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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49377/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (sulla mancata assoluzione dal reato di ricettazione e sulla mancata esclusione della recidiva) sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, guanto alla responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., con motivazione sintetica ma puntuale, sottolineava l'impossibilità di configurare la fattispecie dell'incauto acquisto.

Quanto alla omessa esclusione della recidiva deve, inoltre, evidenziarsi che nell'atto di appello tale richiesta era formulata in termini di assoluta genericità essendo semplicemente enunciata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (sulla mancata assoluzione dal reato di ricettazione e sulla mancata esclusione della recidiva) sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, guanto alla responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., con motivazione sintetica ma puntuale, sottolineava l'impossibilità di configurare la fattispecie dell'incauto acquisto. Quanto alla omessa esclusione della recidiva deve, inoltre, evidenziarsi che nell'atto di appello tale richiesta era formulata in termini di assoluta genericità essendo semplicemente enunciata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris