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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 1973

Cassazione n. 30464/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — rigettando l'appello dell'indagato — ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 61-bis cod. pen., 73, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere concorso nel tentativo di acquisto e importazione dall'Ecuador, all'Australia di un quantitativo imprecisato di cocaina, come descritto nella imputazione provvisoria.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'assumere apoditticamente che sussisterebbe il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, nonostante l'allontanamento dell'indagato dal territorio calabrese e il tempo trascorso dal fatto, senza, per altro verso, valutare l'adeguatezza di una misura meno restrittiva.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere che l'art. 4, comma 1, lett, d), d.

Igs 15 febbraio 2016 n. 36 possa applicarsi anche nel caso di arresti domiciliari, accedendo a una interpretazione estensiva, non limitata alla custodia in carcere, della espressione «detenzione cautelare» utilizzata dalla decisione-quadro 2009/829/GAI.

Si osserva che, comunque, in caso di dubbio nell'interpretazione, il decidente avrebbe dovuto sollevare questione pregiudiziale ex art. 267TFUE di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, ha definito «allarmante» la personalità di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che egli, dimorante in Germania, mantenesse contatti con i coindagati dì [OSCURATO:PERSONA] fino a venire pienamente coinvolto nella rete di rapporti relativi al traffico internazionale di sostanze stupefacenti contestatogli, che avrebbe dovuto consumarsi in Australia.

In questo contesto, non irragionevolmente ha escluso una decisiva rilevanza del tempo trascorso dalla vicenda delittuosa, avviatisi nel 2020 e protrattasi sino al 2021 mentre, per altro verso, ha correttamente considerato che l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e l'occasionalità della sua condotta costituiscano un novum rispetto alla adozione del provvedimento cautelare

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come già osservato dal Tribunale, la questione relativa alla interpretazione dell'art. 4, comma 1, lett, d), d.

Igs 15 febbraio 2016 n. 36 è irrilevante nella fattispecie.

Infatti, il Tribunale non ha ritenuto che gli arresti domiciliari non possano essere eseguiti in un territorio dell'Unione Europea diverso da quello italiano, ma ha escluso in fatto che questa scelta sia compatibile con le esigenze cautelari del caso, osservando che proprio stando nel territorio tedesco il ricorrente avrebbe mezzi e contatti per allontanarsi volontariamente e così sottrarsi al provvedimento della Autorità giudiziaria italiana, nonché di reiterare condotte delittuose.

Su queste basi ha conseguentemente escluso l'adeguatezza della misura, meno gravosa, dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.3.

Dal rigetto del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — rigettando l'appello dell'indagato — ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 61-bis cod. pen., 73, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere concorso nel tentativo di acquisto e importazione dall'Ecuador, all'Australia di un quantitativo imprecisato di cocaina, come descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'assumere apoditticamente che sussisterebbe il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, nonostante l'allontanamento dell'indagato dal territorio calabrese e il tempo trascorso dal fatto, senza, per altro verso, valutare l'adeguatezza di una misura meno restrittiva. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere che l'art. 4, comma 1, lett, d), d. Igs 15 febbraio 2016 n. 36 possa applicarsi anche nel caso di arresti domiciliari, accedendo a una interpretazione estensiva, non limitata alla custodia in carcere, della espressione «detenzione cautelare» utilizzata dalla decisione-quadro 2009/829/GAI. Si osserva che, comunque, in caso di dubbio nell'interpretazione, il decidente avrebbe dovuto sollevare questione pregiudiziale ex art. 267TFUE di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, ha definito «allarmante» la personalità di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che egli, dimorante in Germania, mantenesse contatti con i coindagati dì [OSCURATO:PERSONA] fino a venire pienamente coinvolto nella rete di rapporti relativi al traffico internazionale di sostanze stupefacenti contestatogli, che avrebbe dovuto consumarsi in Australia. In questo contesto, non irragionevolmente ha escluso una decisiva rilevanza del tempo trascorso dalla vicenda delittuosa, avviatisi nel 2020 e protrattasi sino al 2021 mentre, per altro verso, ha correttamente considerato che l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e l'occasionalità della sua condotta costituiscano un novum rispetto alla adozione del provvedimento cautelare 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Come già osservato dal Tribunale, la questione relativa alla interpretazione dell'art. 4, comma 1, lett, d), d. Igs 15 febbraio 2016 n. 36 è irrilevante nella fattispecie. Infatti, il Tribunale non ha ritenuto che gli arresti domiciliari non possano essere eseguiti in un territorio dell'Unione Europea diverso da quello italiano, ma ha escluso in fatto che questa scelta sia compatibile con le esigenze cautelari del caso, osservando che proprio stando nel territorio tedesco il ricorrente avrebbe mezzi e contatti per allontanarsi volontariamente e così sottrarsi al provvedimento della Autorità giudiziaria italiana, nonché di reiterare condotte delittuose. Su queste basi ha conseguentemente escluso l'adeguatezza della misura, meno gravosa, dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp