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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35558/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. (con particolare riferimento alla sussistenza del necessario elemento soggettivo) ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono reiterativi e generici in quanto la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere esistente il dolo del delitto di evasione alla luce della ritenuta irrilevanza dei motivi dell'allontanamento (pag. 3) ed insussistente la particolare tenuità dell'offesa, apprezzando il profilo personologico negativo connesso alle plurime condanne per gravi reati nonché per quella relativo al medesimo delitto di evasione, evenienze complessivamente apprezzate unitamente alla modalità della condotta che hanno fondatamente fatto escludere che l'evasione dagli arresti domiciliari potesse essere ritenuta di scarsa offensività, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. (con particolare riferimento alla sussistenza del necessario elemento soggettivo) ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono reiterativi e generici in quanto la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere esistente il dolo del delitto di evasione alla luce della ritenuta irrilevanza dei motivi dell'allontanamento (pag. 3) ed insussistente la particolare tenuità dell'offesa, apprezzando il profilo personologico negativo connesso alle plurime condanne per gravi reati nonché per quella relativo al medesimo delitto di evasione, evenienze complessivamente apprezzate unitamente alla modalità della condotta che hanno fondatamente fatto escludere che l'evasione dagli arresti domiciliari potesse essere ritenuta di scarsa offensività, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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