CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/12/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 4 dicembre 2020, ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di un computer da un esercizio commerciale. Sono state contestate e riconosciute le aggravanti dell'aver usato violenza sulle cose e della recidiva specifica infraquinquennale. 2. Ricorre il difensore di fiducia dell' imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione di legge per omesso riconoscimento della fattispecie tentata. Deduce l'irrilevanza del fatto, valorizzato dai giudici di merito, che il ricorrente sia stato fermato dopo il superamento delle casse in quanto durante tutta l'azione furtiva vi era stato il controllo costante dei vigilanti che avrebbero potuto intercettarlo e fermarlo prima. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del ricorrente è parzialmente fondato e in tali limiti deve essere accolto ravvisandosi nella fattispecie il vizio di violazione di legge riscontrato dal ricorrente. 1.1. Come si evince dalla sentenza di primo grado - la cui motivazione si salda con quella impugnata formando un unico complesso motivazionale - un commesso del negozio aveva avvisato il direttore di aver visto un uomo eseguire dei movimenti sospetti nei pressi della corsia dei frigoriferi e di averlo quindi perso di vista essendo impegnato con un altro cliente; il direttore, quindi, recatosi nei pressi delle casse al fine di individuare il potenziale ladro e procedere al controllo, aveva visto un soggetto, i cui tratti corrispondevano alla descrizione fornitigli dal commesso, che usciva dalle barriere antitaccheggio senza pagare; congiuntamente al personale di vigilanza procedeva, quindi, ad un controllo nel corso del quale, l'uomo, identificato nella persona dell'imputato, consegnava spontaneamente un computer portatile occultato all'interno dei pantaloni. La scatola e il dispositivo antitaccheggio venivano rinvenuti all'interno del frigorifero dove il commesso aveva visto in precedenza l'uomo aggirarsi in modo sospetto. Il difensore dell'imputato lamenta l'errata qualificazione del fatto come furto consumato ed evidenzia, in sintesi, che si sarebbe dovuto tenere in debito conto il fatto che, avendo il commesso riferito tempestivamente del fare sospetto dell'imputato, in ogni momento, prima del superamento della barriera della cassa, si sarebbe potuto interrompere l'azione furtiva non rivestendo alcun rilievo la circostanza che per alcuni attimi l'agente era stato perso di vista, ben potendo il direttore dell'esercizio commerciale intercettarlo prima delle casse. La scelta di attenderlo dopo, evidenzia il difensore, è del tutto estranea all'operato del reo e non deve, quindi, influire sulla qualificazione del fatto che, per come si è svolto, si attaglia, a pieno titolo, alla fattispecie tentata. Il ricorrente, correttamente, evoca la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, che in tema di furto in supermercato ha affermato che «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo». In motivazione le Sezioni Unite hanno poi rilevato che «la condotta dell'agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l'intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l'azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata. Decisiva è, al riguardo, la premessa che in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è, comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato. [ ] Appare difficilmente confutabile [ ] che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo». La fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite è perfettamente sovrapponibile a quella qui in esame: anche lì alcuni beni in esposizione nel supermercato erano stati sottratti previa rimozione degli involucri di protezione e dei dispositivi antitaccheggio e gli imputati avevano superato le casse senza pagare i beni sottratti ed erano stati fermati fuori dal centro commerciale da un addetto alla sicurezza che si era avveduto in precedenza dell'azione furtiva. I giudici di merito non hanno fatto corretto uso dei principi limpidamente affermati nella sentenza "Prevete" che, in motivazione, considerando l'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività, ha opportunamente sottolineato che «il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Affatto coerente risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea) della "signoria che sul bene esercitava il detentore", mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora l'uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per vero confacente, alla stregua del parametro della offensività, la qualificazione della condotta in termini di tentativo». Il canone dell'offensività in concreto, dunque, deve orientare l'interprete nell'inquadramento della condotta nella categoria del reato consumato e di quello tentato e determinarlo a ritenere che, allorché, come nel caso in esame, gli addetti al controllo abbiano avuto la concreta possibilità di intervenire nel momento in cui l'imputato abbia inequivocabilmente sottratto la merce occultando la stessa e manifestando così, sulla base dell' id quod plerumque accidit, l'indubbia volontà di appropriarsene, non rilevi, ai fini della configurabilità della fattispecie tentata in luogo di quella consumata, la scelta discrezionale di intervenire in una o piuttosto in un'altra delle fasi della condotta comunque all'evidenza illecita. In altri termini, il delitto non può dirsi consumato se gli addetti al controllo o la persona offesa o la polizia giudiziaria, pur avendo la possibilità di interrompere l'iter criminoso, scelgano di non farlo e di attendere il perfezionamento dello stesso non potendosi affermare che, in tale caso, la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. Alla luce di tali considerazioni il fatto deve essere riqualificato come tentativo di furto aggravato. 2. E' invece inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente reitera in modo del tutto generico quanto già lamentato con i motivi di appello senza sollevare alcuna nuova censura alla decisione del giudice distrettuale che ha ritenuto infondata la richiesta di esclusione della recidiva sulla scorta dei logici e non contraddittori rilievi della reiterazione infraquinquennale di specifici reati contro il patrimonio e della persistenza nel tempo della spinta criminosa specifica. Tanto basta per ritenere correttamente assolto l'obbligo della motivazione.3. In conclusione, dunque, alla luce di quanto sopra ritenuto, il fatto deve essere riqualificato come tentativo di furto aggravato e la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Riqualificato il fatto come tentativo di furto aggravato, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per