CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 24379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10566/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nominata custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato nell’ambito di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato l’importo di € 2136,00 a titolo di indennità, pari ad €. 80 giornalieri per 267 gg. complessivi, oltre spese vive. Oggetto: compensi custodia La società ha proposto opposizione, chiedendo di liquidare il compenso per l’intero periodo di svolgimento della custodia (1012 gg.) decorrente dalla presa in consegna del materiale sequestrato, in data 21.12.2015 e non - come ritenuto - dalla presentazione dell’istanza di liquidazione (avvenuta il 1.10.2018). All’esito, il Presidente del Tribunale ha respinto l’opposizione, non avendo rinvenuto il decreto di liquidazione nel fascicolo del procedimento penale. Per la cassazione dell’ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011 sostenendo che il Tribunale, non avendo rinvenuto in atti il decreto di liquidazione, avrebbe dovuto disporne l’acquisizione d’ufficio presso la Procura della Repubblica che aveva emesso il provvedimento, non potendo respingere l’opposizione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 D.P.R. 115/2002 lamentando che, essendo l’opposizione una fase del procedimento di liquidazione, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito le difese dell’opponente e liquidare le somme spettanti per la custodia anche in mancanza del decreto opposto. 2.1. Il primo motivo è fondato. Il giudice dell’opposizione, non avendo rinvenuto il dec reto di liquidazione nel fascicolo del procedimento penale nell’ambito del quale era stata disposta la custodia, era tenuto a disporne l’acquisizione presso il Pubblico Ministero che aveva emesso il provvedimento, non essendo l’atto contenuto nel fascicolo del procedimento penale nell’ambito del quale era stata disposta la custodia. L’art. 15, comma quinto, d.lgs. 150/2011 prevede espressamente che il Presidente del tribunale chiamato a pronunciarsi sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazioneo a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Come precisato da questa Corte, la locuzione "può" contenuta nella norma deve poi essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass.24554/2022; Cass. 23133/2021; Cass. 2206/2020). 2.2. Anche il secondo motivo è fondato. Il Tribunale era tenuto a valutare nel merito i motivi di opposizione pur in mancanza del decreto di liquidazione, del quale l’ordinanza riproduce il contenuto essenziale, indicando gli importi liquidati a titolo di indennità, il criterio adottato, il periodo preso in considerazione e il materiale in sequestro (cfr. ordinanza, pag. 1), dovendo – in effetti – semplicemente stabilire il periodo di durata effettiva della custodia ai fini della quantificazione dell’indennità. L’art. 15 d.lgs. 150/2011 non ricollega alla mancanza del decreto oggetto di opposizione alcun effetto preclusivo per l’esame delle questioni dibattute, dovendosi tener conto anche del contenuto del provvedimento esposto negli atti difensivi. Inoltre, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria, ma costituisce la fase di un unico procedimento; trattasi di giudizio a carattere interamente devolutivo il cui oggetto non è la legittimità del decreto, ma la correttezza della pronuncia e delle liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass.1470/2018; Cass. 24672/2013; Cass. 2576/1989). Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di altroMagistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second