CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 25759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 19/10/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/10/2022 pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati in relazione alla continuazione. 1.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. A tale riguardo va ricordato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione A (9 tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". In tale elencazione tassativa non rientra il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con la conseguente inammissibilità del ricorso 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore