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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41391/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14935-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1776/27/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14935 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 14935/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ha notificato in data 18 aprile 2021 controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1766/27/2020 dep. 9.9.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello del contribuente, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis dpr 600/73n Anno d'imposta 2009, con la quale veniva rettificata l'imposta a debito, come indicata in dichiarazione.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019); il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. n. 27778 del 2021; n. 29788 del 2019; Cass. n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].

Roberto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14935-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1776/27/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14935 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 14935/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ha notificato in data 18 aprile 2021 controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1766/27/2020 dep. 9.9.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello del contribuente, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis dpr 600/73n Anno d'imposta 2009, con la quale veniva rettificata l'imposta a debito, come indicata in dichiarazione. La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019); il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. n. 27778 del 2021; n. 29788 del 2019; Cass. n. 5955 del 2014). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. Roberto
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