CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 16871/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/1975avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di Appello di BresciaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss. C.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 settembre 2025 la Corte di Appello di Brescia, in parzialeriforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Brescia il 18dicembre 2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 2 per non avercommesso il fatto e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena allostesso inflitta per le residue imputazioni (le rapine di cui ai capi 4 e 6 nonché il furto sub 8);ha confermato invece la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina aggravata di cui al capo2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gliimputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo si eccepisce la violazione dilegge “sia con riferimento alla precisa configurazione di reato (co. 3 anziché co. 1 dell’art.628 c.p.), sia con riferimento al concorso di circostanze di cui all’art. 69 c.p.”, sostenendosiche la pena per il reato più grave di cui al capo 4) doveva essere individuata nel minimoedittale previsto per la fattispecie non aggravata di rapina, a seguito del giudizio dibilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e le aggravantiex art. 628, comma terzo, cod. pen.2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi, censurandosi il viziodi motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in ragione dell’incongruavalutazione delle prove acquisite e dell’inadeguato esame dei rilievi difensivi; inoltre,l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.per la minima partecipazione alla condotta delittuosa concorsuale.Con memoria del 24 marzo 2026 il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi diricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché basato su un motivo manifestamenteinfondato.La Corte di appello ha specificato, infatti, che la pena base per la rapina di cui al capo 6era individuata in prossimità del minimo edittale vigente al tempo dei fatti e non già incoincidenza con esso, con la conseguenza che l’entità della pena detentiva inflitta (sei annidi reclusione) risulta coerente con il criterio indicato, in considerazione del minimo previstodall’art. 628, primo comma, cod. pen. (cinque anni di reclusione, a seguito della modificaapportata dall’art. 6, comma 1, lett. a, l. 26 aprile 2019, n.36, applicabile ratione temporis) edel massimo fissato in dieci anni di reclusione.2. Anche il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché basato su motivi non consentitiin sede di legittimità.Il primo motivo consiste in una rivalutazione nel merito degli elementi di prova posti abase del giudizio responsabilità, senza adeguato confronto critico con la motivazione dellasentenza impugnata e, in particolar modo, con l’argomento ritenuto dirimente, costituito dalrinvenimento, nel cassetto del comodino della camera da letto della ricorrente, della sommadi ventimila euro, in banconote ancora legate in mazzette, provento dalla rapina in banca;possesso rispetto al quale non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa plausibile.La corte di merito ha altresì valutato adeguatamente gli ulteriori elementi di prova,effettuato prima della rapina; la suddivisione del bottino fra i complici; il rinvenimento dellesomme presso i correi).I motivi afferenti al trattamento sanzionatorio sono generici, a fronte delleargomentazioni al riguardo della sentenza impugnata. Il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche è stato giustificato con la personalità negativa dell’imputata,desumibile dalla gravità del fatto oltre che dalla mancanza di elementi positivi di valutazione;la partecipazione alla rapina non è stata a ragione ritenuta di minima importanza – tale daconsentire il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – per l’indispensabileapporto logistico ed organizzativo fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] (il sopralluogo, il traporto dei complicidopo la rapina).3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento afavore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della sommaritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]