CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 34952/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7690-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso io studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]_\10 ZENCOVICH, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato - che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, al ricorso notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1924/20, del 24 luglio 2020, della Corte di Appello di Venezia; - che, peraltro, il predetto ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato nei termini di legge (art. 369 cod. proc. civ.); - che esso è, dunque, è improcedibile, con conseguente possibilità di rilievo "ex officio" dell'improcedibilità (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 9 novembre 2017,11. 2652), Rv. 646565-01); - che le spese sostenute dal controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ( -e. r - che il mancato deposito del ricorso osta alla possibilità di dichiarare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 96599 del 2017, cit.). PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che -g ce '.e) L-1_ liquida in f: 5-.-sor,u-1, oltre €. 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ric. 2021 n. 07690 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 7 NOV 2011 [OSCURATO:PERSONA] Luc