CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057RIJUY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/07/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Prato in data 21/04/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i delitti di cui ai capi A) (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1 e 61, n. 5 cod. pen.) e B) (artt. 110,582, 585, 576, comma 1, n. 1 in relazione all'art. 61, n. 2 cod. pen.). Al riguardo, i ricorrenti deducono un unico motivo afferente alla mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla sussistenza del reato di rapina e della circostanza aggravante della minorata difesa. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza dei prevenuti per il delitto circostanziato ascrittogli, nonché coerente con la complessiva disamina degli elementi probatori in atti. Invero, le censure dedotte risultano volte prospettare una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, in tal modo riproponendosi questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, riversate nella denuncia da questa presentata e ritenuta "pienamente attendibile", anche in quanto riscontrata dalle dichiarazioni rese dalla testimone oculare ([OSCURATO:PERSONA]), dal rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dei prevenuti, dalle lesioni riportate dalla vittima e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza poste sul /ocus commissi delicti. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Peraltro, anche la doglianza avente riguardo al vizio di travisamento della prova risulta manifestamente infondata, in quanto fondata su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali idoneamente svolta dai giudici di merito e sostenuta da una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. Parimenti, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della censura che investe la circostanza aggravante della minorata difesa, in quanto la motivazione della pronuncia oggetto di gravame risulta logica e coerente e dunque esente dai vizi denunciati sul punto. In particolare, i giudici di merito hanno fondato l'applicazione della circostanza aggravante in discorso sull'accertamento circa la concreta portata agevolativa delle condizioni di luogo e di tempo in cui versava la persona offesa al momento del fatto (commesso nelle prime ore del mattino, in una stazione semideserta), apprezzate anche in relazione al tipo di reato commesso. In tal senso, la pronuncia oggetto di gravame risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale (Sez. 2 , n. 3560 del 14/10/2020, Rv. 280521). 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca