CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 03691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 25 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 3.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 1 lett. A e 256 comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006. Fatti commessi in Ravenna in data anteriore e prossima al 20 febbraio 2020. Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non era iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, risalendo la sua iscrizione al 17 febbraio 2025, dunque ad epoca successiva alla presentazione dell'atto di appello convertito, recante la data del 7 marzo 2024. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.