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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47959/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo (2 kg circa di hashish, per circa 18122 dosi) unito al possesso di due telefoni cellulari dual sim fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio.

Si tratta di una evidente valutazione di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo (2 kg circa di hashish, per circa 18122 dosi) unito al possesso di due telefoni cellulari dual sim fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 47959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris