CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte Militare di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Presidente del collegio del Tribunale militare di sorveglianza che aveva presieduto il Tribunale militare che ha pronunciato la sentenza di condanna in relazione alla quale era stata avanzata istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione; le ragioni della inammissibilità sono state ravvisate nelle circostanze che la dichiarazione di ricusazione è stata prospettata dal difensore del condannato nella nota depositata nel corso dell'udienza davanti al Tribunale militare di sorveglianza ma non è stata formalmente depositata, neppure successivamente, dall'interessato o dal difensore, presso la Cancelleria della Corte di appello con atto scritto contenente l'illustrazione dei motivi e delle prove, unitamente ai documenti a corredo della stessa comprovanti l'esistenza della causa di ricusazione e i presupposti che la legittimano; inoltre, è stata evidenziata la mancanza di un mandato specifico conferito dall'interessato al difensore e ritenuta, a tal fine, irrilevante la presenza all'udienza nel corso della quale lo stesso non risulta avere autorizzato la proposizione della ricusazione; con il ricorso sono stati articolati due motivi con i quali sono stati eccepiti plurimi vizi di violazione di legge con riguardo (primo motivo) alla sussistenza della legittimazione formale e alla desunnibilità di una precisa «volontà ricusatrice» e (secondo motivo) alla legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 6 CEDU e 111 Cost. in relazione al principio del giusto processo; ritenuto che: assume rilievo assorbente di ogni profilo sollevato la ragione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per il fatto che la stessa è stata presentata in udienza davanti al giudice che procede (immediatamente dopo che lo stesso ha rigettato l'istanza di astensione avanzata dall'interessato) e non nella Cancelleria del giudice competente a decidere; ciò integra chiara violazione dei requisiti formali richiesti dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell'istanza, per come stabilito dall'art.41 cod. proc. pen.; in tal senso depone la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «è inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata oralmente in udienza davanti al giudice che procede anziché nella cancelleria del giudice competente a decidere» (Sez. 3, n. 26730 del 25/05/2011, Morleo, Rv. 250652 - 01); quanto alla mancata produzione della documentazione a corredo dell'istanza, inoltre, è stato affermato, e va ribadito, che «l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per carenza di allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti può essere dichiarata con procedura camerale "de plano"» (Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu, Rv. 286783 - 01); tali ragioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata con il ricorso; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (dalla quale consegue anche quella dei motivi aggiunti, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della