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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 34964/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del GIP del Tribunale di Verona, emessa il 3 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena nei confronti del secondo, confermando le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 1, 337, 61, n. 2, cod. pen. (capo a); 110, 81, comma 1, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capo b) e 110, 81, commal, 582, 585, comma 1, 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. (capo c), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si critica il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); osservato che anche il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, non è specifico in quanto si censura il ricorso alla motivazione per relationem senza la puntuale rit) indicazione dei punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si contesta l'eccessività dell'aumento per continuazione ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito, i quali hanno da un lato, escluso la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità a causa della particolare carica intimidatoria e violenta del gruppo, il quale ha sottratto svariati beni, agendo come una «piccola gang» che ha preso di mira soggetti di giovane età (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01) e dall'altro lato, ha ritenuto congruo l'aumento a titolo di continuazione pari ad un anno e otto mesi, poiché riferito ad entrambi i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ed in ogni caso corrispondente alla misura determinata dalla legge ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen.(pag.8 sulla congruità dell'aumento per i due reati satellite nonché sulla complessiva valutazione degli effetti dannosi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del GIP del Tribunale di Verona, emessa il 3 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena nei confronti del secondo, confermando le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 1, 337, 61, n. 2, cod. pen. (capo a); 110, 81, comma 1, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capo b) e 110, 81, commal, 582, 585, comma 1, 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. (capo c), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si critica il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); osservato che anche il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, non è specifico in quanto si censura il ricorso alla motivazione per relationem senza la puntuale rit) indicazione dei punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si contesta l'eccessività dell'aumento per continuazione ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito, i quali hanno da un lato, escluso la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità a causa della particolare carica intimidatoria e violenta del gruppo, il quale ha sottratto svariati beni, agendo come una «piccola gang» che ha preso di mira soggetti di giovane età (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01) e dall'altro lato, ha ritenuto congruo l'aumento a titolo di continuazione pari ad un anno e otto mesi, poiché riferito ad entrambi i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ed in ogni caso corrispondente alla misura determinata dalla legge ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen.(pag.8 sulla congruità dell'aumento per i due reati satellite nonché sulla complessiva valutazione degli effetti dannosi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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