Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 39105/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) (capo 4), condannandolo per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. peri.) (capo 1), di evasione (art. 385 cod. pen.) (capo 2) e di lesioni aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.) (capo 3), rideterminando in conseguenza la pena.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.

Il decreto di citazione per il giudizio in appello, previsto per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era notificato all'imputato.

Il difensore eccepiva tale omessa notifica nelle conclusioni scritte depositate in data 23/01/2024.

La Corte di appello accoglieva l'eccezione e rinviava, sempre in via preliminare, il processo al 16/04/2024, disponendo la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La notifica veniva dunque effettuata presso il difensore, il quale provvedeva in data 26/03/2024 a chiedere la trattazione orale del procedimento.

Tale richiesta era però ritenuta intempestiva dalla Corte di appello, che trattava il processo in forma non partecipata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando la sentenza in epigrafe.

2.1. Ciò premesso, con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 161 cod. proc. pen.

Come eccepito nelle conclusioni scritte, la Corte di appello ha errato nel disporre la notifica del decreto di citazione direttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché l'imputato aveva dichiarato domicilio, come risulta dall'atto di nomina con procura speciale allegato all'atto di appello.

La Corte d'appello non ha previamente verificato l'impossibilità della notifica diretta all'imputato né motivato la ragione per cui la dichiarazione di domicilio dell'imputato non consentisse il buon esito della notifica.

2.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 601, comma 3, cod. proc. pen. e 23-bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modificazioni.

Premesso che, a seguito della c.d. riforma Cartabia, il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio non partecipata, salvo che le parti richiedano la celebrazione del processo in presenza, la richiesta di trattazione orale era presentata in data 16/03/2024 in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ciò nondimeno, la Corte di appello, in data 05/04/2024, rigettava la richiesta, ritenendola tardiva rispetto alla prima data di udienza indicata nel decreto di citazione (il 30/01/2024), senza considerare che, come peraltro riconosciuto nella sentenza impugnata, a quella data il contraddittorio non si era regolarmente instaurato, non essendosi la notifica del decreto di citazione in appello perfezionata.La richiesta inoltrata il 26/03/2024 era quindi tempestiva.

Il mancato accoglimento della richiesta di trattazione orale ha comportato l'impossibilità per l'appellante di partecipare personalmente al processo e di rendere eventualmente dichiarazioni a suo discarico.

Di conseguenza, è stato violato il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello, a deduzioni difensive analoghe a quelle svolte in questa sede, rispondeva: «fissata udienza davanti a questa Corte, il 30 gennaio del 2024, si è proceduto al rinvio per omessa notifica, tempestivamente eccepita, del decreto di citazione giudizio.

All'udienza odierna, verificata la regolarità della notifica disposta al difensore ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen., evidenziando che stata disattesa la richiesta di trattazione orale, perché tardiva rispetto alla data di fissazione dell'udienza di celebrazione, indicata come da decreto nel 30/01/2024; si è quindi proceduto alla trattazione cartolare».

2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato e va, dunque, rigettato.

Posto che, quando sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'atto richiamato nel ricorso non contiene alcuna dichiarazione di domicilio, lo spazio relativo all'indicazione di quest'ultimo non essendo stato riempito, né risulta indicato alcun domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen.

Di conseguenza, correttamente il Giudice dell'appello ha ritenuto la notifica presso il difensore correttamente eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

2.1. Già prima della "messa a regime", per effetto dell'entrata in vigore della c.d.

"riforma Cartabia" (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.), della disciplina dettata in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 (art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con I. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.), e sotto il vigore di detta legislazione emergenziale, questa Corte aveva chiarito che, ove la prima udienza fosse stata rinviata a cagione dell'omessa 'R citazione in giudizio dell'imputato, non può ritenersi tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, 3ovanovic, Rv. 283534): sul punto, essendo il caso di ribadire che, in tal caso, nessun valido contraddittorio risulta ancora instaurato.

2.2. Nel caso di specie, la prima udienza era stata rinviata a causa dell'omessa citazione dell'imputato.

La richiesta di trattazione orale era stata presentata ampiamente nei quindici giorni precedenti l'udienza di rinvio ed era, dunque, tempestiva.

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli perché svolga un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per ruovo giudizio alla Corte d'appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) (capo 4), condannandolo per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. peri.) (capo 1), di evasione (art. 385 cod. pen.) (capo 2) e di lesioni aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.) (capo 3), rideterminando in conseguenza la pena. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. Il decreto di citazione per il giudizio in appello, previsto per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era notificato all'imputato. Il difensore eccepiva tale omessa notifica nelle conclusioni scritte depositate in data 23/01/2024. La Corte di appello accoglieva l'eccezione e rinviava, sempre in via preliminare, il processo al 16/04/2024, disponendo la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La notifica veniva dunque effettuata presso il difensore, il quale provvedeva in data 26/03/2024 a chiedere la trattazione orale del procedimento. Tale richiesta era però ritenuta intempestiva dalla Corte di appello, che trattava il processo in forma non partecipata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando la sentenza in epigrafe. 2.1. Ciò premesso, con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. Come eccepito nelle conclusioni scritte, la Corte di appello ha errato nel disporre la notifica del decreto di citazione direttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché l'imputato aveva dichiarato domicilio, come risulta dall'atto di nomina con procura speciale allegato all'atto di appello. La Corte d'appello non ha previamente verificato l'impossibilità della notifica diretta all'imputato né motivato la ragione per cui la dichiarazione di domicilio dell'imputato non consentisse il buon esito della notifica. 2.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 601, comma 3, cod. proc. pen. e 23-bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modificazioni. Premesso che, a seguito della c.d. riforma Cartabia, il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio non partecipata, salvo che le parti richiedano la celebrazione del processo in presenza, la richiesta di trattazione orale era presentata in data 16/03/2024 in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò nondimeno, la Corte di appello, in data 05/04/2024, rigettava la richiesta, ritenendola tardiva rispetto alla prima data di udienza indicata nel decreto di citazione (il 30/01/2024), senza considerare che, come peraltro riconosciuto nella sentenza impugnata, a quella data il contraddittorio non si era regolarmente instaurato, non essendosi la notifica del decreto di citazione in appello perfezionata.La richiesta inoltrata il 26/03/2024 era quindi tempestiva. Il mancato accoglimento della richiesta di trattazione orale ha comportato l'impossibilità per l'appellante di partecipare personalmente al processo e di rendere eventualmente dichiarazioni a suo discarico. Di conseguenza, è stato violato il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello, a deduzioni difensive analoghe a quelle svolte in questa sede, rispondeva: «fissata udienza davanti a questa Corte, il 30 gennaio del 2024, si è proceduto al rinvio per omessa notifica, tempestivamente eccepita, del decreto di citazione giudizio. All'udienza odierna, verificata la regolarità della notifica disposta al difensore ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen., evidenziando che stata disattesa la richiesta di trattazione orale, perché tardiva rispetto alla data di fissazione dell'udienza di celebrazione, indicata come da decreto nel 30/01/2024; si è quindi proceduto alla trattazione cartolare». 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato e va, dunque, rigettato. Posto che, quando sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'atto richiamato nel ricorso non contiene alcuna dichiarazione di domicilio, lo spazio relativo all'indicazione di quest'ultimo non essendo stato riempito, né risulta indicato alcun domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen. Di conseguenza, correttamente il Giudice dell'appello ha ritenuto la notifica presso il difensore correttamente eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. 2.1. Già prima della "messa a regime", per effetto dell'entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia" (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.), della disciplina dettata in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 (art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con I. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.), e sotto il vigore di detta legislazione emergenziale, questa Corte aveva chiarito che, ove la prima udienza fosse stata rinviata a cagione dell'omessa 'R citazione in giudizio dell'imputato, non può ritenersi tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, 3ovanovic, Rv. 283534): sul punto, essendo il caso di ribadire che, in tal caso, nessun valido contraddittorio risulta ancora instaurato. 2.2. Nel caso di specie, la prima udienza era stata rinviata a causa dell'omessa citazione dell'imputato. La richiesta di trattazione orale era stata presentata ampiamente nei quindici giorni precedenti l'udienza di rinvio ed era, dunque, tempestiva. 4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli perché svolga un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per ruovo giudizio alla Corte d'appello
Decreto Cassazione n. 39105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris