CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 07731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3387 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 37. - r icorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a. giusta deliberato dell’[OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 2019), - in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Brenta n. 18/B -con sede in Verona, al Viale dell’Agricoltura n. 7 , in perso na della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale rilasciata con atto per Notar P. Martino di Roma del 31 gennaio 2023,rep. n. 10241 , ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore dell’1 febbraio 2023,ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Roma, alViale dei Parioli n. 74. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. - intimate - avverso la sentenza, n. 1302/2018, del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Catania, con sentenza parziale del 21 febbraio 2005, n. 19, - fra le altre statuizioni qui non più rilevanti - accolse la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori per la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., contro il [OSCURATO:SOCIETA]., volta alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola di determinazione del loro tasso secondo gli “usi piazza” in relazione al contratto di conto corrente n. 410.1023.35, già con essa intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Dispose, inoltre, la prosecuzione del giudizio, al fine di rideterminare, come richiesto dai medesimi convenuti, il credito della banca nei loro confronti, anche all’esito della definizione della domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna dei fideiussori al pagamento di effetti cambiari scontati, rimasti insoluti e protestati. 1.1. Con sentenza del 19 maggio 2010, n. 556, la Corte d’appello di Catania respinse il gravame del Palmeri e della Scerra contro quella decisione parziale, confermandola, dunque, sul capo predetto. 1.2. Il Tribunale di Catania, quindi, con sentenza definitiva del 17 dicembre 2010, n. 4581, all’esito della espletata c.t.u. contabile, accertò un saldo negativo di conto corrente pari ad € 71.994,41, detrattigli interessi capitalizzati e comprensivo degli interessi legali, oltre al debito di € 499.704,70, a titolo di effetti insoluti e protestati. 2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 5 giugno 2018, n. 1302, pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dai coniugi suddetti e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società in cui era stata fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta cessionaria in blocco dei crediti del Banco di Sicilias.p.a.) contro la decisione definitiva di primo grado, diede atto dell’intervento spontaneo in lite prima della Arena [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria in blocco dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si riportò alle difese della cedente, e, poi, della [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti in sofferenza di cui era titolare la Arena [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ribadì le difese della stessa. Respinse, poi, i motivi di gravame formulati dai coniugi suddetti e, in parzialeriforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di rideterminazione del credito vantato dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei loro confronti con riguardo all’applicazione degli interessi legali al rapporto di conto corrente n. 410.1023.35, confermandola per il resto. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, la stessa osservò che: i) la doglianza degli appellanti principali relativa alla mancata declaratoria in primo grado della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi ultralegali e dell’anatocismo era inammissibile, avendo ad oggetto un capo della sentenza parziale relativo alla domanda di rideterminazione del credito, non suscettibile di riforma in quella sede, in quanto già impugnato con l’appello contro detta sentenza parziale del tribunale. Su tale punto, peraltro, la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Catania n. 556 del 2010, che aveva confermato quanto statuito dal Tribunale con la sentenza parziale del 2005, aveva giudicato, da un lato, valida la clausola sugli interessi ultralegali, essendo stato il tasso specificamente indicato e documentalmente provato, e, dall’altro, nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale; ii) proprio sulla base di quest’ultima decisione, in appello era stata disposta una nuova consulenza contabile, al fine di rideterminare, come da essi richiesto, il credito vantato dalla banca nei confronti dei coniugi Palmeri-Scerra, tenendo conto degli interessi ultralegali pattuiti, ma senza capitalizzazione: tuttavia, non era stato possibile espletarla, per la mancata produzione in giudizio degli estratti conto da parte dei menzionati coniugi, attori in riconvenzionale con la domanda di accertamento, onde, non essendo stato il relativo onere assolto, la loro domanda relativa doveva essere respinta; iii) i medesimi appellanti principali non avevano tempestivamente ed inequivocabilmente contestato, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la conformità agli originali delle fotocopie degli effetti cambiari protestati, sicché correttamente il giudice di prime cure ne aveva ritenuto la piena valenza probatoria. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della doBanks.p.a. (poi ridenominatasi doValue s.p.a.), mentre sono rimaste solo intimate la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Arena [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 348- bis, comma 1, e 341 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», laddove la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non più ammissibili, in quanto trattate dalla sentenza parziale e non impugnate, le censure afferenti la domanda di rideterminazione del credito vantato dalla banca, proposta dai fideiussori in via riconvenzionale in primo grado. Assumono i ricorrenti che il giudice di primo grado, con la sentenza parziale n. 19/2005, non aveva definito la loro domanda riconvenzionale, avendo rimesso la causa in istruttoria per la rideterminazione del credito effettivamente vantato dalla banca nei loro confronti. Del pari, erano deducibili innanzi alla corte territoriale, nella impugnazione della sentenza definitiva, i vizi attinenti alla c.t.u. espletata in primo grado; II) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la corte etnea erroneamente ritenuto gravante l’onere della prova, quanto alla produzione degli estratti conto, sui coniugi Palmeri-Sciarra, impossibilitati, tuttavia, al riguardo, non essendo debitori principali, bensì fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., già fallita nel 1996. A loro dire, invece, l’onere della prova circa l’esistenza della pretesa creditoria, fatta valere in giudizio dalla banca, doveva considerarsi in capo a quest’ultima. Per quanto riguardava, invece, la conformità agli originali delle copie fotostatiche degli effetti cambiari scontati e protestati, la corte territoriale altrettanto erroneamente l’ aveva considerat a non tempestivamente contestata dagli originari convenuti/attori in riconvenzionale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., rinvenendosi, al contrario, tali contestazioni sia nei verbali delle operazioni peritali che nel primo scritto difensivo successivo al deposito della c.t.u.. In ogni caso, l’art. 2719 cod. civ., si applicava solo fra operatori commerciali, tali non essendo i ricorrenti. 2.Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. 2.1. Infatti, al di là del richiamo, assolutamente non pertinente, all’art. 348-bis, comma 1, cod. proc.civ. contenuto nella sua rubrica (posto che la corte distrettuale non ha deciso il gravame alla stregua della norma da ultimo citata), i ricorrenti mostrano di non aver colto appieno la ratio decidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata. 2.1.1. Invero, basta qui rimarcare che, come agevolmente si evince da quest’ultima: i) il Tribunale di Catania, con la sentenza parziale del 21 febbraio 2005, n. 19, accolse la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori per la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., contro il [OSCURATO:SOCIETA]., volta alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola di determinazione del loro tasso secondo gli “ usi piazza” in relazione al contratto di conto corrente n. 410.1023.35, già con essa intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Dispose, inoltre, la prosecuzione del giudizio, al fine di rideterminare, come richiesto dai medesimi convenuti, il credito della banca nei loro confronti (o, se si preferisce, il corretto saldo negativo di quel conto corrente) anche all’esito della definizione della domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna dei fideiussori al pagamento di effetti cambiari scontati, rimasti insoluti e protestati; ii) la Corte di appello di Catania, con sentenza del 19 maggio 2010, n. 556, respinse il gravame del Palmeri e della Scerra contro quella decisione parziale, confermandola, dunque, sul capo predetto. Questa decisione, tuttavia, fu cassata da questa Suprema Corte con la sentenza n. 6075 del 2015, che escluse l’invalidità della sola clausola di predeterminazione degli interessi convenzionali sulle scoperture di quel conto, ribadendo, invece, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori; iii) la sentenza di cui oggi si discute ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui coniugi Palmeri/Scerra avevano lamentato «che il Tribunale si sarebbe limitato a riportare i dati della consulenza contabile senza dichiarare la nullità delle clausole che prevedevano l’applicazione degli interessi passivi e della capitalizzazione, in concreto operata dalla banca sul rapporto di conto corrente controverso». Ha esaminato, invece, la domanda di rideterminazione del saldo di quel conto, rigettandola per la impossibilità di procedere al relativo nuovo conteggio, che avrebbe dovuto tenere conto di quanto sancito, medio tempore, dalla menzionata sentenza di questa Suprema Corte n. 6075 del 2015, inassenza di tutti gli estratti conto, neppure allegati alla consulenza tecnica espletata in primo grado. 2.2. Ne deriva, quindi, che la questione della nullità delle clausole di interessi e della loro capitalizzazione trimestrale doveva considerarsi definitivamente decisa dalla sentenza parziale n. 19/2005 del tribunale e dalle successive impugnazioni verso la stessa promosse, mentre la prosecuzione del giudizio aveva riguardato soltanto la rideterminazione, come richiesto dagli odierni ricorrenti, del credito del [OSCURATO:SOCIETA]. nei loro confronti (o, se si preferisce, il corretto saldo negativo del suddetto conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui loro erano fideiussori), anche all’esito della definizione della domanda proposta dal medesimo Banco di loro condanna al pagamento di effetti cambiari scontati, rimasti insoluti e protestati. A tanto aveva fatto seguito, su queste specifiche domande residue, la sentenza definitiva n. 4581/2010 dello stesso tribunale etneo che, all’esito della espletata c.t.u. contabile, accertò un saldo negativo di conto corrente pari ad € 71.994,41, detratti gli interessi capitalizzati e comprensivo degli interessi legali, oltre al debito dei coniugi Palmeri/Scerra di € 499.704,70, a titolo di effetti insoluti eprotestati. Questa sentenza era stata poi fatto oggetto dei gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dai coniugi suddetti e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società in cui era stata fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta cessionaria in blocco dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA].), decisi dalla Corte d’appello di Catania con la sentenza del 5 giugno 2018, n. 1302, di cui oggi si discute. 2.2.1. Resta solo da aggiungere che: i) la preclusione endoprocessuale posta dalla sentenza non definitiva al giudice della prosecuzione è assimilabile a quella del giudicato interno (cfr. Cass. n. 2533 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29321 del 2021); ii) la riforma della sentenza non definitiva deve necessariamente passare attraverso il sistema delle impugnazioni (cfr.Cass. n. 10067 del 2020, secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non conla sentenza definitiva successivamente resa), il che esclude, avuto riguardo alla fattispecie in esame, che lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza non definitiva potesse ritornare sulla propria decisione (cfr. Cass. n. 29321 del 2021; Cass. n. 3069 del 1963). 3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è in parte infondato ed in parte inammissibile. 3.1. È infondato laddove ascrive alla corte territoriale l’asserita erronea ripartizione dell’onere probatorio. 3.1.1. Invero, è sufficiente rimarcare che: i) sono stati gli odierni ricorrenti a chiedere, oltre alla declaratoria di nullità delle clausole di interessi di cui si è detto, la rideterminazione del credito del [OSCURATO:SOCIETA]. nei loro confronti (o, se si preferisce, il corretto saldo negativo del suddetto conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui loro erano fideiussori); ii) la corte distrettuale ha respinto questa domanda per assenza totale della documentazione (estratti conto) necessaria per procedere al corrispondente ricalcolo; iii) costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte -che il Collegio condivide ed intende ribadire, non offrendo le argomentazioni degli odierni ricorrenti significativi elementi per mutarlo -quello secondo cui chi agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo di un conto corrente (ed eventualmente per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito) è gravato dell'onere di produrne l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass.n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass.n. 23852 del 2020; Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass.n. 35041 del 2022). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr.Cass. n. 11543 del 2019. Si veda pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»); iv) è inutile, qui, indugiare ulteriormente sulle conseguenze di una produzione soltanto parziale degli estratti, posto che, come si è già anticipato, nella specie, la corte distrettuale non ne ha rinvenuto alcuno; v) nessun rilievo assume, nell’odierna vicenda, il criterio della cd. vicinanza della prova. È, infatti, senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Cass., SU, n. 13533 del 2001, in motivazione; più di recente, in massima, Cass. n. 6008 del 2012; Cass. n. 486 del 2016). Peraltro, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 33009 del 2019 (richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29632 del 2022), tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca, o possa agevolmente procurarsi, la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nei rapporti di conto corrente bancario, mediante il periodico invio degli estratti conto al correntista e tenuto conto della possibilità di quest’ultimo di avvalersi dello strumento di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., che la giurisprudenza di legittimità ritiene utilizzabile anche per la richiesta degli gli estratti conto. Cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022. Cass. n. 24181 del 2020, inoltre, ha precisato che dello strumento di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B. possa avvalersi anche il fideiussore, atteso che il generico riferimento di detta disposizione al "cliente" «è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un "cliente" della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell'assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell'oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina -come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 e ss. c.c. -"rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell'art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi "informare", proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all'esercizio del potere di cui all'art. 119 T.U.B. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia "cliente" agli effetti di quella norma»). 3.1.2. Nella specie, dunque, la ripartizione dell’onere probatorio come effettuata dalla corte di merito è conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, sicché non merita censura. 3.2. La doglianza, invece, è inammissibile, per evidente carenza di autosufficienza, nella parte in cui ascrive alla corte predetta di aver considerato non tempestivamente contestata dagli originari convenuti/attori in riconvenzionale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la conformità agli originali delle fotocopie degli effetti cambiari scontati e protestati e, quindi, addebitati sul medesimo conto corrente. Sostengono i coniugi Palmeri/Scerra che tali contestazioni erano rinvenibili sia nei verbali delle operazioni peritali che nel primo scritto difensivo successivo al deposito della c.t.u., e che, in ogni caso, l’art. 2719 cod. civ. sarebbe applicabile solo fra operatori commerciali, tali non essendo i ricorrenti. 3.2.1. Basta richiamare, in proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021). Nella specie, il ricorso (cfr. pag. 8-9) non riproduce il contenuto, sullo specifico punto, delle richiamate note autorizzate del 25 aprile 2007 (asseritamente costituente il primo scritto difensivo successivo all’avvenuto deposito della relazione del c.t.u.), né dei verbali di causa successivi, rendendo impossibile, così, a questa Corte, la verifica del loro preteso contenuto. 3.2.2. Non va dimenticato, peraltro, che l'art. 2719 cod. civ. (la cui asserita applicazione solo ai rapporti tra imprenditori non ha fondamento normativo), il quale esige l'espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale ed inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. n. 18074 del 2019; Cass. n. 3540 del 2019). Pertanto, nel momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento, la copia fotostatica acquista l'efficacia probatoria dell'originale (cfr. Cass. n. 4053 del 2018), di cui il giudice deve quindi prendere atto senza che venga in rilievo alcun limite ai propri poteri officiosi. 3.2.3. Nella fattispecie in esame, il ricorso nemmeno indica quando le fotocopie degli effetti predetti erano state concretamente prodotte dal [OSCURATO:SOCIETA]., sicché neppure è dato sapere se le contestazioni delle stesse asseritamente avvenute nelle menzionate autorizzate del 25 aprile 2007 e nei successivi verbali di causa, costituissero la prima risposta successiva alla loro produzione, nuovamente incorrendo, quindi, la censura nella violazione dell’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., con conseguente sua inammissibilità. 4. In definitiva, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assen za di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica costituita controricorrente, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medes