Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 09648/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt. 110-628 cod. pen. 2.

Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt. 110-628 cod. pen. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 09648/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris