CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 38520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 5 ottobre 2023 il Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 9 di reclusione ed € 1.500 di multa avendolo ritenuto colpevole per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea qualificazione dell'imputazione asseritamente derivante dalla mancata analisi chimica sulla sostanza sequestrata all'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie non ha formato oggetto dl impugnazione alcuno dei succitati motivi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché delta somrna equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]/ MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il sonsigliere esten9re il