CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04185/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'istituto della continuazione e l'inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di rapina, e dichiarato l'imputato colpevole anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta, con riguardo al reato di cui all'art. 337 cod.pen., che non vi era stata alcuna opposizione, provata e tangibile, rispetto a quanto gli agenti stavano compiendo, tanto che il giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto esservi stato uno "sfogo d'ira"; inoltre, la Corte di appello non aveva dato seguito alla richiesta del Procuratore Generale di applicare la disciplina dell'art. 81 cod.pen., malgrado i fatti fossero inconfutabilmente avvinti dal vincolo della continuazione, visto che il reato era stato commesso a seguito del fermo per il reato di rapina 1.2 II difensore lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n.4 cod.pen., in quanto la Corte di appello non aveva precisato se il valore che faceva da discrimine tra la concessione e la negazione della circostanza era quello di mercato o se il valore effettivo (tenuto conto del tempo di utilizzo, dell'usura, ecc.); non erano stati nemmeno presi in considerazione la capacità economica della persona offesa, la sua età, la sua capacità economica e lavorativa. 1.3 Quale ultimo motivo di ricorso il difensore lamenta la mancata rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti: in particolare, era stata considerata una denuncia sporta a carico dell'imputato di due anni posteriore rispetto ai fatti di causa. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'istituto della continuazione e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello secondo la quale le condotte dei due imputati erano finalizzate ad impedire che gli operatori finissero la compilazione degli atti e si erano protratte per un tempo apprezzabile; quanto al fatto che i reati non siano stati ritenuti commessi in continuazione, si deve rilevare che è escluso l'interesse all'impugnazione in caso di omesso esame della richiesta di continuazione, dal momento che l'art. 671 c.p.p. offre all'interessato la facoltà di richiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato al giudice dell'esecuzione e che la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può dunque essere riconosciuta anche in fase esecutiva (giurisprudenza costante; cfr., in questo senso: Sez. 1, n. 1613 del 18 settembre 2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914; Sez. 1, n. 46606 del 11 luglio 2019, Guttagliere, Rv. 277483). 1.2 Sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 cod.pen., la Corte di appello ha evidenziato il valore del telefono cellulare sottratto (circa 300,00 euro) non potesse far ritenere il danno di particolare tenuità con un giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità; sul punto il motivo di ricorso è generico, non indicando elementi dai quali dovrebbe ricavarsi un diverso valore; l'eccezione sul fatto che non siano stato valutati ulteriori parametri oltre al valore economico del bene è manifestamente infondata, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici." (Sez.2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265685 - 01); pertanto, i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto anche delle ripetute minacce rivolte alla persona offesa, altro elemento che avrebbe impedito la concessione dell'attenuante. 1.3. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, non incorre nel vizio di motivazione il giudice che, nel formulare il giudizio di comparazione delle circostanze, dimostri di avere, come nel caso di specie, considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod.pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come equivalenti, assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 6, n.24728 del 29/04/2015; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 Rv. 260415). Il giudizio di comparazione fra circostanze deve risultare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto, alla luce della reale entità del fatto e della personalità dell'imputato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (in tal senso Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245930); il ricordato principio vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (sez. 3, n. 19441 del 27/01/2012). Deve rilevarsi, in particolare, che in funzione della determinazione della pena e del giudizio di comparazione delle circostanze, il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell'illecito per cui si procede. (vedi 6, Sentenza n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252881 - 01) 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il consigliere estensore Il P sente Giuseppe