CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 07/04/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 20/01/2019 del G.i.p. del Tribunale di Messina, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di indebito utilizzo di una carta bancoposta (capo a dell'imputazione) e di ricettazione della stessa carta, della quale era stato denunciato lo smarrimento (capo b dell'imputazione). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione e alla provenienza delittuosa della menzionata carta bancoposta pagamento è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Messina (a pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01), con la conseguente sussistenza, nell'analogo caso in esame, sia dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione sia della provenienza delittuosa della carta bancoposta ricevuta dall'imputato. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo «alla condotta integrante il reato di cui all'art. 493 ter c.p.», in quanto l'imputato «avrebbe dovuto rispondere di un solo reato (e non di entrambi) ed, eventualmente, il reato di ricettazione doveva considerarsi assorbito in quello di indebito utilizzo di carte di credito», è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Messina (a pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte di cassazione, con riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame, ha chiarito che risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, primo periodo, cod. pen., il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777-01). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo a) dell'imputazione come frode informatica di cui all'art. 640-ter, primo comma, cod. pen., anziché come indebito utilizzo di carta di pagamento, è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Messina (a pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di cassazione, con riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame, ha chiarito che integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-ter cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi a una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007-01) e che, nella specie, non è emerso da alcun elemento che l'imputato avesse realizzato frodi informatiche. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'«insufficiente motivazione in ordine a eventuale tentativo del reato di cui all'art. 493-ter c.p.», in quanto «non è stata portata a termine l'intera condotta», è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Messina (a pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di cassazione ha chiarito che l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi dì un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 255109-01, relativa a una fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza), come è avvenuto nel caso in esame nel quale l'imputato è risultato avere inserito la carta bancoposta nell'apposita fessura dello sportello ATM (tenendo in mano un foglietto con scritti il codice della stessa carta), così utilizzandola e consumando il reato. Ritenuto che il quinto motivo, con cui si lamenta l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che - posto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01) - la Corte d'appello di Messina ha sufficientemente motivato al riguardo, con l'evidenziare, oltre all'assenza di elementi valutabili positivamente, come alla concessione del beneficio ostassero i gravi numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e