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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29004/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32294/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Preside nte pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA, n. 4421/2021, depositata il 21/05/2021; Avviso di accertamento – notifica Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.t.p. di Caserta l’estratto di ruolo relativo ad avviso di accertamento esecutivo, emesso per il recupero dell’Irpef dovuta per l’annodi imposta 2010 assumendo che l’atto impositivo non gli eramai stato notificato e che erano decorsi sia i termini di prescrizione che di decadenza.

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso , rilevando l’omessa notifica dell’avviso di accertamento impugnato e la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria.

3. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza, depositando -ex art.58 d.lgs. n.546 del 1992 - la prova della rituale notifica dell’a vviso di accertamento impugnato.

4. La C.t.r. accoglieva l’appello .

In via preliminare, affermava la piena impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte del contribuente per far valere vizi della notifica degli atti presupposti; affermava, altresì, l’ammissibilità, attraverso l’impugnazione del ruolo, di un’azione di accertamento negativo volta a far valere la prescrizione del credito dopo la notifica della cartella.

Nel merito accerta va la validità della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta in data 24 marzo 2015, nonché il rispetto dei termini decadenziali.

5. Avverso detta sentenza il Contribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che si difendecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo e unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 139 e ss.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento, nonostante alcuna prova della notifica fosse mai stata dimostrata e depositata nel corso del giudizio.

Aggiunge che, nel corso del giudizio , l’Ufficio non aveva depositato documentazione utile a dimostrare l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento«non essendo stata documentata né l’invio della notifica né della ricezione del piego».

Ribadisce che la notifica dell’avviso di accertamento non era mai stata provata e che la C.t.r. ha commesso una violazione di legge avendo ritenuto notificato l’atto impositivo, pur in assenza di prova.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. In via preliminare deve rilevarsi che sull’ammiss ib i lità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e dell’azione di accertamento negativo di estinzione della pretesa tributaria per prescrizione – sulle quali laC.t.r. si è espressamente pronunciata – si è formato il giudicato interno.

2.2. Ciò posto, la C.t.r. ha ritenuto validamente notificato l’atto impositivo tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 7336363688-9 ed ha precisato che tano poteva evincersi dalla documentazione ritualmente depositata dall’Ufficio in secondo grado.

2.3. A fronte di tale statuizione, il contribuente si limita in ricorso ad affermare che tale valutazione èerrata in quanto nessuna prova era mai stata depositata nei giudizi di merito.

Il contribuente, tuttavia, non chiarisce quale sia l’errore di diritto commesso dalla C.t.r. nel valutare la regolarità della notifica, limitandosi a riferire che ha errato nel ritenerla provatasebbene prova non vi fosse.

In primo luogo , ove il contribuente avesse inteso denunciare l’errore percettivo commesso dalla C.t.r. nel ritenere presenti in giudizio documenti mai depositati avrebbe dovuto proporre ricorso per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 revocazione.

In secondo luogo il ricorso non spiega quale sia l’errore valutativo (questo, sì, denunciabile in cassazione) che avrebbe commesso la C.t.r. nel ritenere valida la notifica.

A ciò deve aggiungersi che, stante la natura sostanziale, e non processuale dell’atto impositivo, la verifica della sua regolarità, in assenza di una puntuale denuncia della violazione di legge commessa, è una verifica in fatto - e non pertanto di un fatto processuale – preclusa in sede di legittimità (Cass. 29/01/2024, n. 2630 ) Ugualmente, l'accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. n. 2630del 2024, cit.) Infine, non può darsi rilievo al generico riferimento, di cui all’epigrafe del motivo, alla violazione e falsa applicazione degli artt. 139 ss.

Infatti, in base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione, non solodel capo di pronuncia impugnata , ma anche dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto.

Il diritto d'impugnazione è esercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate-Riscossionele spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32294/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Preside nte pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 4421/2021, depositata il 21/05/2021; Avviso di accertamento – notifica Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.t.p. di Caserta l’estratto di ruolo relativo ad avviso di accertamento esecutivo, emesso per il recupero dell’Irpef dovuta per l’annodi imposta 2010 assumendo che l’atto impositivo non gli eramai stato notificato e che erano decorsi sia i termini di prescrizione che di decadenza. 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso , rilevando l’omessa notifica dell’avviso di accertamento impugnato e la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria. 3. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza, depositando -ex art.58 d.lgs. n.546 del 1992 - la prova della rituale notifica dell’a vviso di accertamento impugnato. 4. La C.t.r. accoglieva l’appello . In via preliminare, affermava la piena impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte del contribuente per far valere vizi della notifica degli atti presupposti; affermava, altresì, l’ammissibilità, attraverso l’impugnazione del ruolo, di un’azione di accertamento negativo volta a far valere la prescrizione del credito dopo la notifica della cartella. Nel merito accerta va la validità della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta in data 24 marzo 2015, nonché il rispetto dei termini decadenziali. 5. Avverso detta sentenza il Contribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che si difendecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 139 e ss. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento, nonostante alcuna prova della notifica fosse mai stata dimostrata e depositata nel corso del giudizio. Aggiunge che, nel corso del giudizio , l’Ufficio non aveva depositato documentazione utile a dimostrare l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento«non essendo stata documentata né l’invio della notifica né della ricezione del piego». Ribadisce che la notifica dell’avviso di accertamento non era mai stata provata e che la C.t.r. ha commesso una violazione di legge avendo ritenuto notificato l’atto impositivo, pur in assenza di prova. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In via preliminare deve rilevarsi che sull’ammiss ib i lità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e dell’azione di accertamento negativo di estinzione della pretesa tributaria per prescrizione – sulle quali laC.t.r. si è espressamente pronunciata – si è formato il giudicato interno. 2.2. Ciò posto, la C.t.r. ha ritenuto validamente notificato l’atto impositivo tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 7336363688-9 ed ha precisato che tano poteva evincersi dalla documentazione ritualmente depositata dall’Ufficio in secondo grado. 2.3. A fronte di tale statuizione, il contribuente si limita in ricorso ad affermare che tale valutazione èerrata in quanto nessuna prova era mai stata depositata nei giudizi di merito. Il contribuente, tuttavia, non chiarisce quale sia l’errore di diritto commesso dalla C.t.r. nel valutare la regolarità della notifica, limitandosi a riferire che ha errato nel ritenerla provatasebbene prova non vi fosse. In primo luogo , ove il contribuente avesse inteso denunciare l’errore percettivo commesso dalla C.t.r. nel ritenere presenti in giudizio documenti mai depositati avrebbe dovuto proporre ricorso per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 revocazione. In secondo luogo il ricorso non spiega quale sia l’errore valutativo (questo, sì, denunciabile in cassazione) che avrebbe commesso la C.t.r. nel ritenere valida la notifica. A ciò deve aggiungersi che, stante la natura sostanziale, e non processuale dell’atto impositivo, la verifica della sua regolarità, in assenza di una puntuale denuncia della violazione di legge commessa, è una verifica in fatto - e non pertanto di un fatto processuale – preclusa in sede di legittimità (Cass. 29/01/2024, n. 2630 ) Ugualmente, l'accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. n. 2630del 2024, cit.) Infine, non può darsi rilievo al generico riferimento, di cui all’epigrafe del motivo, alla violazione e falsa applicazione degli artt. 139 ss. Infatti, in base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione, non solodel capo di pronuncia impugnata , ma anche dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto. Il diritto d'impugnazione è esercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate-Riscossionele spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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