CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 36290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 2 Marzo 2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione distrettuale del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Prato del 14 gennaio 2022 con cui è stata aggravata la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Con il provvedimento impugnato il tribunale ha respinto l'appello, osservando che la sostituzione della misura con quella della custodia cautelare è stata disposta sulla base di comportamenti sintomatici dell'accresciuta pericolosità sociale dell'indagato. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e carenza di motivazione per l'omessa indicazione dei gravi indizi di colpevolezza. Osserva il ricorrente che nell'atto di appello si eccepiva la nullità dell'ordinanza di aggravamento pe-7.mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza e il tribunale del riesame non si è espresso, così cagionando la nullità dell'ordinanza. 2.2 Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle esigenze cautelari, poiché l'ordinanza faceva esclusivo riferimento alle esigenze già ravvisate, senza indicare quali fossero le stesse con conseguente nullità dell'ordinanza. 2.3 carenza di motivazione e travisamento dei fatti in ordine all'aggravamento delle esigenze cautelari, poiché la motivazione formulata per indicare le ragioni dell'aggravamento, sulla base di un giudizio di inaffidabilità ai sensi dell'art. 274 lett.c cod. proc.pen., è frutto di un'erronea interpretazione dei fatti indicati nella nota dei Servizi sociali. Il tribunale non ha tenuto conto che l'indagato al momento dell'aggravamento aveva in corso un programma terapeutico e che non gli è stato addebitato nessun fatto specifico dalle relazioni dei servizi sociali, in cui si fa generico riferimento alla condotta conflittuale tenuta dal suo nucleo familiare. Di conseguenza l'indagato è stato penalizzato dall'aggravamento, sebbene non gli sia stata contestata alcuna azione irriguardosa nei confronti dei coinquilini. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni a sostegno dell'inadeguatezza di altra misura meno afflittiva . Il 30 giugno 2022 è pervenuta memoria difensiva con cui si insiste nella richiesta di annullare l'ordinanza per carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e per carenza dei presupposti che legittimano l'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. In punto di diritto va sottolineato che in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione delle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. (Conf. Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400). (Sez. 5 - , Sentenza n. 36060 del 09/10/2020 Cc. (dep. 16/12/2020 ) Rv. 280036 - 01) E' stato infatti precisato che in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari. (Nella specie, la ricorrente, agli arresti domiciliari, aveva violato sistematicamente il divieto di ricevere e di comunicare con terzi anche al fine di interferire nell'attività processuale e di concordare scelte difensive). (Sez. 6 - , Sentenza n. 58435 del 04/12/2018 Cc. (dep. 28/12/2018 ) Rv. 275040 - 01) Va comunque rilevato che nella trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art 276 cod. proc. pen. rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. (Sez. 1, Sentenza n. 32823 del 27/05/2014 Cc. (dep. 23/07/2014 ) Rv. 261431 - 01) 1.1Tanto premesso, la prima e la seconda censura sono infondate, in quanto sembrano presupporre che il provvedimento di aggravamento della misura cautelare comporti una rinnovata valutazione della gravità indiziaria e della pericolosità sociale, mentre l'art. 276 cod. proc.pen. prevede la possibilità di aggravare la misura in caso di trasgressione alle prescrizioni. La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l'applicazione dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata. (Sez. 5 - , Sentenza n. 3175 del 08/11/2018 Cc. (dep. 23/01/2019 ) Rv. 275260 - 01) Nel caso in esame il tribunale ha ritenuto che siano state violate delle prescrizioni che hanno connessione con l'esigenza cautelare tutelata e ha valorizzato condotte violente e aggressive poste in essere anche dall'indagato, nell'ambito del contesto comunitario in cui era stato inserito unitamente al suo nucleo familiare; in conclusione il provvedimento è adeguatamente motivato. Va, inoltre, osservato che la terza censura offerta dal ricorrente è generica poiché non contesta la sussistenza di condotte violente e minacciose, richiamate dal tribunale, ma si limita a dedurre in termini generici una carenza motivazionale, che non emerge dal tenore del provvedimento impugnato, e un travisamento dei fatti relazionati dai servizi sociale, senza tuttavia allegare gli elementi da cui desumere il lamentato travisamento. 2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto, con le determinazioni conseguenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il PreSi te [OSCURATO:PERSONA] rf e a Borselli