Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 1972

Cassazione n. 30569/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 24 maggio 2021 dal Tribunale di Patti, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B (art. 336, comma 2, cod. pen.) perché il fatto non sussiste rideterminando la pena in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo A (artt. 99, 424 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina deducendo:

2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria con riferimento alle dichiarazioni dell'imputato nelle sommarie informazioni del 2/1/2019 che documentano la precisa volontà dell'imputato di influire con il danneggiamento dell'autovettura del m.11o Belviso su quest'ultimo, così da costringerlo ad astenersi, in avvenire, dall'effettuazione di nuovi controlli nei suoi confronti.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen. avendo la Corte di appello fatto riferimento ad un superato orientamento di legittimità valorizzando la circostanza che il danneggiamento era stato realizzato dopo il compimento dell'atto di ufficio, laddove un più recente orientamento ricollega l'atto al profilo psicologico, rendendo irrilevante il suo avvenuto compimento.

2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta natura ritorsiva del danneggiamento, rispetto alle emergenze probatorie in atti che danno conto della forte connessione tra l'attività svolta dal m.11o Belviso e i fatti commessi dall'imputato e della riconoscibilità di questi da parte del Belviso.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge pena e vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non essendo valorizzata la condotta confessoria dell'imputato e, quanto ai precedenti, trattandosi di fatti risalenti e non specifici.4.

Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse dell'imputato che ha formulato richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. al fine di formulare istanza per la sostituzione della pena detentiva applicata dai giudici della Corte di Appello di Messina con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a seguito delle modifiche apportate alla legge 24.11.1981, n. 689 dal decreto legislativo n. 150/22, entrato in vigore successivamente alla celebrazione del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore generale - con motivi che possono essere congiuntamente valutati - è proposto per non consentite ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria non illogicamente espressa dalla Corte di appello che ha ritenuto la natura meramente ritorsiva del danneggiamento posto in essere dall'imputato e non finalizzato ad influire sul pubblico ufficiale per il compimento di un atto dell'ufficio, sia in ragione della precedenza delle multe prima comminate all'imputato ma anche valorizzando le dichiarazioni da questi rese secondo le quali egli non intendeva farsi riconoscere quale autore del gesto intimidatorio, né fare emergere il collegamento con la contravvenzione elevata qualche giorno prima.

2. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché proposto genericamente per questioni in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rilevato la inincidenza della confessione rispetto alle emergenze che già segnavano la responsabilità dell'imputato e la gravità del fatto.

3. Inammissibile è il motivo nuovo non correlato al motivo principale e, comunque, dovendosi rinviare all'art. 95, comma 1, del d.leg.vo n. 150/2022 in ordine alla possibilità di proporre istanza al giudice dell'esecuzione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite Belviso e Ravì che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte privata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Belviso e Ravi che liquida in complessivi eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 24 maggio 2021 dal Tribunale di Patti, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B (art. 336, comma 2, cod. pen.) perché il fatto non sussiste rideterminando la pena in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo A (artt. 99, 424 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina deducendo: 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria con riferimento alle dichiarazioni dell'imputato nelle sommarie informazioni del 2/1/2019 che documentano la precisa volontà dell'imputato di influire con il danneggiamento dell'autovettura del m.11o Belviso su quest'ultimo, così da costringerlo ad astenersi, in avvenire, dall'effettuazione di nuovi controlli nei suoi confronti. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen. avendo la Corte di appello fatto riferimento ad un superato orientamento di legittimità valorizzando la circostanza che il danneggiamento era stato realizzato dopo il compimento dell'atto di ufficio, laddove un più recente orientamento ricollega l'atto al profilo psicologico, rendendo irrilevante il suo avvenuto compimento. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta natura ritorsiva del danneggiamento, rispetto alle emergenze probatorie in atti che danno conto della forte connessione tra l'attività svolta dal m.11o Belviso e i fatti commessi dall'imputato e della riconoscibilità di questi da parte del Belviso. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge pena e vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche non essendo valorizzata la condotta confessoria dell'imputato e, quanto ai precedenti, trattandosi di fatti risalenti e non specifici.4. Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse dell'imputato che ha formulato richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. al fine di formulare istanza per la sostituzione della pena detentiva applicata dai giudici della Corte di Appello di Messina con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a seguito delle modifiche apportate alla legge 24.11.1981, n. 689 dal decreto legislativo n. 150/22, entrato in vigore successivamente alla celebrazione del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale - con motivi che possono essere congiuntamente valutati - è proposto per non consentite ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria non illogicamente espressa dalla Corte di appello che ha ritenuto la natura meramente ritorsiva del danneggiamento posto in essere dall'imputato e non finalizzato ad influire sul pubblico ufficiale per il compimento di un atto dell'ufficio, sia in ragione della precedenza delle multe prima comminate all'imputato ma anche valorizzando le dichiarazioni da questi rese secondo le quali egli non intendeva farsi riconoscere quale autore del gesto intimidatorio, né fare emergere il collegamento con la contravvenzione elevata qualche giorno prima. 2. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché proposto genericamente per questioni in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rilevato la inincidenza della confessione rispetto alle emergenze che già segnavano la responsabilità dell'imputato e la gravità del fatto. 3. Inammissibile è il motivo nuovo non correlato al motivo principale e, comunque, dovendosi rinviare all'art. 95, comma 1, del d.leg.vo n. 150/2022 in ordine alla possibilità di proporre istanza al giudice dell'esecuzione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite Belviso e Ravì che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte privata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Belviso e Ravi che liquida in complessivi eur
Sentenza Cassazione n. 30569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris