Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20729/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

na il 13/11/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 settembre 2025 il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo a fine di confisca dei conti correnti bancari di svariate società commerciali ritenute riconducibili alla indagata, che era stato disposto in relazione a reati tributari e di autoriciclaggio alla stessa contestati.

2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a sette motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento delle indagini e l'iter processuale.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancata traduzione del decreto di sequestro e la conseguente violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e anche dell'art. 6 CEDU, essendo nota l'ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana scritta, tanto che era stata disposta la traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto.

La relativa eccezione, sollevata con la richiesta di riesame, era stata disattesa dal Tribunale di Ancona con argomenti errati e infondati, consistenti nella non obbligatorietà della traduzione del decreto di sequestro, nell'avvenuta comprensione del provvedimento da parte della ricorrente (che aveva potuto elaborare con il proprio difensore la strategia difensiva da contrapporre al provvedimento di sequestro), nel rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente di documenti redatti in italiano dimostrativi della sua conoscenza della lingua, in quanto la richiesta di riesame era stata elaborata autonomamente dal difensore e nella abitazione della ricorrente vi era anche un altro soggetto; l'obbligo di traduzione dovrebbe, poi, essere esteso anche ai provvedimenti cautelari, in quanto finalizzati alla espropriazione.

2.2. In secondo luogo, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona e la violazione ed errata applicazione degli artt. 8, 9, 12, 16, 18, 27 e 321 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a causa della erroneità della determinazione della competenza per territorio sulla base del luogo di accertamento dei reati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, dunque in Ancona, per essere tutte le società amministrate di fatto dalla ricorrente delle cartiere, non essendo stato considerato che tra i reati contestati alla ricorrente vi è anche quello di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, realizzato mediante due società pure di fatto amministrate dalla ricorrente e aventi sede in Milano (si tratta dei capi 395 e 396 della rubrica provvisoria), dovendosi di conseguenza applicare il criterio determinativo della competenza presso la sede di tali società, ai sensi del citato art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

22.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e l'errata applicazione del regolamento UE n. 2017/1939, della direttiva UE n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 5 luglio 2017, in quanto i reati contestati, consistenti in frodi fiscali caratterizzate dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e dalla omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, determinavano il trasferimento dei profitti di tali reati all'estero (in Lussemburgo, in Germania e in Irlanda e poi in Cina), con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto essere attribuiti alla Procura Europea, prevista dal regolamento UE n. 2017/1939, con la conseguente erroneità della motivazione con la quale la relativa eccezione era stata disattesa dal Tribunale di Ancona, che si era limitato a sottolineare che tutti i reati contestati erano stati commessi in territorio italiano, in quanto la disciplina istitutiva della Procura Europea fa riferimento ad azioni od omissioni connesse al territorio di più stati dell'Unione Europea e non a reati commessi in più stati, purché da essi derivi un delitto fiscale che generi un danno di ammontare superiore a 10 milioni di euro.

Ciò determinerebbe la nullità del decreto di sequestro, in quanto la relativa richiesta sarebbe stata formulata da un organo incompetente.

2.4. Con il quarto motivo si eccepisce l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al gennaio/febbraio 2024 e la violazione degli artt. 178, 191 e 405 cod. proc. pen., in quanto l'informativa di reato del 25 giugno 2025 si fondava sull'esame dei documenti sequestrati alla ricorrente nel gennaio 2024, in assenza di delega del Pubblico ministero per l'esame di tali documenti e di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, decorso nel gennaio/febbraio 2025, con la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente a tale data e la mancanza, in assenza di tali atti a cagione della loro inutilizzabilità, di elementi dimostrativi della gravità indiziaria, essendo, tra l'altro, prive di efficacia le deleghe orali di indagini alle quali aveva fatto riferimento il Pubblico ministero nel corso dell'udienza di discussione innanzi al Tribunale.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta l'insussistenza degli indizi di responsabilità e la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per essere gli indizi, in particolare della veste di amministratrice di fatto di varie società, stati desunti esclusivamente dal ritrovamento di documenti amministrativi e contabili presso l'abitazione della ricorrente, benché tali documenti non potessero ritenersi dimostrativi della suddetta veste di amministratrice di fatto di società ritenute "cartiere", sottolineando l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata anche su tale punto, essendo stato indebitamente sottovalutato il dato della detenzione della ricorrente all'atto della costituzione di alcune di dette società: ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, la mancanza della motivazione, anche a causa della omessa risposta ad alcune censure difensive, con la conseguente ravvisabilità delle violazioni di legge processuale denunciate.

32.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di mancata trasmissione degli atti di indagine e la violazione degli artt. 125, 178, 309 e 324 cod. proc. pen., tra cui le SOS integrali e i verbali da cui si ricava il contenuto di quanto rinvenuto nei dispositivi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA].

2.7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione del principio di proporzionalità e la violazione degli artt. 5 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 321 cod. proc. pen., per essere stato disposto il sequestro di tutto il profitto dei reati di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati alla ricorrente senza accertare l'effettivo profitto conseguito dalla stessa, come invece sarebbe stato onere del Tribunale, secondo consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte EDU (si richiama, in particolare, oltre ad altre, la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, Massini).

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando il carattere assorbente della censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, in quanto sul punto il Tribunale di era limitato a evidenziare che la ricorrente era stata trovata in possesso di documenti identificativi a lei non riferibili e di documenti bancari e appunti manoscritti relativi a società lei formalmente riconducibili, senza evidenziare alcuna effettiva riconducibilità di tali documenti alle ipotesi delittuose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi di riesame, è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua mancata traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente, è manifestamente infondato.

L'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, cosicché l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszwoski, Rv. 263191 - 01).

La mancata inclusione del decreto di sequestro nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. - per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), 4del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna), costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (v.

Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260032 - 01).

Quanto alla violazione del diritto di difesa è stato già osservato che la mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola il diritto di difesa e quello a un giusto processo, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mosso, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto (così (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01, cit.).

Neppure è ravvisabile un pregiudizio per i diritti dominicali della ricorrente, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1, che consacra la proprietà privata come diritto fondamentale, posto che il provvedimento cautelare censurato ha solamente determinato l'apposizione di un vincolo, senza alcun effetto espropriativo, al quale il sequestro è solo strumentalmente coordinato, cosicché anche in tale prospettiva non è dato di ravvisare alcun pregiudizio per diritti fondamentali della ricorrente quale conseguenza della omessa traduzione del decreto di sequestro.

Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha disatteso gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con la richiesta di riesame evidenziando sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente, che non ha chiesto di essere rimessa in termini per presentare richiesta di riesame ma anzi la ha già proposta per il tramite del suo difensore di fiducia muovendo plurimi e articolati rilievi al provvedimento cautelare, sia la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente medesima, dimostrata dalla presenza di numerosi documenti in lingua italiana nella abitazione della ricorrente (o, comunque, in luoghi nella sua disponibilità).

Tali argomenti, non manifestamenti illogici e idonei a confutare la prospettazione difensiva della ignoranza della lingua italiana e del grave 5pregiudizio conseguente alla mancata traduzione del decreto di sequestro, sono stati criticati dalla ricorrente in modo non consentito nel giudizio di legittimità, censurando la valutazione degli elementi indiziari concernenti la sua conoscenza della lingua italiana e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, che non è certamente apparente, e dunque non è sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

3. Il secondo motivo, relativo alla competenza per territorio, è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Ancona, disattendendo l'analoga eccezione sollevata con la richiesta di riesame, ha correttamente evidenziato che i reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di pari gravità rispetto agli altri reati contestati, compresi i reati di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, sono stati commessi, evidentemente, per primi, con la conseguente competenza del giudice del loro accertamento, non essendo noto il luogo di emissione delle fatture ritenute afferenti a operazioni inesistenti, non potendo farsi riferimento alle sede delle società emittenti, trattandosi di società ritenute totalmente destrutturate, prive di reale operatività, con la conseguente applicazione del criterio del luogo di accertamento di cui all'art. 18, comma 1, d.

Igs. n. 74 del 2000 per tutti i reati contestati, in quanto connessi e di pari gravità rispetto al primo reato di cui all'art. 8 citato per il quale è stata correttamente individuata la competenza per territorio del Tribunale di Ancona.

4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro per appartenere la competenza investigativa alla Procura Europea (EPPO), è manifestamente infondato.

La normativa speciale relativa alle funzioni di EPPO di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»", lascia "ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice" nazionale, in quanto detta disciplina riguarda solamente i rapporti interni tra le Procure nazionali e i Procuratori europei delegati (PED), ma non incide sulla determinazione della competenza per territorio, che continua a dover essere stabilita secondo le regole 6generali (cfr., in termini, Sez. 5, n. 33087 del 10/05/2024, Gatta, Rv. 286785 - 01).

La circostanza, prospettata dalla ricorrente, che le indagini preliminari avrebbero dovuto essere attribuite alla Procura Europea non influisce, dunque, sulla validità del provvedimento impugnato, in relazione al quale non sono state sollevate questioni di competenza per territorio del Tribunale di Ancona, giacché i criteri di attribuzione degli affari alla Procura Europea attengono, appunto, ai rapporti tra organi inquirenti e la loro eventuale violazione non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del terzo motivo, risultando chiaramente insussistente la nullità del provvedimento impugnato quale conseguenza della denunciata violazione dei criteri di ripartizione delle indagini tra uffici inquirenti.

5. Il quarto motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al gennaio/febbraio 2024 e la violazione degli artt. 178, 191 e 405 cod. proc. pen., sulla base del rilievo che l'informativa di reato del 25 giugno 2025 si fonda sull'esame dei documenti sequestrati alla ricorrente nel gennaio 2024, in assenza di delega del Pubblico ministero per l'esame di tali documenti e di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per manifesta infondatezza.

Mediante tale censura, infatti, pur essendo stata sollevata una eccezione di inutilizzabilità di atti di indagine, non sono stati indicati gli atti che sarebbero stati compiuti successivamente alla scadenza del relativo termine di durata massima e che sarebbero di conseguenza inutilizzabili, posto che nel ricorso si fa generico riferimento alla informativa conclusiva della polizia giudiziaria, senza altre specificazioni, benché tale atto compendi e valuti l'esito delle attività di indagine svolte sino a tale momento, di cui, però, nel ricorso non vi è alcuna specificazione, tantomeno, come invece necessario, né della incidenza degli atti ritenuti inutilizzabili sulla motivazione dell'ordinanza impugnata.

La censura risulta, dunque, priva della necessaria specificità a causa della mancata illustrazione della incidenza degli atti di indagine ritenuti inutilizzabili sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), in quanto nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova o indiziari acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, 7nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

La censura è, comunque, manifestamente infondata, in quanto il Tribunale, nel disattendere l'identico rilievo, ha evidenziato che i reati per cui si procede sono stati iscritti nel registro delle notizie di reati di cui all'art. 335 cod. proc. pen. nel giugno 2024, con la conseguenza che l'attività investigativa confluita nella informativa di reato della polizia giudiziaria del 26 giugno 2025 risulta essere stata tutta compiuta prima della scadenza del relativo termine.

6. Il quinto motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla conferma della sussistenza di indizi della realizzazione dei reati contestati (ossia plurime violazioni degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), è inammissibile.

Va, in premessa, rammentato, come peraltro già osservato al par. 2, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella 8effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Ora, nel caso in esame, la ricorrente si duole, in realtà, della valutazione degli elementi indiziari a carico, in particolare di quelli dimostrativi della sua veste di amministratrice di alcune delle società coinvolte nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, lamentando l'illogicità e, comunque, la mancanza della motivazione sul punto.

Si tratta, alla stregua dell'univoco orientamento ricordato, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto la motivazione, non sindacabile sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità, non è certamente mancante, con la conseguente insussistenza della violazione di legge processuale denunciata.

Il Tribunale di Ancona, nel disattendere le analoghe censure sollevate con la richiesta di riesame ha indicato i plurimi e convergenti elementi ritenuti, in modo non certo manifestamente illogico, dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, costituiti dalla accertata disponibilità degli atti costitutivi di società cartiere, dei documenti di identità degli amministratori, delle carte bancomat delle stesse, delle coordinate dei conti bancari intestati alle medesime società, di ingenti somme di denaro contante e di oggetti preziosi, di numerosi timbri relative alle società ritenute cartiere e oggetto delle indagini, nonché di proposte di acquisto immobiliari per importi rilevanti; dalla sorpresa della ricorrente, in occasione della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria, nel compimento di attività strumentali alla realizzazione dei reati (l'esame delle situazioni finanziarie di alcune delle società alla stessa riconducibili e coinvolte nel sistema fraudolento e la stessa emissione di fatture per operazioni inesistenti, avvenuta presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]).

Sulla base di questi, univoci, elementi il Tribunale ha ribadito l'esistenza di indizi dimostrativi del pieno coinvolgimento della ricorrente, quale amministratrice di fatto di varie società commerciali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G.W.

Logistica, G.M.

Group) nelle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nei successivi trasferimenti di denaro, giustificati con fatture passive oggettivamente false, sottolineando il pieno inserimento della ricorrente in tale meccanismo fraudolento, già individuato da precedenti indagini, concludendo per l'esistenza 9della partecipazione della ricorrente ai reati alla stessa provvisoriamente contestati.

Si tratta di motivazione non certamente apparente, in quanto mediante la stessa sono stati illustrati i plurimi e concordanti elementi ritenuti, in modo non illogico, dimostrativi del pieno inserimento nel sistema fraudolento della ricorrente, che quest'ultima ha censurato in modo generico, senza considerare tutti detti elementi indiziari nella loro valenza dimostrativa, denunciando in modo chiaramente infondato la mancanza della motivazione e prospettandone, in modo non consentito, l'insufficienza e l'illogicità, con la conseguente manifesta infondatezza di dette censure.

7. Il sesto motivo, mediante il quale è stata lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di mancata trasmissione degli atti di indagine e la violazione degli artt. 125, 178, 309 e 324 cod. proc. pen., tra cui le SOS integrali e i verbali da cui si ricava il contenuto di quanto rinvenuto nei dispositivi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile a causa della sua novità.

Tale questione non era, secondo quanto risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, stata oggetto di gravame, cosicché è ora preclusa la denuncia di un vizio di motivazione sul punto, alla stregua del consolidato principio secondo cui non può essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il punto non gli era stata sottoposto e l'eventuale travisamento della prova non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01).

Dallo stralcio del verbale di udienza inserito nel corpo del ricorso e a questo allegato (sub 4) si ricava solo la proposizione di una eccezione di nullità, ma non anche la correlazione di questa alla mancata trasmissione di parte degli atti di indagine da parte del Pubblico ministero.

Anche tale censura risulta, peraltro, generica e priva della necessaria concludenza, non essendo stata illustrata l'incidenza e la rilevanza degli atti di indagine della cui mancata trasmissione la ricorrente si duole.

8. Il settimo motivo, relativo al difetto di proporzionalità del provvedimento di sequestro, per non essere stata individuata la quota di profitto riconducibile alla ricorrente e limitato a questa il vincolo apposto sui suoi beni, è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare i più recenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in proposito, omettendo qualsiasi analisi delle condotte contestate, in particolare dei reati provvisoriamente a essa ascritti, e senza, soprattutto, indicare se e con quali modalità nella loro realizzazione abbiano e in quale misura concorso altri soggetti, 1 0ai quali ricondurre parte del profitto di detti reati, cosicché la censura risulta priva della necessaria specificità ed è inidonea a costituire utile mezzo di critica argomentata alla decisione impugnata, posto che non sono stati indicati i concorrenti nei reati di cui è stato disposto il sequestro del profitto né il ruolo dagli stessi, con la conseguenza che non è possibile, allo stato, rilevare alcuna violazione del principio di proporzionalità, per essere stato disposto il sequestro di profitto non conseguito dalla ricorrente o in misura eccedente a quello alla stessa effettivamente riconducibile o senza considerare la partecipazione di altri (non indicati) soggetti.

9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](71, Deposita in [OSCURATO:PERSONA], 05 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] t 4, rrabito 2vfl- 1 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na il 13/11/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025 il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo a fine di confisca dei conti correnti bancari di svariate società commerciali ritenute riconducibili alla indagata, che era stato disposto in relazione a reati tributari e di autoriciclaggio alla stessa contestati. 2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a sette motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento delle indagini e l'iter processuale. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancata traduzione del decreto di sequestro e la conseguente violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e anche dell'art. 6 CEDU, essendo nota l'ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana scritta, tanto che era stata disposta la traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto. La relativa eccezione, sollevata con la richiesta di riesame, era stata disattesa dal Tribunale di Ancona con argomenti errati e infondati, consistenti nella non obbligatorietà della traduzione del decreto di sequestro, nell'avvenuta comprensione del provvedimento da parte della ricorrente (che aveva potuto elaborare con il proprio difensore la strategia difensiva da contrapporre al provvedimento di sequestro), nel rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente di documenti redatti in italiano dimostrativi della sua conoscenza della lingua, in quanto la richiesta di riesame era stata elaborata autonomamente dal difensore e nella abitazione della ricorrente vi era anche un altro soggetto; l'obbligo di traduzione dovrebbe, poi, essere esteso anche ai provvedimenti cautelari, in quanto finalizzati alla espropriazione. 2.2. In secondo luogo, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona e la violazione ed errata applicazione degli artt. 8, 9, 12, 16, 18, 27 e 321 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a causa della erroneità della determinazione della competenza per territorio sulla base del luogo di accertamento dei reati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, dunque in Ancona, per essere tutte le società amministrate di fatto dalla ricorrente delle cartiere, non essendo stato considerato che tra i reati contestati alla ricorrente vi è anche quello di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, realizzato mediante due società pure di fatto amministrate dalla ricorrente e aventi sede in Milano (si tratta dei capi 395 e 396 della rubrica provvisoria), dovendosi di conseguenza applicare il criterio determinativo della competenza presso la sede di tali società, ai sensi del citato art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 22.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e l'errata applicazione del regolamento UE n. 2017/1939, della direttiva UE n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 5 luglio 2017, in quanto i reati contestati, consistenti in frodi fiscali caratterizzate dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e dalla omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, determinavano il trasferimento dei profitti di tali reati all'estero (in Lussemburgo, in Germania e in Irlanda e poi in Cina), con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto essere attribuiti alla Procura Europea, prevista dal regolamento UE n. 2017/1939, con la conseguente erroneità della motivazione con la quale la relativa eccezione era stata disattesa dal Tribunale di Ancona, che si era limitato a sottolineare che tutti i reati contestati erano stati commessi in territorio italiano, in quanto la disciplina istitutiva della Procura Europea fa riferimento ad azioni od omissioni connesse al territorio di più stati dell'Unione Europea e non a reati commessi in più stati, purché da essi derivi un delitto fiscale che generi un danno di ammontare superiore a 10 milioni di euro. Ciò determinerebbe la nullità del decreto di sequestro, in quanto la relativa richiesta sarebbe stata formulata da un organo incompetente. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al gennaio/febbraio 2024 e la violazione degli artt. 178, 191 e 405 cod. proc. pen., in quanto l'informativa di reato del 25 giugno 2025 si fondava sull'esame dei documenti sequestrati alla ricorrente nel gennaio 2024, in assenza di delega del Pubblico ministero per l'esame di tali documenti e di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, decorso nel gennaio/febbraio 2025, con la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente a tale data e la mancanza, in assenza di tali atti a cagione della loro inutilizzabilità, di elementi dimostrativi della gravità indiziaria, essendo, tra l'altro, prive di efficacia le deleghe orali di indagini alle quali aveva fatto riferimento il Pubblico ministero nel corso dell'udienza di discussione innanzi al Tribunale. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta l'insussistenza degli indizi di responsabilità e la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per essere gli indizi, in particolare della veste di amministratrice di fatto di varie società, stati desunti esclusivamente dal ritrovamento di documenti amministrativi e contabili presso l'abitazione della ricorrente, benché tali documenti non potessero ritenersi dimostrativi della suddetta veste di amministratrice di fatto di società ritenute "cartiere", sottolineando l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata anche su tale punto, essendo stato indebitamente sottovalutato il dato della detenzione della ricorrente all'atto della costituzione di alcune di dette società: ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, la mancanza della motivazione, anche a causa della omessa risposta ad alcune censure difensive, con la conseguente ravvisabilità delle violazioni di legge processuale denunciate. 32.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di mancata trasmissione degli atti di indagine e la violazione degli artt. 125, 178, 309 e 324 cod. proc. pen., tra cui le SOS integrali e i verbali da cui si ricava il contenuto di quanto rinvenuto nei dispositivi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA]. 2.7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione del principio di proporzionalità e la violazione degli artt. 5 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 321 cod. proc. pen., per essere stato disposto il sequestro di tutto il profitto dei reati di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati alla ricorrente senza accertare l'effettivo profitto conseguito dalla stessa, come invece sarebbe stato onere del Tribunale, secondo consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte EDU (si richiama, in particolare, oltre ad altre, la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, Massini). 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando il carattere assorbente della censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, in quanto sul punto il Tribunale di era limitato a evidenziare che la ricorrente era stata trovata in possesso di documenti identificativi a lei non riferibili e di documenti bancari e appunti manoscritti relativi a società lei formalmente riconducibili, senza evidenziare alcuna effettiva riconducibilità di tali documenti alle ipotesi delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi di riesame, è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua mancata traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente, è manifestamente infondato. L'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, cosicché l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszwoski, Rv. 263191 - 01). La mancata inclusione del decreto di sequestro nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. - per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), 4del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna), costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (v. Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260032 - 01). Quanto alla violazione del diritto di difesa è stato già osservato che la mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola il diritto di difesa e quello a un giusto processo, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mosso, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto (così (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01, cit.). Neppure è ravvisabile un pregiudizio per i diritti dominicali della ricorrente, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1, che consacra la proprietà privata come diritto fondamentale, posto che il provvedimento cautelare censurato ha solamente determinato l'apposizione di un vincolo, senza alcun effetto espropriativo, al quale il sequestro è solo strumentalmente coordinato, cosicché anche in tale prospettiva non è dato di ravvisare alcun pregiudizio per diritti fondamentali della ricorrente quale conseguenza della omessa traduzione del decreto di sequestro. Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha disatteso gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con la richiesta di riesame evidenziando sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente, che non ha chiesto di essere rimessa in termini per presentare richiesta di riesame ma anzi la ha già proposta per il tramite del suo difensore di fiducia muovendo plurimi e articolati rilievi al provvedimento cautelare, sia la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente medesima, dimostrata dalla presenza di numerosi documenti in lingua italiana nella abitazione della ricorrente (o, comunque, in luoghi nella sua disponibilità). Tali argomenti, non manifestamenti illogici e idonei a confutare la prospettazione difensiva della ignoranza della lingua italiana e del grave 5pregiudizio conseguente alla mancata traduzione del decreto di sequestro, sono stati criticati dalla ricorrente in modo non consentito nel giudizio di legittimità, censurando la valutazione degli elementi indiziari concernenti la sua conoscenza della lingua italiana e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, che non è certamente apparente, e dunque non è sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 3. Il secondo motivo, relativo alla competenza per territorio, è manifestamente infondato. Il Tribunale di Ancona, disattendendo l'analoga eccezione sollevata con la richiesta di riesame, ha correttamente evidenziato che i reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di pari gravità rispetto agli altri reati contestati, compresi i reati di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, sono stati commessi, evidentemente, per primi, con la conseguente competenza del giudice del loro accertamento, non essendo noto il luogo di emissione delle fatture ritenute afferenti a operazioni inesistenti, non potendo farsi riferimento alle sede delle società emittenti, trattandosi di società ritenute totalmente destrutturate, prive di reale operatività, con la conseguente applicazione del criterio del luogo di accertamento di cui all'art. 18, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000 per tutti i reati contestati, in quanto connessi e di pari gravità rispetto al primo reato di cui all'art. 8 citato per il quale è stata correttamente individuata la competenza per territorio del Tribunale di Ancona. 4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro per appartenere la competenza investigativa alla Procura Europea (EPPO), è manifestamente infondato. La normativa speciale relativa alle funzioni di EPPO di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»", lascia "ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice" nazionale, in quanto detta disciplina riguarda solamente i rapporti interni tra le Procure nazionali e i Procuratori europei delegati (PED), ma non incide sulla determinazione della competenza per territorio, che continua a dover essere stabilita secondo le regole 6generali (cfr., in termini, Sez. 5, n. 33087 del 10/05/2024, Gatta, Rv. 286785 - 01). La circostanza, prospettata dalla ricorrente, che le indagini preliminari avrebbero dovuto essere attribuite alla Procura Europea non influisce, dunque, sulla validità del provvedimento impugnato, in relazione al quale non sono state sollevate questioni di competenza per territorio del Tribunale di Ancona, giacché i criteri di attribuzione degli affari alla Procura Europea attengono, appunto, ai rapporti tra organi inquirenti e la loro eventuale violazione non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del terzo motivo, risultando chiaramente insussistente la nullità del provvedimento impugnato quale conseguenza della denunciata violazione dei criteri di ripartizione delle indagini tra uffici inquirenti. 5. Il quarto motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al gennaio/febbraio 2024 e la violazione degli artt. 178, 191 e 405 cod. proc. pen., sulla base del rilievo che l'informativa di reato del 25 giugno 2025 si fonda sull'esame dei documenti sequestrati alla ricorrente nel gennaio 2024, in assenza di delega del Pubblico ministero per l'esame di tali documenti e di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per manifesta infondatezza. Mediante tale censura, infatti, pur essendo stata sollevata una eccezione di inutilizzabilità di atti di indagine, non sono stati indicati gli atti che sarebbero stati compiuti successivamente alla scadenza del relativo termine di durata massima e che sarebbero di conseguenza inutilizzabili, posto che nel ricorso si fa generico riferimento alla informativa conclusiva della polizia giudiziaria, senza altre specificazioni, benché tale atto compendi e valuti l'esito delle attività di indagine svolte sino a tale momento, di cui, però, nel ricorso non vi è alcuna specificazione, tantomeno, come invece necessario, né della incidenza degli atti ritenuti inutilizzabili sulla motivazione dell'ordinanza impugnata. La censura risulta, dunque, priva della necessaria specificità a causa della mancata illustrazione della incidenza degli atti di indagine ritenuti inutilizzabili sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), in quanto nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova o indiziari acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, 7nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). La censura è, comunque, manifestamente infondata, in quanto il Tribunale, nel disattendere l'identico rilievo, ha evidenziato che i reati per cui si procede sono stati iscritti nel registro delle notizie di reati di cui all'art. 335 cod. proc. pen. nel giugno 2024, con la conseguenza che l'attività investigativa confluita nella informativa di reato della polizia giudiziaria del 26 giugno 2025 risulta essere stata tutta compiuta prima della scadenza del relativo termine. 6. Il quinto motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla conferma della sussistenza di indizi della realizzazione dei reati contestati (ossia plurime violazioni degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), è inammissibile. Va, in premessa, rammentato, come peraltro già osservato al par. 2, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella 8effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ora, nel caso in esame, la ricorrente si duole, in realtà, della valutazione degli elementi indiziari a carico, in particolare di quelli dimostrativi della sua veste di amministratrice di alcune delle società coinvolte nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, lamentando l'illogicità e, comunque, la mancanza della motivazione sul punto. Si tratta, alla stregua dell'univoco orientamento ricordato, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto la motivazione, non sindacabile sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità, non è certamente mancante, con la conseguente insussistenza della violazione di legge processuale denunciata. Il Tribunale di Ancona, nel disattendere le analoghe censure sollevate con la richiesta di riesame ha indicato i plurimi e convergenti elementi ritenuti, in modo non certo manifestamente illogico, dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, costituiti dalla accertata disponibilità degli atti costitutivi di società cartiere, dei documenti di identità degli amministratori, delle carte bancomat delle stesse, delle coordinate dei conti bancari intestati alle medesime società, di ingenti somme di denaro contante e di oggetti preziosi, di numerosi timbri relative alle società ritenute cartiere e oggetto delle indagini, nonché di proposte di acquisto immobiliari per importi rilevanti; dalla sorpresa della ricorrente, in occasione della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria, nel compimento di attività strumentali alla realizzazione dei reati (l'esame delle situazioni finanziarie di alcune delle società alla stessa riconducibili e coinvolte nel sistema fraudolento e la stessa emissione di fatture per operazioni inesistenti, avvenuta presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]). Sulla base di questi, univoci, elementi il Tribunale ha ribadito l'esistenza di indizi dimostrativi del pieno coinvolgimento della ricorrente, quale amministratrice di fatto di varie società commerciali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G.W. Logistica, G.M. Group) nelle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nei successivi trasferimenti di denaro, giustificati con fatture passive oggettivamente false, sottolineando il pieno inserimento della ricorrente in tale meccanismo fraudolento, già individuato da precedenti indagini, concludendo per l'esistenza 9della partecipazione della ricorrente ai reati alla stessa provvisoriamente contestati. Si tratta di motivazione non certamente apparente, in quanto mediante la stessa sono stati illustrati i plurimi e concordanti elementi ritenuti, in modo non illogico, dimostrativi del pieno inserimento nel sistema fraudolento della ricorrente, che quest'ultima ha censurato in modo generico, senza considerare tutti detti elementi indiziari nella loro valenza dimostrativa, denunciando in modo chiaramente infondato la mancanza della motivazione e prospettandone, in modo non consentito, l'insufficienza e l'illogicità, con la conseguente manifesta infondatezza di dette censure. 7. Il sesto motivo, mediante il quale è stata lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di mancata trasmissione degli atti di indagine e la violazione degli artt. 125, 178, 309 e 324 cod. proc. pen., tra cui le SOS integrali e i verbali da cui si ricava il contenuto di quanto rinvenuto nei dispositivi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile a causa della sua novità. Tale questione non era, secondo quanto risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, stata oggetto di gravame, cosicché è ora preclusa la denuncia di un vizio di motivazione sul punto, alla stregua del consolidato principio secondo cui non può essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il punto non gli era stata sottoposto e l'eventuale travisamento della prova non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01). Dallo stralcio del verbale di udienza inserito nel corpo del ricorso e a questo allegato (sub 4) si ricava solo la proposizione di una eccezione di nullità, ma non anche la correlazione di questa alla mancata trasmissione di parte degli atti di indagine da parte del Pubblico ministero. Anche tale censura risulta, peraltro, generica e priva della necessaria concludenza, non essendo stata illustrata l'incidenza e la rilevanza degli atti di indagine della cui mancata trasmissione la ricorrente si duole. 8. Il settimo motivo, relativo al difetto di proporzionalità del provvedimento di sequestro, per non essere stata individuata la quota di profitto riconducibile alla ricorrente e limitato a questa il vincolo apposto sui suoi beni, è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare i più recenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in proposito, omettendo qualsiasi analisi delle condotte contestate, in particolare dei reati provvisoriamente a essa ascritti, e senza, soprattutto, indicare se e con quali modalità nella loro realizzazione abbiano e in quale misura concorso altri soggetti, 1 0ai quali ricondurre parte del profitto di detti reati, cosicché la censura risulta priva della necessaria specificità ed è inidonea a costituire utile mezzo di critica argomentata alla decisione impugnata, posto che non sono stati indicati i concorrenti nei reati di cui è stato disposto il sequestro del profitto né il ruolo dagli stessi, con la conseguenza che non è possibile, allo stato, rilevare alcuna violazione del principio di proporzionalità, per essere stato disposto il sequestro di profitto non conseguito dalla ricorrente o in misura eccedente a quello alla stessa effettivamente riconducibile o senza considerare la partecipazione di altri (non indicati) soggetti. 9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](71, Deposita in [OSCURATO:PERSONA], 05 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] t 4, rrabito 2vfl- 1 1
Decreto Cassazione n. 20729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris