetto dei parametri previsti ex lege, sottolinea come i fatti non possano essere ricondotti in un ambito di minima offensività in considerazione delle modalità dell'azione (non episodicità del traffico, come indicata a pag. 25 della sentenza impugnata) e dell'indicato indice di professionalità del traffico di stupefacenti dello Staiano. L'episodio contestato è preceduto da altri contatti per la fornitura di stupefacente avuti con Delle Donne e Spagnuolo. La difesa non si confronta realmente con tali argomentazioni, ribadendo nel ricorso che, trattandosi di cessioni aventi ad oggetto quantitativi indefiniti di sostanza stupefacente, di qualità non determinata„ i giudici avrebbero dovuto per ciò solo ravvisare nei fatti l'ipotesi di lieve entità. Ebbene, la configurazione sostenuta in motivazione è fondata su argomentazioni conformi ai principi stabiliti in questa sede, avendo la Corte attribuito preponderante rilevanza alla professinalità dimostrata nell'approvvigionamento per la piazza di spaccio, avvenute nell'allarmante contesto promanante dall'associazione. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 -- 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. Sebbene la giurisprudenza di questa Corte affermi che non è incompatibile con il riconoscimento della fattispecie della lieve entità lo svolgimento di attività di spaccio continuativa, si è comunque osservato che è legittimo il mancato riconoscimento di detta qualificazione ove le singole cessioni di una quantità modesta, o non accertata, di droga costituiscano manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore o degli autori di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01:"In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità cP sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquista, e da incassi ingenti); Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529:"In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, la valutazione dell'offensività della c:ondotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente"). Manifestamente infondato, oltre che generico è il terzo motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Giova ricordare che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1 - , Sentenza n. 33951 del 19/05/2021 , Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 86 del 1990, Rv. 182959 - 01). Nel caso di specie, la Corte richiamando i citati i profili di professionalità dell'imputato nel traffico di stupefacenti, ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in conformità alla decisione di primo grado, non ravvisando elementi di segno positivo cui ancorarle in ragione della pervicacia dimostrativa nella realizzazione dell'illecito attività delittuosa e della personalità altamente trasgressiva dimostrata con i passaggi di mano di ingenti quantitativi di stupefacenti. Come sopra accennato, sul tema si presentano del tutto generiche le censure difensive che fanno riferimento ad "un unico episodio" contestato allo Staiano, omettendo in ciò di confrontarsi con la complessa ricostruzione delle dinamiche criminali in cui lo stesso è inserito e ha preso parte.
Sentenza Cassazione n. 31863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris