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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 23519/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12208/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore -intimata- avverso la sentenza d ella COMM.[OSCURATO:PERSONA].REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 3136/2018depositata il 08/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dante causa degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] , aveva proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni relativo all’INVIM di un contratto di compravendita di immobili, rogato il 10 maggio 1984, in cui il Pulvirenti era parte venditrice; in detto avviso era contestato un maggior valore rispetto a quello dichiarato.

Il contribuente opponeva che il contratto era simulato.

Il ricorso era stato accolto in primo grado ed era stato altresì rigettato l'appello proposto da Agenzia delle entrate; i giudici di merito ritenevano che l'imposta non fosse dovuta nel caso di contratti simulati, posto che, nel caso di specie, la simulazione era stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Avverso questa sentenza l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione, che era stato accolto.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5039/2012 ha cassato con rinvio al giudice d'appello.

La causa non è stata riassunta, e, rispettivamente in data 30 /9/ 2013 e 0 3 /10/ 2013 , l’ufficio ha notificato agli odierni ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di liquidazione oggi opposti, relativi all ’INVIM per il contratto di compravendita del 10 maggio 1984.

Avverso questi nuovi avvisi i Pulvirenti hanno proposto ricorso, opponendo, tra l'altro , la nullità de gl i stessi, perché emess i in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'INVIM; eccepivano altresì di avere pagato l’INVIM in sede di imposta di successione, indicando gli immobili che erano stati simulatamente trasferiti con contratto del 10 maggio 1984 come facenti parte dell’asse ereditario.

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

I contribuenti hanno proposto appello che è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha accolto -ritenendola assorbente- l'eccezione della Agenzia delle entrate, per la quale la mancata riassunzione del giudizio originario innanzi alla Commissione tributaria regionale dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha determinato la definitività dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

La C ommissione regionale con la sentenza oggi impugnata osserva che la eccezione è fondata, poiché in caso di mancata riassunzione nel termine di legge si ha l'estinzione dell'intero processo tributario, e ciò comporta la definiti vità dell'avviso di accertamento; rileva che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto riassumere il giudizio di impugnazione dell'avviso promosso dal loro dante causa, poiché la sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato una sentenza a loro favorevole.

Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i Pulvirenti affidandosi a due motivi .

Non si è costituita l’Agenzia delle entrate.

La causa è stata tratta all’udienza camerale non partecipata del 27giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

I contribuenti deducono che la C o mmissione regionale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso di primo grado, poi replicato in appello, relativo alla infondatezza ed illegittimità degli avvisi di liquidazione in contestazione, atteso che essi hanno assolto l'INVIM nella dichiarazione di successione, con riferimento ai medesimi immobili oggetto dell'originario avviso di accertamento.

Deducono che il presupposto per l'applicazione dell'INVIM è (o meglio era)l'incremento di valore degli immobili al momento della alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito anche per cause di morte, e quindi, per quanto si siano cristallizzati gli effetti dell'originario avviso di accertamento, gli avvisi di liquidazione attuali sono illegittimi perché l'INVIM era stata medio tempore già pagata dagli eredi, considerando il valore degli immobili sin dalla data di originario acquisto da parte del de cuius , senza soluzione di continuità fino alla data di apertura della successione. 2.-Il motivo è infondato.

L’INVIM (Imposta sull’Incremento di Valore degli Immobili) istituita con D.P.R. 643/1972,era una imposta reale, in vigore fino al 1992, la cui base imponibile era rappresentata dall’incremento di valore degli immobili al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni immobili.

L’imposta era pienamente vigente nel momento in cui il dante causa degli odierni ricorrenti ha stipulato un contratto di compravendita (10 maggio 1984), nella qualità di parte venditrice, realizzando così il presupposto impositivo.

Il dante causa dei contribuenti sosteneva, tuttavia , di non dover pagare l'INVIMpoiché detto contratto era simulato , simulazione che era stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.I contribuenti oggi ded ucono di essere tenuti a versare – e che hanno effettivamente versato - s oltanto i tributi d ovut i in occasione del trasferimento mortis causa d ei beni già oggetto del contratto simulato, inclusi nell’asse ereditario e d i cui hanno considerato il valore sin dalla data della loro acquisizione , senza soluzione di continuità, calcolando quindi l'imposta su un arco temporale più ampio di quello che va dall'acquisto del Pulvirenti a quello della simulata compravendita poi dichiarata nulla.

Ove gli eredi pagassero nuovamente l’INVM vi sarebbe quindi un indebito arricchimento dell’erario.

Si tratta, a ben vedere , della riproposizione in quest o giudizio de lla stessa tesi che aveva sostenuto a suo tempo il loro d ante causa , e cioè che trattandosi di un trasferimento simulato il tributo non era dovuto in occasione del contratto del 10 maggio 1984 , poiché il venditore non aveva effettivamente realizzato il trasferimento e - di conseguenza-l'incremento di valore.

I ricorren ti ritengono infatti legittimo il pagamento deltributo soltanto sul loro acquisto mortis causa considerando i beni come mai usciti dal patrimonio del de cuius, e quindi non dovuta l'imposta sul trasferimento simulato.

Sul punto la Commissione regionale si è pronunciata, ritenendo assorbente il rilievo che,una volta cassata la sentenza favorevole al dante causa dei contribuenti, e non riassunto il giudizio,il processo si è estinto, l'avviso di accertamento nei suoi confronti è divenuto definitivo e quindi il pagamento del tributo per l'atto di compravendita del 10 maggio 1984 puòessere chiesto agli eredi.

E’ questa una affermazione che risponde a tutte le eccezioni delle parti, in ragione del richiamo alla estinzione del giudizio promosso dall’originario contribuente, ed agli effetti previsti dall’art 393 c.p.c., attesa la cassazione della sentenza a lui favorevole.

Questa Corte , infatti, con l’ordinanza n. 5039/2012 si è pronunciata respinge ndo la tesi difensiva del contribuente , negandone il fondamento ed affermando che l’INVIM sull’atto simulato va pagata e non restituita, perché l’INVIM è imposta d’atto e in caso di simulazione non ne spetta la restituzione perché essa è imputabile per definizione alle parti, le quali peraltro, hanno interesse al compimento dell'atto medesimo, anche se nullo, e ne devono quindi sopportarne gli oneri (si veda la motivazionedi Cass. n. 5039del 28/03/2012 che ric hiama Cass.n. 7340 del 31/03/2011 e Cass . 15733 del 13/12/2001).

Dal che consegue che l’INVIM dovuta per il contratto simulato , dal momento che non può essere rimborsata, non può neppure essere detratta in sede di trasferimento mortis causadegli stessi beni.

Gli odierni ricorrenti, nel tacciare di nullità la sentenza impugnata per difetto di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato,non colgono adeguatamente il senso e la portata della sentenza del giudice d’appello,che ha espressamente ritenuto assorbente il richiamo a gli effetti della mancata riassunzione.

Ed infatti,in caso di mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, si determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato, nel caso di specie sfavorevole al contribuente, che c onserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda (Cass. n. 8891 del 13/05/2020).

L’effettivo presupposto della perdurante efficacia del principio di diritto è datodalla identità dei fatti storici, come accertati nel vecchio e nel nuovo processo; il che nel giudizio tributario comporta il dover verificare la identità della pretesa tributaria e le ragioni di opposizione del contribuente.

L’odierno giudizio è un nuovo processo in cui si discute del medesimo tributo, per la medesima causa petendi e , com e sopra si è detto, gli eredi hanno formulato una eccezione che non è altro che la riproposizione della tesi del de cuius e cioè che l’atto del 10 maggio 1984 deve considerarsi, anche ai fini fiscali,tamquam non esset, tesi definitivamente respinta, nel caso concreto, da questa Corte, che ha affermato un principio di diritto che vincola gli odierni contribuenti anche nell’odierno giudizio.

La questione non può quindi essere risolta diversamente, ed in tal senso deve intendersi il richiamo, da parte del giudice d’appello all’art 393 c.p.c.; richiamo cui deve aggiungersi la precisazione che, pur essendo definitiva la pretesa impositiva già esercitata nei confronti del loro dante causa, gli eredi non sono tenuti al pagamento di sanzioni (Cass. n. 19988 del 24/07/2019). 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciatoai sensi dell'art . 112 c.p.c.

I contribuenti deducono che il giudice d’appello non si è pronunciato sulla eccezione della limitazione della loro responsabilità intra vires hereditatis, avendo essi accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Il motivo è inammissibile, attesa la sua genericità.

Le parti si limitano semplicemente a enunciare la sussistenza del principio della responsabilità limitata nel caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario, ma non lo rapportano alla loro concreta situazione in particolare non deducono specificamente se il debito tributario supera o meno l'attivo ereditario.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

N ulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12208/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore -intimata- avverso la sentenza d ella COMM.[OSCURATO:PERSONA].REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 3136/2018depositata il 08/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dante causa degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] , aveva proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni relativo all’INVIM di un contratto di compravendita di immobili, rogato il 10 maggio 1984, in cui il Pulvirenti era parte venditrice; in detto avviso era contestato un maggior valore rispetto a quello dichiarato. Il contribuente opponeva che il contratto era simulato. Il ricorso era stato accolto in primo grado ed era stato altresì rigettato l'appello proposto da Agenzia delle entrate; i giudici di merito ritenevano che l'imposta non fosse dovuta nel caso di contratti simulati, posto che, nel caso di specie, la simulazione era stata accertata con sentenza passata in giudicato. Avverso questa sentenza l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione, che era stato accolto. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5039/2012 ha cassato con rinvio al giudice d'appello. La causa non è stata riassunta, e, rispettivamente in data 30 /9/ 2013 e 0 3 /10/ 2013 , l’ufficio ha notificato agli odierni ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di liquidazione oggi opposti, relativi all ’INVIM per il contratto di compravendita del 10 maggio 1984. Avverso questi nuovi avvisi i Pulvirenti hanno proposto ricorso, opponendo, tra l'altro , la nullità de gl i stessi, perché emess i in difetto dei presupposti per l'applicazione dell'INVIM; eccepivano altresì di avere pagato l’INVIM in sede di imposta di successione, indicando gli immobili che erano stati simulatamente trasferiti con contratto del 10 maggio 1984 come facenti parte dell’asse ereditario. Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello che è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha accolto -ritenendola assorbente- l'eccezione della Agenzia delle entrate, per la quale la mancata riassunzione del giudizio originario innanzi alla Commissione tributaria regionale dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha determinato la definitività dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. La C ommissione regionale con la sentenza oggi impugnata osserva che la eccezione è fondata, poiché in caso di mancata riassunzione nel termine di legge si ha l'estinzione dell'intero processo tributario, e ciò comporta la definiti vità dell'avviso di accertamento; rileva che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto riassumere il giudizio di impugnazione dell'avviso promosso dal loro dante causa, poiché la sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato una sentenza a loro favorevole. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i Pulvirenti affidandosi a due motivi . Non si è costituita l’Agenzia delle entrate. La causa è stata tratta all’udienza camerale non partecipata del 27giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. I contribuenti deducono che la C o mmissione regionale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso di primo grado, poi replicato in appello, relativo alla infondatezza ed illegittimità degli avvisi di liquidazione in contestazione, atteso che essi hanno assolto l'INVIM nella dichiarazione di successione, con riferimento ai medesimi immobili oggetto dell'originario avviso di accertamento. Deducono che il presupposto per l'applicazione dell'INVIM è (o meglio era)l'incremento di valore degli immobili al momento della alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito anche per cause di morte, e quindi, per quanto si siano cristallizzati gli effetti dell'originario avviso di accertamento, gli avvisi di liquidazione attuali sono illegittimi perché l'INVIM era stata medio tempore già pagata dagli eredi, considerando il valore degli immobili sin dalla data di originario acquisto da parte del de cuius , senza soluzione di continuità fino alla data di apertura della successione. 2.-Il motivo è infondato. L’INVIM (Imposta sull’Incremento di Valore degli Immobili) istituita con D.P.R. 643/1972,era una imposta reale, in vigore fino al 1992, la cui base imponibile era rappresentata dall’incremento di valore degli immobili al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni immobili. L’imposta era pienamente vigente nel momento in cui il dante causa degli odierni ricorrenti ha stipulato un contratto di compravendita (10 maggio 1984), nella qualità di parte venditrice, realizzando così il presupposto impositivo. Il dante causa dei contribuenti sosteneva, tuttavia , di non dover pagare l'INVIMpoiché detto contratto era simulato , simulazione che era stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.I contribuenti oggi ded ucono di essere tenuti a versare – e che hanno effettivamente versato - s oltanto i tributi d ovut i in occasione del trasferimento mortis causa d ei beni già oggetto del contratto simulato, inclusi nell’asse ereditario e d i cui hanno considerato il valore sin dalla data della loro acquisizione , senza soluzione di continuità, calcolando quindi l'imposta su un arco temporale più ampio di quello che va dall'acquisto del Pulvirenti a quello della simulata compravendita poi dichiarata nulla. Ove gli eredi pagassero nuovamente l’INVM vi sarebbe quindi un indebito arricchimento dell’erario. Si tratta, a ben vedere , della riproposizione in quest o giudizio de lla stessa tesi che aveva sostenuto a suo tempo il loro d ante causa , e cioè che trattandosi di un trasferimento simulato il tributo non era dovuto in occasione del contratto del 10 maggio 1984 , poiché il venditore non aveva effettivamente realizzato il trasferimento e - di conseguenza-l'incremento di valore. I ricorren ti ritengono infatti legittimo il pagamento deltributo soltanto sul loro acquisto mortis causa considerando i beni come mai usciti dal patrimonio del de cuius, e quindi non dovuta l'imposta sul trasferimento simulato. Sul punto la Commissione regionale si è pronunciata, ritenendo assorbente il rilievo che,una volta cassata la sentenza favorevole al dante causa dei contribuenti, e non riassunto il giudizio,il processo si è estinto, l'avviso di accertamento nei suoi confronti è divenuto definitivo e quindi il pagamento del tributo per l'atto di compravendita del 10 maggio 1984 puòessere chiesto agli eredi. E’ questa una affermazione che risponde a tutte le eccezioni delle parti, in ragione del richiamo alla estinzione del giudizio promosso dall’originario contribuente, ed agli effetti previsti dall’art 393 c.p.c., attesa la cassazione della sentenza a lui favorevole. Questa Corte , infatti, con l’ordinanza n. 5039/2012 si è pronunciata respinge ndo la tesi difensiva del contribuente , negandone il fondamento ed affermando che l’INVIM sull’atto simulato va pagata e non restituita, perché l’INVIM è imposta d’atto e in caso di simulazione non ne spetta la restituzione perché essa è imputabile per definizione alle parti, le quali peraltro, hanno interesse al compimento dell'atto medesimo, anche se nullo, e ne devono quindi sopportarne gli oneri (si veda la motivazionedi Cass. n. 5039del 28/03/2012 che ric hiama Cass.n. 7340 del 31/03/2011 e Cass . 15733 del 13/12/2001). Dal che consegue che l’INVIM dovuta per il contratto simulato , dal momento che non può essere rimborsata, non può neppure essere detratta in sede di trasferimento mortis causadegli stessi beni. Gli odierni ricorrenti, nel tacciare di nullità la sentenza impugnata per difetto di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato,non colgono adeguatamente il senso e la portata della sentenza del giudice d’appello,che ha espressamente ritenuto assorbente il richiamo a gli effetti della mancata riassunzione. Ed infatti,in caso di mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, si determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato, nel caso di specie sfavorevole al contribuente, che c onserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda (Cass. n. 8891 del 13/05/2020). L’effettivo presupposto della perdurante efficacia del principio di diritto è datodalla identità dei fatti storici, come accertati nel vecchio e nel nuovo processo; il che nel giudizio tributario comporta il dover verificare la identità della pretesa tributaria e le ragioni di opposizione del contribuente. L’odierno giudizio è un nuovo processo in cui si discute del medesimo tributo, per la medesima causa petendi e , com e sopra si è detto, gli eredi hanno formulato una eccezione che non è altro che la riproposizione della tesi del de cuius e cioè che l’atto del 10 maggio 1984 deve considerarsi, anche ai fini fiscali,tamquam non esset, tesi definitivamente respinta, nel caso concreto, da questa Corte, che ha affermato un principio di diritto che vincola gli odierni contribuenti anche nell’odierno giudizio. La questione non può quindi essere risolta diversamente, ed in tal senso deve intendersi il richiamo, da parte del giudice d’appello all’art 393 c.p.c.; richiamo cui deve aggiungersi la precisazione che, pur essendo definitiva la pretesa impositiva già esercitata nei confronti del loro dante causa, gli eredi non sono tenuti al pagamento di sanzioni (Cass. n. 19988 del 24/07/2019). 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciatoai sensi dell'art . 112 c.p.c. I contribuenti deducono che il giudice d’appello non si è pronunciato sulla eccezione della limitazione della loro responsabilità intra vires hereditatis, avendo essi accettato l’eredità con beneficio di inventario. Il motivo è inammissibile, attesa la sua genericità. Le parti si limitano semplicemente a enunciare la sussistenza del principio della responsabilità limitata nel caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario, ma non lo rapportano alla loro concreta situazione in particolare non deducono specificamente se il debito tributario supera o meno l'attivo ereditario. Ne consegue il rigetto del ricorso. N ulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norm
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