CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 35843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2891-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende. -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – Ric. 2017 n. 02891 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 138/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25.01.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione notificato in data 29/30.01.2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona – Sezione distaccata di Legnago, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passo per il carico e lo scarico senza diritto di soffermo, costituita in favore di un fondo di proprietà degli attori e gravante sulla corte di proprietà delle convenute, chiedendo la condanna di queste ultime a rimuovere ogni opera o oggetto che limiti l’esercizio di tale servitù, nonché a cessare ogni turbativa, di fatto o di diritto. Gli attori fondavano la loro domanda sul fatto che la costituzione di detta servitù risultava non solo da atto pubblico di compravendita risalente al 1912, ma anche dasentenza resa dal Pretore di Isola della Scala il 23/29.11.1978, su istanza del dante causa degli attori, con la quale veniva accertata l’esistenza del diritto di servitù a carico della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 96/2012 rigettava la domanda, dopo aver accertatol’intervenuta estinzione del diritto di servitù di passaggio. 2. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, con pronuncia n. 138/2016, rigettava il gravame, confermando l’estinzione del diritto di servitù di passo per il carico e lo scarico senza diritto di soffermo. 3. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Ric. 2017 n. 02891 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per illeggibilità materiale della motivazione e del dispositivo, tale da determinare carenza della motivazione. Lamentano i ricorrenti che la sentenza è stata redatta a mano con grafia affetta da evidente indecifrabilità, che costringe il lettore a ricostruire induttivamente il contenuto del testo, in violazione del diritto di difesa nonché dell’art. 132, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., dovendo ritenersi la motivazione inesistente. 1.1. Il motivo è infondato, alla luce dei numerosi precedenti di questa Corte sul tema (tra le varie: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25098 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19694 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 20829 del 2016). La Corte, pur censurando la sciatta modalità di redazione della sentenza impugnata - assolutamente ingiustificabile in un sistema caratterizzato dalla generalizzata diffusione dello strumento informatico - non ravvisa , tuttavia , le con dizioni per dichiararne la nullità. Come già affermato in giurisprudenza, in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, il fatto che il testo originale della sentenza sia stilato in forma autografa dall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullità della sentenza, neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 6307 del 05.03.2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4947 del 14.03.2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5071 del 03.06.1996). Non costituisce, quindi, ipotesi di nullità, in sé, non essendo prevista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto Ric. 2017 n. 02891 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 4 - dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e leggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dal giudice, giacché tale modalità di redazione - se il testo della sentenza è comunque, comprensibile- può rilevare solo come mera irregolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7269 del 11.05.2012). 2. Con il secondo motivo il ricorso deduceomesso esame di un fatto decisivo del giudizio,consistente nella esercitabilità fisica della servitù invocata. Violazione di norme di diritto determinata da errata e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della decisione impugnata. Lamentano i ricorrenti che la decisione sarebbe basata sul pilastro logico dell’accertata impossibilità di esercizio della servitù, così argomentando l’intervenuta prescrizione del diritto per non uso. Nella prospettazione dei ricorrenti, il punto decisivo della controversia sarebbe rappresentato dalla percorribilità del passaggio, sebbene ostacolato e disturbato dalle odierne ricorrenti, le quali ostruivano il passaggio – come aveva già evidenziato il Pretore di Isola della Scala – con vari espedienti (autovettura parcheggiata, presenza di un’aiuola di piccole dimensioni, biancheria stesa). 2.1. Il motivo è inammissibile. Va innanzitutto rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di Ric. 2017 n. 02891 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 5 - evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato tali ragioni di diversità fra le due pronunce, peraltro evidentemente insussistenti. Per altro verso, quelli censurati sono accertamenti in fatto, peraltro esposti dal giudice di seconde cure in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. La Corte d’Appello, infatti, ha utilizzato elementi precisi di giudizio derivati da testimonianze ritenute « credibili » in quanto compatibili con l e risultanze della C.T.U. che escludevano il «normale» utilizzo del percorso (p. 10 della sentenza). Come è noto, invero , in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (ex plurimis: Cass. n. 11064/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). In definitiva, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, in favore delle controricorrenti, che liquida in [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 02891 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 6 - 6.200,00 (seimiladuecento) per compensi, di cui €200 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater,nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n