CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 09/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29471 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29471del ruolo generale dell’anno 2022, proposto MANCINELLI Giuseppe (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 63C07 B474W) rappresentato e difesodall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRL RNZ59T20 L366X ) -ricorrente- nei confronti di REGIONE MARCHE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S43 E783L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T48 Z112Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 551/2022, pubblicatain data 1° giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Re- gione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della collisione con un animale selva- tico (tasso), avvenuta sullastrada provinciale n. 25 Cingolana. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Macerata. Ric. n. 29471/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Il Tribunale di Macerata, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre il Mancinelli, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso la Regione Marche. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso Le parti hannodepositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli Artt. 2052, 2697 c.c. e 115 c.p.c.in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.per aver il Tribunale ritenuto non raggiunta la prova del danno subito dal ricorrente, benché agli atti vi fossero docu- menti decisivi ed incontrovertibili, idonei a ritenere raggiunta la prova e, conseguentemente, dimostrata la responsabilità della Regione Marche ai sensi dell’art. 2052 c.c.». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 1.1Il giudice di appello ha rigettato la domanda ritenendo as- sorbente, quale ragione più liquida, l’insufficienza della prova dei danni che l’attore assume di avere subito in conseguenza dell’incidente, e ciò: a) sia con riguardo alla «prova delle con- seguenze dannose –invero neppure dettagliatamente descritte dall’attore nel suo atto di citazione –ascrivibili all’urto dell’ani- male selvatico con il veicolo», avendo ritenuto insufficienti, al fine di individuare le conseguenze dannose subite dal veicolo a seguito del dedotto scontro con l’animale e la relativa quantifi- cazione del danno, dei meri preventivi di spesa forniti da ditte Ric. n. 29471/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 di riparazione (sebbene, almeno in parte, confermati dai loro autori, sentiti come testimoni); b) sia con riguardo alla «effet- tiva derivazione dei danni indicati nel preventivo, rispetto al si- nistro del quale è causa», anche per la mancanza di un idoneo riscontro dell’effettivo stato del veicolo anteriormente e subito dopo l’incidente. 1.2Tanto chiarito, va premesso che, nella specie, il principio della ragione più liquida (sul quale, da ultimo, cfr.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025) non può ritenersi, di per sé, erroneamente applicato dal tribunale, come sostenuto nella requisitoria del pubblico ministero (senza che, in verità, la que- stione sia direttamente e specificamente posta dalla parte ri- corrente). L’ufficio della procura fonda, in realtà, le sue argomentazioni (come in definitiva il ricorrente) essenzialmente sull’assunto dell’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza della prova del danno o, addirittura, nella pretesa mancanza di un’effettiva e logica motivazione in punto di valutazione del compendio probatorio, in proposito. Ma ciò conferma, sul piano logico e giuridico, che la mancanza di prova del danno dedotto da parte attrice –e di cui quest’ul- tima chiede il risarcimento –risulta effettivamente questione di merito decisiva ed assorbente di ogni altra, ai fini dell’esito del giudizio, il che giustifica l’applicazione del cd. criterio della ra- gione più liquida. 1.3Per analoghe ragioni risultano inammissibili, in quanto non rilevanti ai fini dell’esito del giudizio –e, per altro profilo, non coerenti con l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata –le questioni formulate con il motivo di ricorso in esame rela- tivamente all’inquadramento giuridico della fattispecie nell’am- bito delle previsioni di cui all’art. 2052 c.c. o all’art. 2043 c.c.: dal momento che, come già visto, la causa è stata decisa sulla base dell’applicazione del cd. criterio della ragionepiù liquida, Ric. n. 29471/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 per difetto di sufficiente prova del danno, non potrebbe assu- mere alcun concreto rilievo il criterio di imputazione della re- sponsabilità in astratto applicabile, essendo in ogni caso neces- saria la prova del danno. 1.4Passando all’esame delle ulteriori censure formulate con il motivo di ricorso in esame, il ricorrente assume che le prove fornite avrebbero dovuto ritenersi sufficienti a documentare i danni derivati al suo veicolo a seguito dell’incidente con l’ani- male selvatico e a consentire la liquidazione degli stessi. Deduce, in proposito, una pretesa violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. 1.4.1Orbene, innanzi tutto, le suddette censure non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sen- tenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 : « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza proba- toria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qua- lora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola- mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione») Ric. n. 29471/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 1.4.2In ogni caso, la decisione impugnata, per quanto riguarda la valutazione della prova del danno dedotto, risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, néinsa- nabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede. Il ricorrente, nella sostanza, richiede una nuova e diversa valu- tazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legit- timità. 1.4.3Neanche possono ritenersi ammissibili le censure relative ad una pretesa non contestazione dei suddetti danni da parte dell’ente convenuto, sia perché il ricorso non risulta, sul punto, sufficientemente specifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia perché, comunque, dal contenuto delle difese della Regione Marche richiamate nel ricorso, risulta che l’indi- cata contestazione era stata avanzata ed anche in modo suffi- cientemente specifico. 1.4.4Infine, poiché la prova del danno va certamente fornita dal danneggiato, quale fatto costitutivo del suo diritto al risar- cimento, anche sotto tale profilo risulta manifestamente infon- data la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. 2. Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza per errore di percezione in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.e contestuale violazione dell’ art. 115 c.p.c. poiché il Tribunale, pur disponendo di tutti gli elementi di prova finalizzati ad ac- certare la sussistenza e la consistenza del danno patito dal ri- corrente, ha travisato completamente gli stessi, percependo circostanze in essi non ravvisabili, sì da concludere per il rigetto della domanda risarcitoria promossa nei confronti della Regione Marche». Con il terzo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo omesso il Giudice di appello di esaminare gli elementi probatori presentati dal ricorrente, con- troversi fra le parti, decisivi ai fini del giudizio». Ric. n. 29471/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Il secondo ed il terzo motivosono logicamente e giuridicamente connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiunta- mente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe del tutto travisato il significato e le oggettive emergenze delle prove acquisite. Ma, in senso contrario, è sufficiente osservare che deve certa- mente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisa- mento delle prove, tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta dal ricorrente una svista concer- nente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probato- ria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 5/03/2024). In definitiva, anche le censure formulate con i motividi ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insinda- cabili accertamenti di fatto operati dal giudic e del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, Ric. n. 29471/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 liquidandole in complessivi € 1.800,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di c