CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva è proposto fuori dei casi previsti dalla legge; che le censure mosse appaiono indeducibili a fronte della corretta ed esaustiva giustificazione della ritenuta circostanza aggravante da parte Corte territoriale con riferimento tanto all'omogeneità del reato rispetto ai precedenti penali, quanto alla valorizzazione della non occasionalità della ricaduta; considerato che il secondo motivo, diretto censurare l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è proposto fuori dei casi previsti in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. È pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore *sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737); che, in applicazione di tali principi, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell'imputata, gravi e specifici, le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale, e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria rneritevolezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Este so