CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 25462/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Spoleto 1'11 gennaio 2022 ha rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168 bis cod. proc. pen.) dell'imputato e conseguentemente della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. dell'Il gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] è imputato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Giudice negato l'ammissione all'istituto sulla base di un ragionamento erroneo ed illegittimo, avendo ritenuto che l'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen. comporterebbe la diminuzione di un solo giorno, anziché della metà, come dovrebbe ritenersi in un'ottica di favore e secondo un'interpretazione estensiva, idonea ad incentivare il ricorso allo strumento deflattivo. Donde l'illegittimità dell'ordinanza e conseguentemente della sentenza. Con memoria del 13 maggio 2022 ribadisce la censura già svolta e contesta i profili di possibile inammissibilità rilevati in sede di esame preliminare del ricorso e di assegnazione alla Sez. 7 della S.C. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto le sentenze richiamate nella memoria sono rese in fattispecie non coincidenti ed inoltre la decisione impugnata non riconosce l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen., sicché la questione è priva di qualsiasi rilevanza. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis