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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 273/2023

ECLI:EU:C:2023:947
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0174_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1 o dicembre 2023 – EV (Precursori di droghe) (causa C-174/22) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Precursori di droghe – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) – Persona coinvolta nel trasporto e nella distribuzione di precursori utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti – Regolamento (CE) n. 273/2004 – Sostanze classificate – Articolo 2 – Nozione di “operatore” – Articolo 8, paragrafo 1 – Elementi che suggeriscono la possibile diversione di sostanze classificate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope – Obbligo di notifica di tali elementi – Nozione di “elemento” – Portata»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell'articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 35,36)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo del commercio dei precursori di droghe – Regolamento n. 273/2004 – Ambito di applicazione – Persona che detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate nell'Unione – Esclusione – Persona che ha detenuto le sostanze senza autorizzazione o registrazione – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 273/2004, considerando da 1 a 6 e allegato I) (v. punti 39-48 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, dev’essere interpretato nel senso che: non si applica a una situazione in cui una persona detiene, nell’ambito di un’attività illecita, sostanze classificate rientranti nella categoria 3 dell’allegato I di tale regolamento.

Non rileva al riguardo la circostanza che tale persona abbia detenuto simili sostanze senza autorizzazione o registrazione. ( 1 ) GU C 191 del 10.5.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0174_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1 o dicembre 2023 – EV (Precursori di droghe) (causa C-174/22) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Precursori di droghe – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) – Persona coinvolta nel trasporto e nella distribuzione di precursori utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti – Regolamento (CE) n. 273/2004 – Sostanze classificate – Articolo 2 – Nozione di “operatore” – Articolo 8, paragrafo 1 – Elementi che suggeriscono la possibile diversione di sostanze classificate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope – Obbligo di notifica di tali elementi – Nozione di “elemento” – Portata» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell'articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 35,36) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo del commercio dei precursori di droghe – Regolamento n. 273/2004 – Ambito di applicazione – Persona che detiene, nell'ambito di un'attività illecita, sostanze classificate nell'Unione – Esclusione – Persona che ha detenuto le sostanze senza autorizzazione o registrazione – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 273/2004, considerando da 1 a 6 e allegato I) (v. punti 39-48 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, dev’essere interpretato nel senso che: non si applica a una situazione in cui una persona detiene, nell’ambito di un’attività illecita, sostanze classificate rientranti nella categoria 3 dell’allegato I di tale regolamento. Non rileva al riguardo la circostanza che tale persona abbia detenuto simili sostanze senza autorizzazione o registrazione. ( 1 ) GU C 191 del 10.5.2022 .
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