CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 27484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /(' Rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi in censure riproduttive delle stesse doglianze articolate con l'atto di appello adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte distrettuale e comunque, attesa la loro natura meramente contestativa della qualificazione giuridica del fatto, non deducibili in sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità viene esclusa sulla base non solo del dato quantitativo, già idoneo per la sua pregnanza a connotare negativamente la vicenda superando ampiamente il numero delle dosi ricavabili dalla cocaina in possesso del prevenuto (oltre trecento) le cd. "dosi conteggiate a decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 - dep. 15/04/2015, Driouech, Rv. 263068), ma altresì delle circostanze concrete della condotta configurate dalla detenzione dello stupefacente nella pubblica via con alcune dosi pronte per la cessione e dalle modalità di occultamento, rivelatrici di una sia pur rudimentale organizzazione, nonché dalla mancata dimostrazione di stabili fonti di reddito così da lasciar logicamente supporre che dall'attività di cessione l'imputato ricavasse durevolmente il suo sostentamento, tutti elementi logicamente volti ad escludere una ridotta circolazione di merce sul mercato; rilevato che il secondo motivo, afferente alla quantificazione della pena, non risulta aver costituito oggetto di gravame in appello e non può perciò essere prospettato in sede di legittimità, ovverosia al controllo cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il