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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30072/2025

Testo disponibile della fonte

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o; [OSCURATO:PERSONA] 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disposizione di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

In particolare la difesa ha eccepito che la Corte di assise di appello ha erroneamente ritenuto tardivo l’appello perché depositato il 2 gennaio 2025, evidenziando, invece, il ricorrente che, correttamente, l’appello era stato depositato in tale data sul presupposto che il termine di scadenza per il deposito della motivazione della sentenza fosse da individuare al 16 novembre 2024, con conseguente decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre il gravame ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., al giorno successivo al primo gennaio, essendo questo un giorno festivo, dovendosi infatti applicare la regola di cui all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

Ciò posto nel ricorso si censura che la Corte di Assise d’appello includendo nel computo del termine per l’impugnazione il dies a quo, cioè il 16 novembre 2024, ovvero l’ultimo giorno per depositare i motivi, così individuando il termine finale nel 31 dicembre 2024, ha affermato la tardività dell’appello proposto il 2 gennaio 2025.

Sostiene, invece la difesa che secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza il termine per la proposizione dell’impugnazione, inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza o comunque dalla legge, ai sensi dell’art. 172 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene tali termini sovrapponibili.

Conclusivamente, nella fattispecie, secondo la difesa il termine di deposito della motivazione è spirato il 16 novembre 2024, con conseguente decorrenza del termine per proporre appello dal 17 novembre 2024 sicché il termine di 45 giorni deve ritenersi scadere al 1° gennaio 2025, che essendo giorno festivo non può essere computato come termine finale dovendo individuarsi tale termine in quello successivo del 2 gennaio 2025, sicchè l’impugnazione sarebbe stata tempestivamente prodotta.

Inoltre, il ricorrente aggiunge che nel caso di specie l’inizio della decorrenza del termine per il impugnare cadeva il 17 novembre che era un giorno festivo (ovvero, domenica) sicché il termine iniziale avrebbe dovuto essere computato dal 18 novembre 2024.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve rilevarsi che correttamente la Corte di appello ha individuato il termine ultimo per proporre appello al 31 dicembre 2024, dando atto che il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione scadeva sabato 16 novembre 2024.

Nell’ordinanza impugnata si è affermato che il termine per proporre appello decorreva da domenica 17 novembre 2024 (e non dal 16 novembre 2024) a nulla rilevando che fosse un giorno festivo, in quanto ai sensi dell’art. 172 cod. proc. pen, la proroga al giorno successivo non festivo concerne solo la data in cui il termine viene a scadere.

Di conseguenza alla data del 2 gennaio 2025 l’appello era tardivo.

2.1. Così argomentando, la Corte di Assise d’appello ha dato corretta attuazione ai principi stabiliti dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art.585.(Sez. 6,n.23608del 2022, Rv. 283273 – 01; conf.

N. 6490 del 2021Rv. 280927 - 01, N. 54333 del 2018Rv. 275657 - 01, N. 9010 del 1997Rv. 209123 - 01, N. 36644 del 2019Rv. 277721 - 01, N. 25598 del 2020Rv. 279874 - 01, N. 1191 del 2008Rv. 239272 - 01, N. 32690 del 2018Rv. 273711 - 01, N. 30723 del 2021Rv. 281683 - 01N. 11499 del 2003Rv. 223927 - 01; diff.: N. 17416 del 2016Rv. 266982 - 01, N. 51126 del 2019Rv. 278192 - 01) Al riguardo va, infatti, evidenziato che in ordine alla individuazione del momento di inizio di decorrenza del termine per proporre impugnazione in caso di riserva di motivi ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. cod. proc. pen., come nel caso di specie, si è delineato un contrasto giurisprudenziale che oramai può ritenersi superato in favore del principio, che questo Collegio intendere ribadire, che non individua la sovrapponibilità dei due termini, ma la successione degli stessi.

Pertanto, non è condivisibile l’assunto da cui muove il ricorrente che richiama la giurisprudenza secondo cui n tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo – in cui quest'ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874 - 01).

Principio questo che ha dato continuità a Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495 – 01, secondo cui nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente.

Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo. ( Non è, infatti questo il caso che viene in questione in quanto il 16 dicembre 2024 cadeva di sabato; e come sopra evidenziato il fatto che il 17 novembre 2024 (inizio della decorrenza del termine per impugnare) fosse una domenica non rileva ai sensi del terzo comma dell’art.172 cod. proc. pen., che riguarda il giorno di scadenza e non quello di inizio.

In conclusione, posto che la sentenza della Corte di assise di Roma è stata emessa il 17 settembre 2024 con termine di deposito della motivazione di 60 giorni, il termine deve ritenersi scaduto il 16 novembre 2024, sabato giorno non festivo e, di conseguenza, il termine di 45 giorni per impugnare, a far data dalla scadenza del termine di deposito, ha iniziato il suo decorso il 17 novembre 2024, giorno festivo, ma senza che ciò rilevi, ed è venuto a scadere il 31 dicembre 2024, giorno non festivo, con le conseguenze correttamente desunte dai giudici di appello.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o; [OSCURATO:PERSONA] 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disposizione di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. In particolare la difesa ha eccepito che la Corte di assise di appello ha erroneamente ritenuto tardivo l’appello perché depositato il 2 gennaio 2025, evidenziando, invece, il ricorrente che, correttamente, l’appello era stato depositato in tale data sul presupposto che il termine di scadenza per il deposito della motivazione della sentenza fosse da individuare al 16 novembre 2024, con conseguente decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre il gravame ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., al giorno successivo al primo gennaio, essendo questo un giorno festivo, dovendosi infatti applicare la regola di cui all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Ciò posto nel ricorso si censura che la Corte di Assise d’appello includendo nel computo del termine per l’impugnazione il dies a quo, cioè il 16 novembre 2024, ovvero l’ultimo giorno per depositare i motivi, così individuando il termine finale nel 31 dicembre 2024, ha affermato la tardività dell’appello proposto il 2 gennaio 2025. Sostiene, invece la difesa che secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza il termine per la proposizione dell’impugnazione, inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza o comunque dalla legge, ai sensi dell’art. 172 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene tali termini sovrapponibili. Conclusivamente, nella fattispecie, secondo la difesa il termine di deposito della motivazione è spirato il 16 novembre 2024, con conseguente decorrenza del termine per proporre appello dal 17 novembre 2024 sicché il termine di 45 giorni deve ritenersi scadere al 1° gennaio 2025, che essendo giorno festivo non può essere computato come termine finale dovendo individuarsi tale termine in quello successivo del 2 gennaio 2025, sicchè l’impugnazione sarebbe stata tempestivamente prodotta. Inoltre, il ricorrente aggiunge che nel caso di specie l’inizio della decorrenza del termine per il impugnare cadeva il 17 novembre che era un giorno festivo (ovvero, domenica) sicché il termine iniziale avrebbe dovuto essere computato dal 18 novembre 2024. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi che correttamente la Corte di appello ha individuato il termine ultimo per proporre appello al 31 dicembre 2024, dando atto che il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione scadeva sabato 16 novembre 2024. Nell’ordinanza impugnata si è affermato che il termine per proporre appello decorreva da domenica 17 novembre 2024 (e non dal 16 novembre 2024) a nulla rilevando che fosse un giorno festivo, in quanto ai sensi dell’art. 172 cod. proc. pen, la proroga al giorno successivo non festivo concerne solo la data in cui il termine viene a scadere. Di conseguenza alla data del 2 gennaio 2025 l’appello era tardivo. 2.1. Così argomentando, la Corte di Assise d’appello ha dato corretta attuazione ai principi stabiliti dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art.585.(Sez. 6,n.23608del 2022, Rv. 283273 – 01; conf. N. 6490 del 2021Rv. 280927 - 01, N. 54333 del 2018Rv. 275657 - 01, N. 9010 del 1997Rv. 209123 - 01, N. 36644 del 2019Rv. 277721 - 01, N. 25598 del 2020Rv. 279874 - 01, N. 1191 del 2008Rv. 239272 - 01, N. 32690 del 2018Rv. 273711 - 01, N. 30723 del 2021Rv. 281683 - 01N. 11499 del 2003Rv. 223927 - 01; diff.: N. 17416 del 2016Rv. 266982 - 01, N. 51126 del 2019Rv. 278192 - 01) Al riguardo va, infatti, evidenziato che in ordine alla individuazione del momento di inizio di decorrenza del termine per proporre impugnazione in caso di riserva di motivi ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. cod. proc. pen., come nel caso di specie, si è delineato un contrasto giurisprudenziale che oramai può ritenersi superato in favore del principio, che questo Collegio intendere ribadire, che non individua la sovrapponibilità dei due termini, ma la successione degli stessi. Pertanto, non è condivisibile l’assunto da cui muove il ricorrente che richiama la giurisprudenza secondo cui n tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo – in cui quest'ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874 - 01). Principio questo che ha dato continuità a Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495 – 01, secondo cui nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente. Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo. ( Non è, infatti questo il caso che viene in questione in quanto il 16 dicembre 2024 cadeva di sabato; e come sopra evidenziato il fatto che il 17 novembre 2024 (inizio della decorrenza del termine per impugnare) fosse una domenica non rileva ai sensi del terzo comma dell’art.172 cod. proc. pen., che riguarda il giorno di scadenza e non quello di inizio. In conclusione, posto che la sentenza della Corte di assise di Roma è stata emessa il 17 settembre 2024 con termine di deposito della motivazione di 60 giorni, il termine deve ritenersi scaduto il 16 novembre 2024, sabato giorno non festivo e, di conseguenza, il termine di 45 giorni per impugnare, a far data dalla scadenza del termine di deposito, ha iniziato il suo decorso il 17 novembre 2024, giorno festivo, ma senza che ciò rilevi, ed è venuto a scadere il 31 dicembre 2024, giorno non festivo, con le conseguenze correttamente desunte dai giudici di appello. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e con
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